CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 agosto 2025
Cassazione n. 23641/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] CAVOURpresso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE,Oscuramento dis posto Numero registro generale 24230/2021Numero sezionale 3121/2025Numero di raccolta generale 23641/2025Data pubblicazione 21/08/2025rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con diritto diricevere le comunicazioni all’indirizzo pec dei Registri di Giustizia;- controricorrente -avverso la sentenza n. 602/2021 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,depositata il 22/07/2021 R.G.N. 396/2020;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del17/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. MARIOrimessione degli atti alla Corte Costituzionale per questione dilegittimità Costituzionale;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbaleavvocato ANTONIO D’ALOIA;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. C.P. è titolare di incarico di 32,50 ore settimanalipresso l’[OSCURATO:PERSONA] di Parma quale medico specialista ambulatorialenella branca della pediatria di comunità, con rapporto convenzionaleregolamentato dall’[OSCURATO:PERSONA] per la disciplina deirapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altreprofessionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ai sensi dell’art. 8d.lgs. 502/1992 e s.m.i. del 30 luglio 2015. La predetta, avendo unfiglio, affetto dalla nascita da un disturbo generalizzato dello sviluppo ditipo autistico, ha chiesto di essere autorizzata dall’Ausl odiernacontroricorrente ad usufruire del congedo straordinario previsto dall’art.42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 e dall’art. 4, comma 2. Legge n.53/2000 al fine di poter “affiancare” i docenti del figlio in un percorsoscolastico che prevedeva una sorta di “affiancamento”.Con nota del 19 febbraio 2019 l’Ausl ha respinto la richiestasostenendo che, per espressa previsione delle norme richiamate,l’istituto del congedo straordinario retribuito richiesto dalla dottoressaRGN 24230/2021Pag.2Oscuramento disposto Numero registro generale 24230/2021Numero sezionale 3121/2025Numero di raccolta generale 23641/2025Data pubblicazione 21/08/2025può essere richiesto solo dai dipendenti di datori di lavoro pubblici oprivati, non anche dai medici convenzionati.Il ricorso della dottoressa è stato respinto dal Tribunale di Parma,con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Bologna.Quest’ultima ha evidenziato la diversità del rapporto dei medici inconvenzione rispetto ai dipendenti del servizio sanitario nazionale, harichiamato Cass. n. 31502/2018 in merito alla impossibilità diapplicazione analogica ai medici convenzionati del regime proprio delrapporto di pubblico impiego.Avverso tale sentenza C.P. , in proprio e nella qualitàdi genitore e tutore del figlio I.Y. , ha proposto ricorsoper cassazione affidato ad un motivo.L’AUSL di Parma ha resistito con controricorso.6. Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento delricorso, in subordine per rimettere gli atti alla rimetta gli atti alla CorteCostituzionale.7. Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazioneagli artt. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001 e 4, comma 2, legge n.53/2000.Cesura la sentenza d’appello sostenendo che l’art. 4 cit., là dove fariferimento a “lavoratore e lavoratrice”, ha utilizzato un’espressione chedovrebbe essere letta invece in combinazione con l’art. 35 dellaCostituzione, secondo cui “la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sueforme”.Prospetta, dunque, una interpretazione adeguatrice e conforme allaCostituzione di tale norma ed in ogni caso insiste affinchè vengasollevata questione di legittimità costituzionale della stessa percontrasto con gli artt. 3, 32, 1 comma, 35 e 38 Cost.RGN 24230/2021Pag.3Oscuramento disposto Numero registro generale 24230/2021Numero sezionale 3121/2025Numero di raccolta generale 23641/2025Data pubblicazione 21/08/20252. Il motivo è infondato.3. Occorre una breve disanima della normativa rilevante in causa.Il d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, che costituisce il Testo unico delledisposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità edella paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n.53, all’art. 1 stabilisce che: «1. Il presente testo unico disciplina icongedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratoriconnessi alla maternità e paternità di figli nati fuori del matrimonio,adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternitàe alla paternità. 2. Sono fatte salve le condizioni di maggior favorestabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altradisposizione».Il successivo art. 2 lett. e) prevede che: «e) per "lavoratrice" o"lavoratore", salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono idipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, diamministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i socilavoratori di cooperative».L’art. 42, comma 5, del suddetto d.lgs. n. 151/2001 stabilisce che:«5. Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione digravità, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all’articolo4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dallarichiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presentedisposizione, la parte di un’unione civile di cui all’articolo 1, comma 20,della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cuiall’articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza,decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente odella parte di un’unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto afruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso didecesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre edella madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figliRGN 24230/2021Pag.4Oscuramento dis posto Numero registro generale 24230/2021Numero sezionale 3121/2025Numero di raccolta generale 23641/2025Data pubblicazione 21/08/2025conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologieinvalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno deifratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o inpresenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelleconviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l’affine entro ilterzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente commaspetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instauratasuccessivamente alla richiesta di congedo».I successivi commi prevedono: «5-bis. Il congedo fruito ai sensi delcomma 5 non può superare la durata complessiva di due anni perciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa.Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non siaricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta daisanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed ipermessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 nonpossono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza allastessa persona. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap insituazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori,anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessigiorni l’altro genitore non può fruire dei benefici di cui all’articolo 33,commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, delpresente decreto»; «5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedenteha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultimaretribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative deltrattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzionefigurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a unimporto complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedodi durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorreredall’anno 2011, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi alconsumo per le famiglie di operai e impiegati. L’indennità è corrispostadal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsioneRGN 24230/2021Pag.5Oscuramento dis posto Numero registro generale 24230/2021Numero sezionale 3121/2025Numero di raccolta generale 23641/2025Data pubblicazione 21/08/2025dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nelladenuncia contributiva, detraggono l’importo dell’indennitàdall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’ente previdenzialecompetente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati,compresi quelli per i quali non è prevista l’assicurazione per leprestazioni di maternità, l’indennità di cui al presente comma ècorrisposta con le modalità di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29febbraio 1980, n. 33».L’art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000 stabilisce che: «Idipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, pergravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuateai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato,non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva ilposto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgerealcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computatonell’anzianità di servizio nè ai fini previdenziali; il lavoratore puòprocedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi,calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria».4. Questa Corte ha già ritenuto che la diposizione di cui alla citatalett. e) dell’art. 2 del d.lgs. n. 151/2001 ha portata generale e siapplica anche ai dipendenti a tempo determinato, in quanto fatta salva,quale condizione di maggior favore dal d.lgs. n. 151 del 2001, art. 2recante disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno dellamaternità e paternità (Cass. 21 luglio 2015, n. 15214; Cass. 12 marzo2014, n. 5751; Cass. 28 gennaio 2014, n. 1835; Cass. 8 marzo 2013,n. 5829).Si è tuttavia valutata la portata della diposizione sempre inrelazione ad un rapporto di lavoro subordinato, rapporto rispetto alquale, in termini generali, la Suprema Corte ha rimarcato le differenzerispetto a quello quello parasubordinato (v. infra).RGN 24230/2021Pag.6Oscuramento dis posto Numero registro generale 24230/2021Numero sezionale 3121/2025Numero di raccolta generale 23641/2025Data pubblicazione 21/08/20255. La Corte costituzionale nella sentenza n. 203 del 2013 haesaminato proprio l’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001rubricato «Riposi e permessi per i figli con handicap grave», nel testo invigore, come sopra riportato ed ne ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale nella parte in cui non include nel novero dei soggettilegittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite,il parente o l’affine entro il terzo grado convivente, in caso dimancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altrisoggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersicura della persona in situazione di disabilità grave. Ha ritenutoingiustificata una limitazione della sfera soggettiva evidenziando che latutela della salute psico-fisica del disabile postula anche l’adozione diinterventi economici integrativi di sostegno delle famiglie «il cui ruoloresta fondamentale nella cura e nell’assistenza dei soggetti portatori dihandicap» (sentenze n. 19 del 2009, n. 158 del 2007 e n. 233 del2005), tra cui rientra anche il congedo in esame rilevando che unatutela piena dei soggetti deboli richiede, oltre alle necessarieprestazioni sanitarie e di riabilitazione, anche la cura, l’inserimentosociale e, soprattutto, la continuità delle relazioni costitutive dellapersonalità umana.Nella suddetta sentenza il giudice delle leggi si è mosso sempreall’interno dell’ambito di applicazione oggettiva della norma (lavorosubordinato) ed ha, in tale ambito, ritenuto illegittima la limitazionesoggettiva.6. È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass.29 luglio 2008, n. 20581) quello secondo cui: “In materia di mediciconvenzionati, va escluso che nell’ordinamento sia rinvenibile unprincipio generale, ancorché settoriale, di assimilazione delleprestazioni svolte presso enti sanitari dai medici in base a convenzioni,ex art. 48 legge n. 833 del 1978, a quelle rientranti nell’ambito delrapporto di pubblico impiego, attesa l’assenza nei rapporti d’operaRGN 24230/2021Pag.7Oscuramento dis posto Numero registro generale 24230/2021Numero sezionale 3121/2025Numero di raccolta generale 23641/2025Data pubblicazione 21/08/2025professionale (pur caratterizzati da collaborazione coordinata econtinuativa) del requisito della subordinazione, dovendosi ritenere chele disposizioni che estendono l’applicabilità della normativa del pubblicoimpiego con equiparazione alle prestazioni subordinate abbianocarattere speciale ed eccezionale e siano insuscettibili di essereapplicate al di fuori dei casi considerati. Conseguentemente, il d.P.C.m.8 marzo 2001 - che individua i criteri per la valutazione, ai finidell’inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria, del servizioprestato dagli specialisti ambulatoriali - nel trovare la sua fonteprimaria nell’art. 8, comma 8, del d.lgs. n. 502 del 1992, nonché nelsuccessivo atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell’art. 8della legge n. 59 del 1997, può trovare applicazione esclusivamente peril personale convenzionato inquadrato nella qualifica di dirigente delservizio sanitario nazionale ai sensi dell’art. 34 della legge n. 449 del1997, e non essere estesa ai dirigenti sanitari in genere, già a rapportodi impiego, che vantino servizi convenzionali anteriormenteall’assunzione”.È stato evidenziato (Cass. 5 dicembre 2018, n. 31502) che:“Secondo costante giurisprudenza di legittimità, il rapporto dei medici,che svolgono attività in regime di convenzione con le aziende sanitarie,configura un rapporto privatistico di lavoro autonomo-professionale coni connotati della cosiddetta parasubordinazione ed esula dall’ambito delpubblico impiego (Cass. S.U. 2955 del 1984). Corollario di taleconfigurazione è l’inapplicabilità al suddetto rapporto di disposizioni chepresuppongono la natura subordinata del rapporto di lavoro (così, èstata esclusa l’applicabilità del disposto dell’art. 36 Cost., in tema diproporzionalità e adeguatezza della retribuzione, norma ritenuta dallaprevalente dottrina e dalla giurisprudenza applicabile unicamente airapporti di lavoro subordinato; cfr. proprio in relazione proprio ai mediciin regime di convenzione: Cass. n. 10168 del 2004, Cass. n. 531 del1998 e Cass. n. 11057 del 1992)”. Sulla base di tale premessa, è stataRGN 24230/2021Pag.8Oscuramento dis posto Numero registro generale 24230/2021Numero sezionale 3121/2025Numero di raccolta generale 23641/2025Data pubblicazione 21/08/2025ritenuta priva di fondamento giuridico la pretesa di vedere applicati aimedici professionisti che prestano attività di collaborazione in regime diconvenzione con il servizio sanitario gli istituti propri del regimeordinamentale che regola il rapporto di pubblico impiego. Già inprecedenti occasioni, questa Corte aveva affermato che la fattispecie dicui all’art. 97 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 è norma di carattereeccezionale, relativa ai soli dipendenti statali, in quanto “...inidonea adassurgere a principio generale dell’ordinamento...” (Cass. 6557 del2014).È stato ulteriormente precisato (Cass. 5 marzo 2020, n. 6294) che isuddetti rapporti convenzionati, non connotati da subordinazione, nonpossono essere ricompresi nell’ambito di applicazione della direttiva99/70/CE sul lavoro a tempo determinato, che presuppone la presenzadi «un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivio dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro», al quale non puòessere ricondotto il rapporto di parasubordinazione che si instaura conil medico convenzionato.In detta pronuncia si è così statuito: “…non esiste nell’ordinamentoun principio generale, ancorché settoriale, di assimilazione delleprestazioni svolte presso enti sanitari dai medici in base a convenzioni,stipulate secondo lo schema della L. n. 833 del 1978, art. 48, a quellerientranti nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, stante ilfondamentale tratto di disomogeneità costituito dall’assenza delrequisito della subordinazione nei rapporti d’opera professionale,ancorché di collaborazione coordinata e continuativa, che li assoggettaad un regime giuridico completamente differenziato” (Cass. n.20581/2008). Se ne è tratta la conseguenza dell’inapplicabilità di tuttele disposizioni che presuppongono la natura subordinata dellaprestazione, ivi compresa la disciplina del rapporto a tempodeterminato, in relazione alla quale, con specifico riferimento al temadella conversione, le Sezioni Unite di questa Corte hanno osservato cheRGN 24230/2021Pag.9Oscuramento dis posto Numero registro generale 24230/2021Numero sezionale 3121/2025Numero di raccolta generale 23641/2025Data pubblicazione 21/08/2025“le affinità fra lavoro parasubordinato e lavoro propriamentesubordinato non comportano alcuna osmosi delle rispettive disciplinesostanziali, perché la parasubordinazione è sempre riconducibileall’area delle prestazioni autonome, di guisa che, ferma l’assimilazionedisposta dal legislatore ai soli fini del trattamento processuale, non èipotizzabile, in ragione della persistente differenza della natura e nelsilenzio della legge, l’applicazione al primo di disposizioni dettate per ilsecondo” (Cass. S.U. n. 2045/2006).7. Quanto, poi, al diritto dell’Unione, è stato osservato che, secondola costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, formatasiprincipalmente in relazione all’interpretazione dell’art. 45 TFUE, lacaratteristica essenziale del rapporto di lavoro è «la circostanza che unapersona fornisca per un certo periodo di tempo a favore di un’altra esotto la direzione di quest’ultima prestazioni in contropartita delle qualiriceve una retribuzione» (Corte di Giustizia 20.9.2007, Kiiski, C-116/06,punto 25 e giurisprudenza ivi richiamata). È stato più di recenteprecisato che «un rapporto di lavoro presuppone l’esistenza di unvincolo di subordinazione tra il lavoratore e il suo datore di lavoro e chel’esistenza di un siffatto vincolo deve essere valutata caso per caso, infunzione di tutti gli elementi e di tutte le circostanze che caratterizzanoi rapporti fra le parti» (Corte di Giustizia 11.4.2019, Bosworth e Hurley,C-603/17, punto 26, che richiama Corte di Giustizia 10.9.2015,[OSCURATO:PERSONA], C-47/14, punto 46, nonché Corte diGiustizia 20.11.2018, [OSCURATO:PERSONA], C-147/17, punto42). Sulla base dei principi sopra richiamati questa Corte ha giàescluso, con la sentenza n. 8457/2011, che il rapporto intercorrentecon i medici convenzionati ex art. 48 della legge n. 833 del 1978, inquanto non connotato da subordinazione, possa essere ricompresonell’ambito di applicazione delle direttive che presuppongono la nozionecomunitaria di lavoratore e detta conclusione, affermata in relazionealla direttiva 77/187/CE sul trasferimento di impresa, deve essereRGN 24230/2021Pag.10Oscuramento disposto Numero registro generale 24230/2021Numero sezionale 3121/2025Numero di raccolta generale 23641/2025Data pubblicazione 21/08/2025ribadita anche nella fattispecie, perché la normativa euro unitaria sullavoro a tempo determinato presuppone, appunto, che si sia inpresenza di «un contratto di assunzione o un rapporto di lavorodisciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore diciascuno Stato membro» (clausola 2, comma 1) e tale non può essereritenuto il rapporto di parasubordinazione che si instaura con il medicoconvenzionato”.È stato, più di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte14 luglio 2022, n. 22207 che: “I rapporti tra i medici convenzionati e leaziende sanitarie locali, pur costituiti allo scopo di soddisfare le finalitàistituzionali del servizio sanitario nazionale in funzione della tutela dellasalute pubblica, hanno la natura di rapporti libero-professionaliparasubordinati, ha rimarcato che si differenziano da quelli di pubblicoimpiego per il difetto del vincolo della subordinazione”. […] “L’entepubblico assume, nei confronti del professionista, gli obblighi chederivano dalla disciplina collettiva, alla quale la legge assegna un ruolocentrale, affidandole la funzione specifica di garantire, su base pattizia,l’uniformità del trattamento economico e normativo del personalesanitario a rapporto convenzionale... sull’intero territorio nazionale”.[…] “La pubblica amministrazione non esercita, pertanto, nei confrontidel medico convenzionato, alcun potere autoritativo, se non nei limitidianzi precisati, e le iniziative delle parti ed i rispettivi comportamentivanno valutati secondo i principi propri che regolano l’eserciziodell’autonomia privata” (si vedano, nel medesimo senso, Cass., Sez.un., nn. 8632/1996, 813/1999, 20344/2005, 6574/2006).8. Ed allora, pur nell’indubbio progressivo avvicinarsi dello statutodella c.d. parasubordinazione a quello della subordinazione, laprospettazione di cui al ricorso non merita condivisione dovendosiricordare che rientra nella discrezionalità del legislatore, anche alla lucedelle esigenze di natura finanziaria (il beneficio è a carico dell’enteprevidenziale, v. sempre il predetto comma 5 ter) relazionate ad unRGN 24230/2021Pag.11Oscuramento dis posto Numero registro generale 24230/2021Numero sezionale 3121/2025Numero di raccolta generale 23641/2025Data pubblicazione 21/08/2025determinato momento storico, procedere ad un bilanciamento deicontrapposti interessi e, conseguentemente, configurare unaregolamentazione normativa differenziata tra i diversi rapporti subiudice.9. Del resto, quando le parti sociali hanno inteso estendere airapporti in convenzione determinate tutele lo hanno fattoespressamente. L’ACN, ad esempio, all’art. 34, comma 7, prevede che:«Agli specialisti ambulatoriali, ai veterinari e ai professionisti siapplicano le norme di cui al comma 3, dell’articolo 33, della Legge n.104/92, in proporzione all’orario settimanale di attività. Il limite dei tregiorni/mese è da considerare maturato esclusivamente in caso diraggiungimento del massimale orario di cui all’articolo 28, comma 1; ipermessi sono da fruire per giornate intere e ridotti in proporzione alnumero delle ore di incarico settimanale. I permessi di cui al comma 3dell’articolo 33 della Legge n. 104/92 si applicano anche agli specialistiambulatoriali, ai veterinari e ai professionisti portatori di handicap, iquali hanno diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piùvicina alla propria residenza nell’ambito dell’Azienda e non possonoessere trasferiti in altra sede senza il loro consenso».Il congedo per cui è causa è, peraltro, sovrapponibile a quello di cuialla legge n. 104/1992, art. 33 come si evince dalla già sopra riportataprevisione di cui all’art. 42, comma 5 bis, del d.lgs. n. 151/2001: «Ilcongedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la duratacomplessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap enell’arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione chela persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, intal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che prestaassistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, dellalegge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di unlavoratore per l’assistenza alla stessa persona. Per l’assistenza allostesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sonoRGN 24230/2021Pag.12Oscuramento dis posto Numero registro generale 24230/2021Numero sezionale 3121/2025Numero di raccolta generale 23641/2025Data pubblicazione 21/08/2025riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirnealternativamente, ma negli stessi giorni l’altro genitore non può fruiredei benefici di cui all’articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto».In sostanza, per i pediatri di libera scelta ai sensi dell’art. 8 deld.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, l’ACN15 dicembre 2005 che disciplina le modalità di rapporto di tali mediciconvenzionati con il [OSCURATO:PERSONA], inclusi aspetti relativiai permessi e alle assenze, prevede all’art. 18 il diritto ad usufruireentro i limiti temporali stabiliti della sospensione parziale dell’attivitàconvenzionale, con sua sostituzione part-time anche per assistenza difamiliari conviventi inabili e anche il diritto fruire dei permessi di cuiall’articolo 33 cit. per assistere lo stesso soggetto con disabilità grave,purché in modo alternato e non negli stessi giorni.La stessa sovrapponibilità esclude, dunque, che vi sia a monte unatotale assenza di tutela.10. La suddetta sospensione parziale si differenzia dal congedo percui è causa, il quale è retribuito con un corrispettivo e precisamentecon una indennità (che ha natura sostitutiva della retribuzione che illavoratore avrebbe percepito dall’attività lavorativa se non fosse statoimpedito dalla necessità di assistere un portatore di handicap,comprensivo di indennità economica ed accredito figurativo)corrispondente alla retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro cheprecede il congedo sino ad un tetto ivi compresa una contribuzionefigurativa (articolo 42, comma 5 del d.lgs. n. 151/2001).È del tutto evidente che anche le modalità di corresponsionedell’indennità e l’indicata natura sostitutiva della retribuzione (in unocon la prevista contribuzione figurativa) depongono per essere ilprevisto emolumento ricollegato ad un rapporto di natura subordinata.Nel caso dei medici convenzionati non vi è alcuna ‘retribuzione’ ma,come è noto, un trattamento economico costituito da una quota fissaRGN 24230/2021Pag.13Oscuramento disposto Numero registro generale 24230/2021Numero sezionale 3121/2025Numero di raccolta generale 23641/2025Data pubblicazione 21/08/2025del compenso per assistito e da una quota variabile, secondo quantoprevisto dagli ACN.11. Anche il riferimento alla contribuzione figurativa evoca solo leposizioni previdenziali presso l’INPS, atteso che all’Enpam (fondazioneprivatizzata nel 1996) tale contribuzione figurativa non c’è (si pensi chel’Enpam per far fronte alle prestazioni a favore della genitorialità -maternità, adozione e affidamento, interruzione della gravidanza,paternità - provvede attraverso la ridefinizione del contributo annuoposto a carico di ogni iscritto).12. Il lavoro in regime di convenzione e in regime di subordinazionesono stati e rimangono mondi contigui ma diversi. Nel nostro sistema ildiscrimen tra l’una forma e l’altra sussiste e si sostanzia anche dicomponenti di rilievo, come il quantum della remunerazione, l’orariodella prestazione, le tutele previdenziali etc.Con particolare riguardo al versante previdenziale non vi è alcunaosmosi fra le discipline del dipendente e del parasubordinato. Siconsideri, ad esempio, che le pensioni INPS, essendo pubbliche,risentono automaticamente dei cambiamenti imposti da Governo eParlamento. L’Enpam invece, essendo una fondazione privata egodendo di autonomia gestionale, organizzativa e contabile è risultataspesso indenne da misure che miravano a salvaguardare il bilanciodello Stato. Ad esempio, a differenza dell’INPS, l’Enpam non ha maibloccato l’adeguamento delle pensioni all’inflazione.13. Tale essendo il sistema (differenziato), né la Corte di cassazionee nemmeno la Consulta potrebbero imporre all’ente di previdenza delmedico convenzionato onerose coperture contributive a fronte di dirittinon configurati.14. Quanto alle sollevate questioni di illegittimità costituzionale è lastessa ontologica differenza tra lavoro parasubordinato e lavorosubordinato a giustificare, anche alla luce della [OSCURATO:PERSONA], undifferente grado di tutela di tali tipologie di rapporto tra di loroRGN 24230/2021Pag.14Oscuramento disposto Numero registro generale 24230/2021Numero sezionale 3121/2025Numero di raccolta generale 23641/2025Data pubblicazione 21/08/2025eterogenee senza che tale divergenza si traduca in una forma didiscriminazione.15. Certo l’opera di assistenza al disabile è meritevole di protezionedi per sé, trattandosi di attività cui il prestatore di cura dedica unaparte o l’intera giornata, e attraverso la quale svolge la sua personalitàe adempie ai doveri inderogabili di solidarietà sociale dell’art. 2 Cost. L’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate,individuabili nella garanzia del rispetto della dignità umana e dei dirittidi libertà e autonomia della persona handicappata e nella promozionedella piena integrazione del disabile nella famiglia, nella scuola, nellavoro e nella società (obiettivi questi, che sono stati introdotti nelnostro paese anche sulla scorta della Convenzione ONU per la tutela deidiritti delle persone con disabilità - ratificata e resa esecutiva con legge3 marzo 2009, n. 18 e della legislazione europea, come interpretatadalla CGUE: v. in particolare la dir. 96/34/CE e l’art. 27 della Cartasociale europea. Per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte diGiustizia v., per tutte: la sentenza del 17 luglio 2008, caso Coleman (C-303/06).È pur vero che la Direttiva UE 2000/78 del 27 novembre 2000, hastabilito un quadro generale per la parità di trattamento in materia dioccupazione e di condizioni di lavoro, diretto di rendere effettivo negliStati membri il principio della parità di trattamento, con strumenti piùefficaci per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o leconvinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, perquanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro. [OSCURATO:PERSONA],come è stato anche di recente ricordato (v. Cass. Ord. Interlocutoria n.24336/2024 di rimessione alla Corte di giustizia) è volta a garantirel’attuazione del “principio della parità di trattamento”, inteso comeassenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su unodei suddetti fattori discriminanti.RGN 24230/2021Pag.15Oscuramento disposto Numero registro generale 24230/2021Numero sezionale 3121/2025Numero di raccolta generale 23641/2025Data pubblicazione 21/08/2025L’art. 5 della Direttiva (Soluzioni ragionevoli per i disabili) haprevisto che «per garantire il rispetto del principio della parità ditrattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciòsignifica che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, infunzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire aidisabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere unapromozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che taliprovvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onerefinanziario sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorchél’onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadrodella politica dello Stato membro a favore dei disabili».E’ stato già evidenziato che la tutela contro la discriminazione sullabase della disabilità si fonda, anche sulla Carta dei [OSCURATO:PERSONA]Unione Europea, che include il motivo della disabilità nell’ambitodell’art. 21 (che sancisce il divieto generale di discriminazioni) econtiene anche una disposizione specifica (art. 26) che riconosce ildiritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirnel’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazionealla vita della comunità (azioni positive).[OSCURATO:PERSONA] è stata più volte richiamata dal giudice europeo (v. inparticolare, nella sentenza 4 luglio 2013, C-312/2011).Si è detto che deve essere qualificata come «lavoratore» ognipersona che svolga attività reali ed effettive, restando escluse quelleLa caratteristica del rapporto di lavoro è la circostanza che una personafornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un’altra e sotto ladirezione di quest’ultima, prestazioni in contropartita delle quali ricevauna retribuzione (sentenza del 19 luglio 2017, Abercrombie FitchItalia, C-143/16, punto 19).Va osservato che in più occasioni la CGUE ha ribadito il differentecollocamento sistematico, giustificato dalla diversa base giuridica, cheRGN 24230/2021Pag.16Oscuramento disposto Numero registro generale 24230/2021Numero sezionale 3121/2025Numero di raccolta generale 23641/2025Data pubblicazione 21/08/2025assume il diritto antidiscriminatorio (in particolare l’art. 19 TFUE)rispetto alla politica sociale disciplinata nel titolo X TFUE (specialmentel’art. 153); proprio sulla base di tale distinguo ha affermato che laDirettiva UE 2000/78 del 27 novembre 2000 «non rappresenta un attodi diritto derivato dell’Unione come quelli, fondati segnatamentesull’articolo 153, paragrafo 2, TFUE, che concernono solo la tutela deilavoratori quale parte più debole di un rapporto di lavoro, ma è volta aeliminare, per ragioni di interesse sociale e pubblico, tutti gli ostacolifondati su motivi discriminatori all’accesso ai mezzi di sostentamento ealla capacità di contribuire alla società attraverso il lavoro, aprescindere dalla forma giuridica in virtù della quale esso è fornito»(punto 43 cit.). Il referente è, dunque, per la normativa in tema dipolitica sociale, il “lavoratore (subordinato)” alla luce della nozionesviluppata nell’ambito dell’art. 45 TFUE; e la “persona fisica”, cheaccede ai mezzi di sostentamento attraverso il lavoro, nell’ambito dellatutela antidiscriminatoria.È vero che, nella sentenza 12/01/2023, C-356/21, la CGUE haaffermato che il divieto di discriminazione nel lavoro, nella speciefondata sull’orientamento sessuale vale anche per il lavoro autonomo,ma questa sentenza va letta con riguardo al caso esaminato e non puòcostituire un precedente utile nella specie visto che l’eventualeestensione del congedo di cui si tratta ai medici convenzionati incide suscelte discrezionali del legislatore ed è noto che l’Unione Europea, nonha una competenza diretta in materia di pubblico impiego dei singoliStati membri, pur adottando direttive che poi vengono recepite e26. Egualmente non va sottaciuto che talune prescrizioni dellaindicata direttiva riguardano solo il «datore di lavoro» (così quellasull’adozione delle misure adeguate, quella sulle soluzioni ragionevoli,quella sulla protezione delle vittime) evocando, così, la categoria dellasubordinazione.RGN 24230/2021Pag.17Oscuramento dis posto Numero registro generale 