CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 22946/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27215/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]! S.P.A. –intimata – avverso la sentenza n. 1142 /20 2 1 del la [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il 20 aprile2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del7 giugno 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che nella procedura di espropriazione di espropriazione di beni immobili promosso in danno di [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] (in seguito rinunciante) e con l’intervento della società CheBanca! S.p.A., il [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 27215/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] debitore esecutato spiegò opposizione all’esecuzione, contestando, sotto plurimi profili, il diritto a procedere ed il credito (azionato in forza di contratto di mutuo) dell’interventore; l’opposizione è stata disattesa in ambedue i gradi di merito; ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad otto motivi illustrati da memoria; non svolge difese in grado di legittimità, benché ritualmente intimata, la società [OSCURATO:PERSONA]! S.p.A.; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che la spiegat a impugnazion e involg e questioni giuridiche che, per novità e importanza, assumono indubbia valenza nomofilattica (in specie la denunciata nullità del contratto di mutuo per illegittimità dell’indice Euribor, assunto a parametro determinativo degli interessi, quale conseguenza delladecisione della Commissione europea relativa alla manipolazione del tasso ufficiale Euribor ad opera di un cartello di istituti bancari) e suggeriscono pertanto la trattazione della causa in pubblica udienza; p. q. m. rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza