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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 46800/2021

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni formulate dal P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; ascoltate le conclusioni formulate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, [OSCURATO:PERSONA] è stato attinto dalla misura cautelare della custodia in carcere in relazione agli addebiti provvisori di tentata estorsione, aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], titolari di impianti ubicati nell'area del villaggio turistico silano denominato "[OSCURATO:PERSONA]" e ritenuti autori del furto di veicoli "quad" di proprietà della famiglia Gelfo (capo 9), nonché di danneggiamento seguito da incendio, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., ai danni di macchinari, impianti e altri beni ubicati all'interno del "[OSCURATO:PERSONA]" (capo 10).

2. Il Tribunale del riesame di Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe ha confermato la decisione del giudice di prime cure, annullando il provvedimento limitatamente alla sussistenza dell'aggravante mafiosa, contestata in entrambi i capi della rubrica.

7. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione articolando le proprie censure in quattro motivi. 7.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza di legge processuale in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., lamenta che il Tribunale del riesame ha posto a base della decisione fatti diversi da quelli ritenuti dal giudice per le indagini preliminare, ravvisando nelle condotte ascritte al capo 9) dell'addebito provvisorio la volontà dell'indagato di acquisire la guardianìa del "[OSCURATO:PERSONA]" e il controllo delle attività economiche esercitate nel territorio, anziché quella di ottenere la restituzione dei beni sottratti. 7.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che i giudici della cautela, con motivazione illogica e arbitraria, hanno dedotto sulla base di elementi indiziari comprovanti esclusivamente la mera volontà di rivalsa per il danno economico patito a seguito del furto dei veicoli "quad", la diversa volontà di [OSCURATO:PERSONA] di assicurarsi il controllo economico del territorio. 7.3 Con il terzo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che il Tribunale del riesame, in maniera del tutto arbitraria, ha attribuito ad [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità del delitto di cui al capo 10) della rubrica, ricollegandola esclusivamente alla rabbia e al risentimento manifestati dal medesimo a seguito ed in ragione del furto patito. 7.4 Con il quarto motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per violazione o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., lamenta che i giudici della cautela hanno ravvisato le esigenze cautelari su presupposti meramente astratti e genericamente individuati.[OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, quanto alla struttura della motivazione dell'ordinanza impugnata, giova precisare che il Tribunale del riesame ha richiamato la ricostruzione fattuale contenuta nel provvedimento dal giudice di prime cure, in merito alla quale ha evidenziato l'assenza di contestazioni.

2. Il primo e secondo motivo, che involgono l'articolato di cui al capo 9) dell'addebito provvisorio, rispettivamente sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, sono infondati e, pertanto, vanno rigettati.

Nell'ordinanza impugnata, i giudici della cautela hanno spiegato sia le ragioni per le quali, sulla base di una valutazione globale del quadro indiziario, la decisione del giudice per le indagini preliminari è corretta in termini di qualificazione giuridica della vicenda, pur ravvisando nelle condotte violente e nelle pretese minacciose del ricorrente la volontà di perseguire non tanto la restituzione dei beni sottratti, quanto, piuttosto, quella di acquisire la guardianìa del "[OSCURATO:PERSONA]" e il controllo delle attività economiche esercitate nel territorio, sia la non plausibilità di una rubricazione della vicenda nell'ipotesi delittuosa di ragion fattasi, prospettata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA].

Nell'ordinanza impugnata, in maniera dettagliata, sono indicati e valutati, come idonei ad escludere l'inquadramento della vicenda nella fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen., i numerosi indizi rappresentati: dalle dichiarazioni rese dalle vittime in merito non solo al danneggiamento del veicolo, degli impianti e dei macchinari ubicati all'interno del "[OSCURATO:PERSONA]", ma anche alla pretesa dell'indagato di svolgere l'attività di guardianìa presso le loro sedi di lavoro; dalle preoccupazioni manifestate dalle persone offese a cagione dei rimproveri e delle minacce ritorsive loro rivolte dall'indagato e dai familiari del medesimo a seguito del furto dei veicoli "quad"; dalla lesione all'orecchio (ad opera del fratello dell'indagato) provocata ad un ragazzo, reo di non aver saputo, o voluto, indicare, nell'immediatezza chi fossero gli autori materiali del furto; dal contenuto delle captazioni ambientali di colloqui intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi figli in merito non solo al furto dei veicoli e al danno subito, anche in termini di mancato guadagno, ma anche alle richieste di denaro avanzate nei confronti di quanti, a loro avviso, si erano resi autori della sottrazione dei mezzi o, comunque, l'avevano consentita o agevolata, e, ancora, ai danni già cagionati ai macchinari e agli impianti collocati all'interno del "[OSCURATO:PERSONA]", ai danni da provocare e, persino, alle minacce di morte da rivolgere a quanti avessero osato ribellarsi ai loro desiderata.

Ad avviso dei giudici della cautela, il perseverare, anche dopo il ritrovamento dei veicoli, in comportamenti intimidatori e di sfida nei confronti di "un numero obiettivamente esagerato di persone", tutte ritenute responsabili, in via diretta o indiretta, del furto patito, e il manifestare la volontà di realizzare ulteriori e più gravi eventi, non ultimo la soppressione fisica delle vittime, sono comportamenti sintomatici di un sistema volto all'assoggettamento delle vittime e, pertanto, poco connpatibil con l'ira scaturita dal danno patito.

3. Ciò posto, non colgono nel segno le denunzie formulate nei primi due motivi di ricorso. 3.1 Va premesso che, quanto al tipo di valutazione richiesta in sede di emissione o conferma del titolo cautelare, il giudice chiamato a pronunziarsi ha l'obbligo - per dare corretta attuazione ai contenuti del giudizio prognostico - di confrontarsi sempre con le regole di giudizio previste in sede di decisione finale, sia pur in via «mediata» e, dunque, nella prospettiva della tenuta del quadro indiziario alla luce di possibili successive acquisizioni e all'esito del contraddittorio (Sez.

I, n. 19759 del 17/05/2011, Misseri, Rv. 250243), da ciò derivando la necessità di identificare in modo specifico e razionale il significato incriminante degli elementi raccolti e sottoposti al suo esame, con convincente e rassicurante attribuzione di significato a detti elementi in chiave prognostica.

Dal che risulta evidente che la funzione di controllo del ragionamento giustificativo, attribuita al giudice della legittimità ed esercitata in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso, non può risolversi nella rivalutazione autonoma di singoli segmenti del materiale informativo, ma deve consistere nella verifica di completezza, logicità, non contraddittorietà delle ragioni che hanno indotto il giudice di merito ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e, dunque, nel controllo della valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate conformata al modello delineato dall'art.292 cod. proc. pen., che ricalca quello configurato dall'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, che non si fonda su prove ma su indizi e tende all'accertamento non della responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez.

U, n. 11 del 08/07/1994, Buffa, Rv. 198212). 3.2 In sede cautelare, la domanda è correlata ad un accertamento ancora in itinere, la cui consistenza può essere irrobustita e meglio specificata in una fase successiva, sicché, ferma la necessità di indicare gli estremi essenziali di un fatto tipicamente «inquadrabile» nella previsione di legge, la natura ancora sommaria della descrizione del fatto comporta, ferma restando la non modificabilità della contestazione, l'esistenza del potere del giudice di tener conto della valenza chiarificatrice degli elementi posti a sostegno della domanda con un ineliminabile margine di elasticità quanto alla connotazione fattuale (Sez. 2, n. 36159 del 31/03/2017, Zizanovic, Rv. 27074501). 3.3 Nella specie, la lettura integrale dell'addebito provvisorio al capo 9) a carico di [OSCURATO:PERSONA] consente - al di là del segmento fattuale rappresentato dal furto patito - di ritenere elevata l'ipotesi di tentata estorsione in termini comprensivi di tutti gli ampi risvolti articolati nella rubrica e, pertanto, anche dei comportamenti sintomatici di un sistema diretto alla realizzazione del controllo economico del territorio.

Da ciò l'assenza del vizio di violazione del principio della domanda denunciato dalla difesa. 3.4 Nell'ordinanza impugnata risulta sviluppato, in maniera logica, coerente ed esaustiva il potenziale nesso logico tra le condotte del ricorrente e il complesso degli elementi tesi a raffigurare il reale progetto da realizzare.

Il Tribunale del riesame - con motivazione non rivedibile in sede di legittimità in quanto frutto dell'esercizio dei tipici poteri valutativi spettanti al giudice del merito e assistita dalla gravità indiziaria - ha sviluppato, in modo adeguato, il ragionamento probatorio sulla ipotesi concorrente prospettata dalla difesa - l'aver, l'indagato, adottato quei comportamenti animato non tanto dalla volontà di ottenere la restituzione dei beni sottratti, quanto, piuttosto, dal desiderio di acquisire la guardianìa del "[OSCURATO:PERSONA]" e il controllo delle attività economiche esercitate nel territorio -, approfondendo il significato e la valenza sia dei comportamenti intimidatori e di sfida tenuti da [OSCURATO:PERSONA] anche dopo il ritrovamento dei veicoli, nei confronti di "un numero obiettivamente esagerato di persone", ritenute tutte responsabili, in via diretta o indiretta, del furto patito, sia dei progetti di ulteriori e più gravi eventi, non ultimo dei quali la soppressione fisica delle vittime, poco compatibili con l'ira scaturita dal danno patito e, al contrario, sintomatici di un sistema volto all'assoggettamento delle vittime.

4. Altrettanto prive di pregio sono le questioni giuridiche sollevate con il terzo motivo che sviluppano censure prive di concreti rilievi critici sul percorso decisorio del Tribunale del riesame e che attengono a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e del quadro indiziario meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, anche alla luce della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione delle vicende che connotano l'ordinanza.

4.1. Invero, in merito al danneggiamento seguito da incendio (capo 10), le argomentazioni sottese al provvedimento impugnato evidenziano un quadro indiziario di colpevolezza sufficiente a ricollegare il delitto di danneggiamento seguito da incendio dei macchinari ed impianti ubicati all'interno del "[OSCURATO:PERSONA]" alla figura di [OSCURATO:PERSONA].

Nell'ordinanza, i giudici hanno valorizzato il contenuto sia delle conversazioni intercorse tra l'indagato e il figlio Alessandro, nel corso delle quali il primo minacciava un "nuovo il falò", sia di quelle intercorse tra [OSCURATO:PERSONA], padre di Antonio, ed un soggetto terzo, con il quale il primo, riferendo dell'incendio, si lamentava della eccessiva reazione del figlio al furto patito.

Dal canto suo, il ricorrente, senza un'adeguata critica alla motivazione articolata nell'ordinanza, si è limitato a contestare la ricostruzione della vicenda fatta dai giudici della cautela, proponendo una diversa lettura degli esiti investigativi con un percorso argomentativo che è precluso in sede di legittimità, così demandando alla Cassazione il compimento di una !Pe_ operazione di reinterpretazione degli elementi già valutati dal giudice ai fini della decisione, estranea al giudizio di legittimità (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758).

Il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti, non può limitarsi alla prospettazione di una lettura alternativa degli atti processuali non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma richiede una serie di passaggi argomentativi che non si rinvengono nel ricorso di cui si discute, con il quale, in definitiva, il ricorrente si limita a proporre una versione dei fatti genericamente alternativa, non idonea ad inficiare il provvedimento impugnato.

5. Anche il quarto motivo pecca di fondatezza. 5.1 In ordine alle esigenze cautelari il Tribunale, in maniera sufficiente, ha evidenziato la sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa in termini di concretezza e attualità, tenuto conto sia della gravità dei fatti contestati, espressione di una particolare aggressività e tendenza alla prevaricazione, che si sono risolti in una serie di condotte illecite non solo realizzate ma anche prospettate dall'indagato, sia dei precedenti penali per reati gravi dai quali lo stesso è gravato, risultanti dal certificato del casellario giudiziale ("quello aggiornato, non quello depositato dalla difesa, che risale a due anni fa" precisa il Tribunale), del quale la difesa, pur sottolineando di non avere cognizione, non ha contestato né l'esistenza né il contenuto.

