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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2024

Cassazione n. 40384/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 51/RG 16784 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per evasione, deducendo violazione di legge per il diniego di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis, cod. pen..

2. Il ricorso è inammissibile.

I motivi sono generici e meramente reiterativi di quelli d'appello, disattesi dai giudici del gravame che con motivazione coerente, con cui il ricorrente non si misura in alcun modo, hanno dato atto che la mancata applicazione dell'art.131-bis, cod. pen. deriva dai reiterati precedenti penali del ricorrente anche specifici, con plurime ravvicinate evasioni che, ai sensi del quarto comma del menzionato articolo, escludono l'applicazione di detta causa di non punibilità.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 51/RG 16784 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per evasione, deducendo violazione di legge per il diniego di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis, cod. pen.. 2. Il ricorso è inammissibile. I motivi sono generici e meramente reiterativi di quelli d'appello, disattesi dai giudici del gravame che con motivazione coerente, con cui il ricorrente non si misura in alcun modo, hanno dato atto che la mancata applicazione dell'art.131-bis, cod. pen. deriva dai reiterati precedenti penali del ricorrente anche specifici, con plurime ravvicinate evasioni che, ai sensi del quarto comma del menzionato articolo, escludono l'applicazione di detta causa di non punibilità. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40384/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris