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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2024/2026

ECLI:EU:C:2026:735
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0655_RES

[OSCURATO:PERSONA]655/24 [Latranov] ( i ) EZ (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad - [OSCURATO:PERSONA]) Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 settembre 2026 «Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2005/212/GAI – Confisca di beni, strumenti e proventi di reato – Articolo 2 – Ambito di applicazione ratione materiae – Reato stradale punibile con una pena privativa della libertà superiore a un anno – Guida di un veicolo a motore sotto l'effetto dell'alcol – Direttiva 2014/42/UE – Congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea – Direttiva (UE) 2024/1260 – Recupero e confisca dei beni – Articolo 33 – Termine per la trasposizione – Applicabilità ratione temporis » Cooperazione giudiziaria in materia penale – Recupero e confisca dei beni – Direttiva 2024/1260 – Ambito di applicazione ratione temporis – Fatti di cui al procedimento principale avvenuti prima della scadenza del termine di trasposizione della direttiva – Esclusione (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2024/1260, artt. 33, § 1, 36 e 37; decisione quadro del Consiglio 2005/212) (v. punti 22- 27) Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato – Ambito di applicazione – Reato – Nozione – Reato stradale che consiste nella guida di un veicolo a motore sotto l'effetto dell'alcol – Esclusione (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/42, considerando 9 e artt. 3 e 14; decisioni quadro del Consiglio 2001/500 e 2005/212, considerando 1, 2 e da 4 a 10 e artt. 1, 2, § 1, e 3) (v. punti 29, 30, 32-38, 42 e disp.) Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali – Ambito di applicazione – Reato stradale che non rientra nella sfera di applicazione della decisione quadro 2005/212 – Confisca del veicolo a motore per la repressione di un siffatto reato – Situazione non disciplinata dal diritto dell’Unione – Esclusione (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 51, § 1; decisione quadro del Consiglio 2005/212) (v. punti 39- 41) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal Rayonen sad - [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circondariale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), la Corte si pronuncia sull'ambito di applicazione della decisione quadro 2005/212 ( 1 ) e precisa la portata della nozione di «reato» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, di tale decisione quadro.

Con sentenza definitiva del 15 agosto 2024, EZ, cittadino bulgaro, è stato dichiarato colpevole della guida di un veicolo a motore sotto l'effetto dell'alcol e condannato a una pena privativa della libertà di un anno con sospensione condizionale, a un'ammenda e a un divieto di guida.

Il giudice del rinvio, investito della questione della confisca del controvalore del veicolo di cui trattasi, prevista dalla normativa nazionale, si chiede, in particolare, se un siffatto reato stradale rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 2024/1260 ( 2 ), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») o ancora della decisione quadro 2005/212.

Giudizio della Corte In via preliminare, nei limiti in cui il giudice del rinvio fa riferimento, tra l'altro, alla direttiva 2024/1260, che sostituisce segnatamente la decisione quadro 2005/212, la Corte verifica se la controversia di cui al procedimento principale rientri nell'ambito di applicazione ratione temporis di tale decisione quadro.

A tal riguardo, essa constata che, sebbene il reato stradale di cui trattasi sia successivo all'entrata in vigore di tale direttiva, esso si è verificato prima della scadenza del termine per il suo recepimento, fissato al 23 novembre 2026, e che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva ancora recepito detta direttiva.

Ne consegue che la direttiva 2024/1260 non è applicabile ratione temporis alla situazione giuridica di cui al procedimento principale.

Pertanto, la Corte esamina poi se la decisione quadro 2005/212 e la Carta siano applicabili a un reato stradale consistente nella guida di un veicolo a motore sotto l'effetto dell’alcol, punibile con una pena privativa della libertà superiore a un anno.

In primo luogo, la Corte analizza l'ambito di applicazione ratione materiae della decisione quadro 2005/212.

A tal fine, essa determina se un reato stradale, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, costituisca un «reato» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, di tale decisione quadro.

La Corte ricorda che tale disposizione impone a ciascuno Stato membro di adottare le misure necessarie per consentire la confisca totale o parziale degli strumenti e dei proventi derivanti da reati punibili con una pena privativa della libertà di durata superiore a un anno, o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi, precisando al contempo che la nozione di «reato» non è definita da detta decisione quadro.

Al fine di chiarire la portata dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/212, la Corte procede all'esame del suo contesto, della sua finalità e della sua genesi.

Per quanto riguarda, anzitutto, il contesto in cui si inserisce tale disposizione, la Corte sottolinea che dal preambolo della decisione quadro 2005/212 risulta che quest'ultima riguarda principalmente la lotta contro la criminalità organizzata.

Inoltre, la Corte rileva, per quanto riguarda la direttiva 2014/42 ( 3 ), con la quale talune disposizioni di tale decisione quadro sono state sostituite, che l'articolo 3 di tale direttiva riprende, in sostanza, l'elenco degli strumenti giuridici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di detta decisione quadro, estendendolo nel contempo ad altri strumenti, e riguarda reati gravi rientranti, direttamente o indirettamente, nella criminalità organizzata o in un'altra sfera di criminalità che può presentare una dimensione transfrontaliera.

Orbene, la guida di un veicolo a motore sotto l'effetto dell'alcol o di stupefacenti non costituisce, in linea di principio, un reato siffatto.

Inoltre, per quanto riguarda la finalità della decisione quadro 2005/212, la Corte osserva che dai suoi considerando 1 e da 7 a 10 risulta che essa è stata adottata per prevenire e combattere efficacemente la criminalità organizzata, concentrando gli sforzi nell'ambito della cooperazione transfrontaliera sul rintracciamento, il congelamento, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, e garantendo che ciascuno Stato membro disponga di una normativa efficace in materia.

Quindi, poiché un reato stradale come quello di cui trattasi nel procedimento principale non rientra né nella criminalità organizzata né in una sfera di criminalità che può presentare una dimensione transfrontaliera o un carattere grave, esso non costituisce un «reato» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/212 e non rientra nell'ambito di applicazione ratione materiae di quest'ultima.

Infine, la Corte constata che tale interpretazione è corroborata dalla genesi di tale decisione quadro.

Infatti, la nota esplicativa relativa all'iniziativa danese volta all'adozione di un progetto della decisione quadro rinvia, tra l'altro, alle conclusioni delle riunioni del Consiglio europeo vertenti, in sostanza, su misure di lotta contro la criminalità organizzata.

Tale nota menziona quindi la necessità di adottare uno strumento di carattere orizzontale che fissi senza ambiguità gli obblighi incombenti agli Stati membri in materia di confisca, confermando che l'obiettivo di tale iniziativa mirava specificamente alla lotta contro la criminalità organizzata.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'applicabilità della Carta, la Corte ricorda che, ai sensi del suo articolo 51, paragrafo 1, le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione.

Poiché il reato stradale di cui trattasi nel procedimento principale non rientra nell'ambito di applicazione ratione materiae della decisione quadro 2005/212, la confisca del veicolo per la repressione di un siffatto reato non è disciplinata dal diritto dell'Unione e la Carta non è applicabile nel caso di specie. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. ( 1 ) Decisione quadro 2005/212/JAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato ( GU 2005, L 68, pag. 49 ), come modificata dalla direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014 ( GU 2014, L 127, pag. 39 e rettifica in GU 2014, L 138, pag. 114 ). ( 2 ) Direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni (GU L, 2024/1260). ( 3 ) Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea ( GU 2014, L 127, pag. 39 , e rettifica in GU 2014, L 138, pag. 114 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0655_RES [OSCURATO:PERSONA]655/24 [Latranov] ( i ) EZ (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad - [OSCURATO:PERSONA]) Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 settembre 2026 «Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2005/212/GAI – Confisca di beni, strumenti e proventi di reato – Articolo 2 – Ambito di applicazione ratione materiae – Reato stradale punibile con una pena privativa della libertà superiore a un anno – Guida di un veicolo a motore sotto l'effetto dell'alcol – Direttiva 2014/42/UE – Congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea – Direttiva (UE) 2024/1260 – Recupero e confisca dei beni – Articolo 33 – Termine per la trasposizione – Applicabilità ratione temporis » Cooperazione giudiziaria in materia penale – Recupero e confisca dei beni – Direttiva 2024/1260 – Ambito di applicazione ratione temporis – Fatti di cui al procedimento principale avvenuti prima della scadenza del termine di trasposizione della direttiva – Esclusione (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2024/1260, artt. 33, § 1, 36 e 37; decisione quadro del Consiglio 2005/212) (v. punti 22- 27) Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato – Ambito di applicazione – Reato – Nozione – Reato stradale che consiste nella guida di un veicolo a motore sotto l'effetto dell'alcol – Esclusione (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/42, considerando 9 e artt. 3 e 14; decisioni quadro del Consiglio 2001/500 e 2005/212, considerando 1, 2 e da 4 a 10 e artt. 1, 2, § 1, e 3) (v. punti 29, 30, 32-38, 42 e disp.) Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali – Ambito di applicazione – Reato stradale che non rientra nella sfera di applicazione della decisione quadro 2005/212 – Confisca del veicolo a motore per la repressione di un siffatto reato – Situazione non disciplinata dal diritto dell’Unione – Esclusione (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 51, § 1; decisione quadro del Consiglio 2005/212) (v. punti 39- 41) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal Rayonen sad - [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circondariale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), la Corte si pronuncia sull'ambito di applicazione della decisione quadro 2005/212 ( 1 ) e precisa la portata della nozione di «reato» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, di tale decisione quadro. Con sentenza definitiva del 15 agosto 2024, EZ, cittadino bulgaro, è stato dichiarato colpevole della guida di un veicolo a motore sotto l'effetto dell'alcol e condannato a una pena privativa della libertà di un anno con sospensione condizionale, a un'ammenda e a un divieto di guida. Il giudice del rinvio, investito della questione della confisca del controvalore del veicolo di cui trattasi, prevista dalla normativa nazionale, si chiede, in particolare, se un siffatto reato stradale rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 2024/1260 ( 2 ), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») o ancora della decisione quadro 2005/212. Giudizio della Corte In via preliminare, nei limiti in cui il giudice del rinvio fa riferimento, tra l'altro, alla direttiva 2024/1260, che sostituisce segnatamente la decisione quadro 2005/212, la Corte verifica se la controversia di cui al procedimento principale rientri nell'ambito di applicazione ratione temporis di tale decisione quadro. A tal riguardo, essa constata che, sebbene il reato stradale di cui trattasi sia successivo all'entrata in vigore di tale direttiva, esso si è verificato prima della scadenza del termine per il suo recepimento, fissato al 23 novembre 2026, e che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva ancora recepito detta direttiva. Ne consegue che la direttiva 2024/1260 non è applicabile ratione temporis alla situazione giuridica di cui al procedimento principale. Pertanto, la Corte esamina poi se la decisione quadro 2005/212 e la Carta siano applicabili a un reato stradale consistente nella guida di un veicolo a motore sotto l'effetto dell’alcol, punibile con una pena privativa della libertà superiore a un anno. In primo luogo, la Corte analizza l'ambito di applicazione ratione materiae della decisione quadro 2005/212. A tal fine, essa determina se un reato stradale, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, costituisca un «reato» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, di tale decisione quadro. La Corte ricorda che tale disposizione impone a ciascuno Stato membro di adottare le misure necessarie per consentire la confisca totale o parziale degli strumenti e dei proventi derivanti da reati punibili con una pena privativa della libertà di durata superiore a un anno, o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi, precisando al contempo che la nozione di «reato» non è definita da detta decisione quadro. Al fine di chiarire la portata dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/212, la Corte procede all'esame del suo contesto, della sua finalità e della sua genesi. Per quanto riguarda, anzitutto, il contesto in cui si inserisce tale disposizione, la Corte sottolinea che dal preambolo della decisione quadro 2005/212 risulta che quest'ultima riguarda principalmente la lotta contro la criminalità organizzata. Inoltre, la Corte rileva, per quanto riguarda la direttiva 2014/42 ( 3 ), con la quale talune disposizioni di tale decisione quadro sono state sostituite, che l'articolo 3 di tale direttiva riprende, in sostanza, l'elenco degli strumenti giuridici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di detta decisione quadro, estendendolo nel contempo ad altri strumenti, e riguarda reati gravi rientranti, direttamente o indirettamente, nella criminalità organizzata o in un'altra sfera di criminalità che può presentare una dimensione transfrontaliera. Orbene, la guida di un veicolo a motore sotto l'effetto dell'alcol o di stupefacenti non costituisce, in linea di principio, un reato siffatto. Inoltre, per quanto riguarda la finalità della decisione quadro 2005/212, la Corte osserva che dai suoi considerando 1 e da 7 a 10 risulta che essa è stata adottata per prevenire e combattere efficacemente la criminalità organizzata, concentrando gli sforzi nell'ambito della cooperazione transfrontaliera sul rintracciamento, il congelamento, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, e garantendo che ciascuno Stato membro disponga di una normativa efficace in materia. Quindi, poiché un reato stradale come quello di cui trattasi nel procedimento principale non rientra né nella criminalità organizzata né in una sfera di criminalità che può presentare una dimensione transfrontaliera o un carattere grave, esso non costituisce un «reato» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/212 e non rientra nell'ambito di applicazione ratione materiae di quest'ultima. Infine, la Corte constata che tale interpretazione è corroborata dalla genesi di tale decisione quadro. Infatti, la nota esplicativa relativa all'iniziativa danese volta all'adozione di un progetto della decisione quadro rinvia, tra l'altro, alle conclusioni delle riunioni del Consiglio europeo vertenti, in sostanza, su misure di lotta contro la criminalità organizzata. Tale nota menziona quindi la necessità di adottare uno strumento di carattere orizzontale che fissi senza ambiguità gli obblighi incombenti agli Stati membri in materia di confisca, confermando che l'obiettivo di tale iniziativa mirava specificamente alla lotta contro la criminalità organizzata. In secondo luogo, per quanto riguarda l'applicabilità della Carta, la Corte ricorda che, ai sensi del suo articolo 51, paragrafo 1, le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Poiché il reato stradale di cui trattasi nel procedimento principale non rientra nell'ambito di applicazione ratione materiae della decisione quadro 2005/212, la confisca del veicolo per la repressione di un siffatto reato non è disciplinata dal diritto dell'Unione e la Carta non è applicabile nel caso di specie. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. ( 1 ) Decisione quadro 2005/212/JAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato ( GU 2005, L 68, pag. 49 ), come modificata dalla direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014 ( GU 2014, L 127, pag. 39 e rettifica in GU 2014, L 138, pag. 114 ). ( 2 ) Direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni (GU L, 2024/1260). ( 3 ) Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea ( GU 2014, L 127, pag. 39 , e rettifica in GU 2014, L 138, pag. 114 ).
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