6. Il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

7. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni formulate dal P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; ascoltate le conclusioni formulate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, [OSCURATO:PERSONA] è stato attinto dalla misura cautelare della custodia in carcere in relazione agli addebiti provvisori di tentata estorsione, aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], titolari di impianti ubicati nell'area del villaggio turistico silano denominato "[OSCURATO:PERSONA]" e ritenuti autori del furto di veicoli "quad" di proprietà della famiglia Gelfo (capo 9), nonché di danneggiamento seguito da incendio, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., ai danni di macchinari, impianti e altri beni ubicati all'interno del "[OSCURATO:PERSONA]" (capo 10). 2. Il Tribunale del riesame di Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe ha confermato la decisione del giudice di prime cure, annullando il provvedimento limitatamente alla sussistenza dell'aggravante mafiosa, contestata in entrambi i capi della rubrica. 7. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione articolando le proprie censure in quattro motivi. 7.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza di legge processuale in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., lamenta che il Tribunale del riesame ha posto a base della decisione fatti diversi da quelli ritenuti dal giudice per le indagini preliminare, ravvisando nelle condotte ascritte al capo 9) dell'addebito provvisorio la volontà dell'indagato di acquisire la guardianìa del "[OSCURATO:PERSONA]" e il controllo delle attività economiche esercitate nel territorio, anziché quella di ottenere la restituzione dei beni sottratti. 7.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che i giudici della cautela, con motivazione illogica e arbitraria, hanno dedotto sulla base di elementi indiziari comprovanti esclusivamente la mera volontà di rivalsa per il danno economico patito a seguito del furto dei veicoli "quad", la diversa volontà di [OSCURATO:PERSONA] di assicurarsi il controllo economico del territorio. 7.3 Con il terzo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che il Tribunale del riesame, in maniera del tutto arbitraria, ha attribuito ad [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità del delitto di cui al capo 10) della rubrica, ricollegandola esclusivamente alla rabbia e al risentimento manifestati dal medesimo a seguito ed in ragione del furto patito. 7.4 Con il quarto motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per violazione o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., lamenta che i giudici della cautela hanno ravvisato le esigenze cautelari su presupposti meramente astratti e genericamente individuati.[OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, quanto alla struttura della motivazione dell'ordinanza impugnata, giova precisare che il Tribunale del riesame ha richiamato la ricostruzione fattuale contenuta nel provvedimento dal giudice di prime cure, in merito alla quale ha evidenziato l'assenza di contestazioni. 2. Il primo e secondo motivo, che involgono l'articolato di cui al capo 9) dell'addebito provvisorio, rispettivamente sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, sono infondati e, pertanto, vanno rigettati. Nell'ordinanza impugnata, i giudici della cautela hanno spiegato sia le ragioni per le quali, sulla base di una valutazione globale del quadro indiziario, la decisione del giudice per le indagini preliminari è corretta in termini di qualificazione giuridica della vicenda, pur ravvisando nelle condotte violente e nelle pretese minacciose del ricorrente la volontà di perseguire non tanto la restituzione dei beni sottratti, quanto, piuttosto, quella di acquisire la guardianìa del "[OSCURATO:PERSONA]" e il controllo delle attività economiche esercitate nel territorio, sia la non plausibilità di una rubricazione della vicenda nell'ipotesi delittuosa di ragion fattasi, prospettata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Nell'ordinanza impugnata, in maniera dettagliata, sono indicati e valutati, come idonei ad escludere l'inquadramento della vicenda nella fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen., i numerosi indizi rappresentati: dalle dichiarazioni rese dalle vittime in merito non solo al danneggiamento del veicolo, degli impianti e dei macchinari ubicati all'interno del "[OSCURATO:PERSONA]", ma anche alla pretesa dell'indagato di svolgere l'attività di guardianìa presso le loro sedi di lavoro; dalle preoccupazioni manifestate dalle persone offese a cagione dei rimproveri e delle minacce ritorsive loro rivolte dall'indagato e dai familiari del medesimo a seguito del furto dei veicoli "quad"; dalla lesione all'orecchio (ad opera del fratello dell'indagato) provocata ad un ragazzo, reo di non aver saputo, o voluto, indicare, nell'immediatezza chi fossero gli autori materiali del furto; dal contenuto delle captazioni ambientali di colloqui intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi figli in merito non solo al furto dei veicoli e al danno subito, anche in termini di mancato guadagno, ma anche alle richieste di denaro avanzate nei confronti di quanti, a loro avviso, si erano resi autori della sottrazione dei mezzi o, comunque, l'avevano consentita o agevolata, e, ancora, ai danni già cagionati ai macchinari e agli impianti collocati all'interno del "[OSCURATO:PERSONA]", ai danni da provocare e, persino, alle minacce di morte da rivolgere a quanti avessero osato ribellarsi ai loro desiderata. Ad avviso dei giudici della cautela, il perseverare, anche dopo il ritrovamento dei veicoli, in comportamenti intimidatori e di sfida nei confronti di "un numero obiettivamente esagerato di persone", tutte ritenute responsabili, in via diretta o indiretta, del furto patito, e il manifestare la volontà di realizzare ulteriori e più gravi eventi, non ultimo la soppressione fisica delle vittime, sono comportamenti sintomatici di un sistema volto all'assoggettamento delle vittime e, pertanto, poco connpatibil con l'ira scaturita dal danno patito. 3. Ciò posto, non colgono nel segno le denunzie formulate nei primi due motivi di ricorso. 3.1 Va premesso che, quanto al tipo di valutazione richiesta in sede di emissione o conferma del titolo cautelare, il giudice chiamato a pronunziarsi ha l'obbligo - per dare corretta attuazione ai contenuti del giudizio prognostico - di confrontarsi sempre con le regole di giudizio previste in sede di decisione finale, sia pur in via «mediata» e, dunque, nella prospettiva della tenuta del quadro indiziario alla luce di possibili successive acquisizioni e all'esito del contraddittorio (Sez. I, n. 19759 del 17/05/2011, Misseri, Rv. 250243), da ciò derivando la necessità di identificare in modo specifico e razionale il significato incriminante degli elementi raccolti e sottoposti al suo esame, con convincente e rassicurante attribuzione di significato a detti elementi in chiave prognostica. Dal che risulta evidente che la funzione di controllo del ragionamento giustificativo, attribuita al giudice della legittimità ed esercitata in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso, non può risolversi nella rivalutazione autonoma di singoli segmenti del materiale informativo, ma deve consistere nella verifica di completezza, logicità, non contraddittorietà delle ragioni che hanno indotto il giudice di merito ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e, dunque, nel controllo della valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate conformata al modello delineato dall'art.292 cod. proc. pen., che ricalca quello configurato dall'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, che non si fonda su prove ma su indizi e tende all'accertamento non della responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 08/07/1994, Buffa, Rv. 198212). 3.2 In sede cautelare, la domanda è correlata ad un accertamento ancora in itinere, la cui consistenza può essere irrobustita e meglio specificata in una fase successiva, sicché, ferma la necessità di indicare gli estremi essenziali di un fatto tipicamente «inquadrabile» nella previsione di legge, la natura ancora sommaria della descrizione del fatto comporta, ferma restando la non modificabilità della contestazione, l'esistenza del potere del giudice di tener conto della valenza chiarificatrice degli elementi posti a sostegno della domanda con un ineliminabile margine di elasticità quanto alla connotazione fattuale (Sez. 2, n. 36159 del 31/03/2017, Zizanovic, Rv. 27074501). 3.3 Nella specie, la lettura integrale dell'addebito provvisorio al capo 9) a carico di [OSCURATO:PERSONA] consente - al di là del segmento fattuale rappresentato dal furto patito - di ritenere elevata l'ipotesi di tentata estorsione in termini comprensivi di tutti gli ampi risvolti articolati nella rubrica e, pertanto, anche dei comportamenti sintomatici di un sistema diretto alla realizzazione del controllo economico del territorio. Da ciò l'assenza del vizio di violazione del principio della domanda denunciato dalla difesa. 