24230/2021Numero sezionale 3121/2025Numero di raccolta generale 23641/2025Data pubblicazione 21/08/2025Al «datore di lavoro» fa più volte riferimento anche la direttiva (UE)del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 n. 1158relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per igenitori e i prestatori di assistenza (che ha abroga la direttiva2010/18/UE del Consiglio) pur evidenziando, all’art. 2, che «Lapresente direttiva si applica a tutti i lavoratori, uomini e donne, chehanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quale definito daldiritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Statomembro, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia».17. Ed allora, nella fattispecie qui in esame, resta il limitedell’esistenza, a monte, di un rapporto di lavoro (già costituito) nonsubordinato ma autonomo per il quale la fonte primaria contenutanell’art. 8, comma 8, del d.lgs. n. 502 del 1992 (nonché nel successivon. 59 del 1997) demanda la disciplina a convenzioni di durata triennale,conformi agli accordi collettivi nazionali e della impossibilità di imporread un ente previdenziale privato una onerosa copertura contributiva afronte di un diritto non configurato.18. Non giova alla tesi della ricorrente la sentenza della Cortecostituzionale n. 361 del 2000 che ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 29 dicembre 1987, n. 546(Indennità di maternità per le lavoratrici autonome), nella parte in cuinon prevedono la corresponsione dell’indennità di maternità a favoredelle imprenditrici agricole a titolo principale.Tale decisione, infatti, ha esteso l’indennità di maternità giàriconosciuta in favore delle lavoratrici agricole anche alle imprenditriciagricole, altrimenti del tutto sprovviste di tutela reddituale nel periododel puerperio. Lì la diseguaglianza è stata individuata nel fatto che duetipologie di lavoratrici (imprenditrici agricole e lavoratrici agricole),svolgenti un lavoro assolutamente affine ed equiparate in tutti gli altriRGN 24230/2021Pag.18Oscuramento dis posto Numero registro generale 24230/2021Numero sezionale 3121/2025Numero di raccolta generale 23641/2025Data pubblicazione 21/08/2025ambiti (estensione dell’assicurazione per l’invalidità e la vecchiaia), nonlo fossero solo quanto all’indennità di maternità.Egualmente non utile è la sentenza della Corte cost. n. 371 del2003 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 72 deldecreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delledisposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità edella paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n.53), nella parte in cui non prevede che nel caso di adozioneinternazionale l’indennità di maternità spetta nei tre mesi successiviall’ingresso del minore adottato o affidato, anche se abbia superato i seianni di età. Anche tale decisione ha ricondotto ad omogeneità untrattamento che era già garantito alla madre libera professionista incaso di adozione o di affidamento, a condizione che non avessesuperato i sei anni di età evidenziandosi che “non è dato individuareelementi che giustifichino la differenza del trattamento di maternitàdelle libere professioniste rispetto a quello stabilito nella medesimaipotesi dell’adozione internazionale non solo per le lavoratrici dipendentima anche per le lavoratrici autonome, categoria senz’altro più affine aquella de qua”.In quel caso, dunque, un trattamento di maternità era già previsto(non solo per le libere professioniste ma anche per altre lavoratriciautonome rapportabili) e quella che si è ritenuto illegittima è statal’esclusione dell’ipotesi dell’adozione internazionale.19. Da tanto consegue che il ricorso deve essere respinto.20. La novità e complessità della questione trattata consente dicompensare integralmente tra le parti le spese processuali.21. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per ilraddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).22. Venendo in considerazione nella motivazione che precede datirelativi alla salute del figlio della ricorrente (da quest’ultimaRGN 24230/2021Pag.19Oscuramento disposto Numero registro generale 24230/2021Numero sezionale 3121/2025Numero di raccolta generale 23641/2025Data pubblicazione 21/08/2025rappresentato), dev’essere adottata in proposito la statuizionespecificata in dispositivo. P.Q.MLa Corte:- rigetta il ricorso;- compensa le spese.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/02 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.Ai sensi dell’art. 52 comma 5 del d.lgs. n. 196/2003, in caso didiffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi della partericorrente.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV SezioneCivile della Corte Suprema di cassazione, il 17 giugno 2025.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteCaterina [OSCURATO:PERSONA] TriaRGN 24230/2021Pag.20