3.4 Nell'ordinanza impugnata risulta sviluppato, in maniera logica, coerente ed esaustiva il potenziale nesso logico tra le condotte del ricorrente e il complesso degli elementi tesi a raffigurare il reale progetto da realizzare. Il Tribunale del riesame - con motivazione non rivedibile in sede di legittimità in quanto frutto dell'esercizio dei tipici poteri valutativi spettanti al giudice del merito e assistita dalla gravità indiziaria - ha sviluppato, in modo adeguato, il ragionamento probatorio sulla ipotesi concorrente prospettata dalla difesa - l'aver, l'indagato, adottato quei comportamenti animato non tanto dalla volontà di ottenere la restituzione dei beni sottratti, quanto, piuttosto, dal desiderio di acquisire la guardianìa del "[OSCURATO:PERSONA]" e il controllo delle attività economiche esercitate nel territorio -, approfondendo il significato e la valenza sia dei comportamenti intimidatori e di sfida tenuti da [OSCURATO:PERSONA] anche dopo il ritrovamento dei veicoli, nei confronti di "un numero obiettivamente esagerato di persone", ritenute tutte responsabili, in via diretta o indiretta, del furto patito, sia dei progetti di ulteriori e più gravi eventi, non ultimo dei quali la soppressione fisica delle vittime, poco compatibili con l'ira scaturita dal danno patito e, al contrario, sintomatici di un sistema volto all'assoggettamento delle vittime. 4. Altrettanto prive di pregio sono le questioni giuridiche sollevate con il terzo motivo che sviluppano censure prive di concreti rilievi critici sul percorso decisorio del Tribunale del riesame e che attengono a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e del quadro indiziario meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, anche alla luce della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione delle vicende che connotano l'ordinanza. 4.1. Invero, in merito al danneggiamento seguito da incendio (capo 10), le argomentazioni sottese al provvedimento impugnato evidenziano un quadro indiziario di colpevolezza sufficiente a ricollegare il delitto di danneggiamento seguito da incendio dei macchinari ed impianti ubicati all'interno del "[OSCURATO:PERSONA]" alla figura di [OSCURATO:PERSONA]. Nell'ordinanza, i giudici hanno valorizzato il contenuto sia delle conversazioni intercorse tra l'indagato e il figlio Alessandro, nel corso delle quali il primo minacciava un "nuovo il falò", sia di quelle intercorse tra [OSCURATO:PERSONA], padre di Antonio, ed un soggetto terzo, con il quale il primo, riferendo dell'incendio, si lamentava della eccessiva reazione del figlio al furto patito. Dal canto suo, il ricorrente, senza un'adeguata critica alla motivazione articolata nell'ordinanza, si è limitato a contestare la ricostruzione della vicenda fatta dai giudici della cautela, proponendo una diversa lettura degli esiti investigativi con un percorso argomentativo che è precluso in sede di legittimità, così demandando alla Cassazione il compimento di una !Pe_ operazione di reinterpretazione degli elementi già valutati dal giudice ai fini della decisione, estranea al giudizio di legittimità (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758). Il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti, non può limitarsi alla prospettazione di una lettura alternativa degli atti processuali non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma richiede una serie di passaggi argomentativi che non si rinvengono nel ricorso di cui si discute, con il quale, in definitiva, il ricorrente si limita a proporre una versione dei fatti genericamente alternativa, non idonea ad inficiare il provvedimento impugnato. 5. Anche il quarto motivo pecca di fondatezza. 5.1 In ordine alle esigenze cautelari il Tribunale, in maniera sufficiente, ha evidenziato la sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa in termini di concretezza e attualità, tenuto conto sia della gravità dei fatti contestati, espressione di una particolare aggressività e tendenza alla prevaricazione, che si sono risolti in una serie di condotte illecite non solo realizzate ma anche prospettate dall'indagato, sia dei precedenti penali per reati gravi dai quali lo stesso è gravato, risultanti dal certificato del casellario giudiziale ("quello aggiornato, non quello depositato dalla difesa, che risale a due anni fa" precisa il Tribunale), del quale la difesa, pur sottolineando di non avere cognizione, non ha contestato né l'esistenza né il contenuto. 6. Il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 7. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe
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