CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26496/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA Sulricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difeso da ll’ Avv.[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio , in Verona, via Leoncino,16 -ricorrente– Contro I dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e rag. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Bolzano, viadella Mostra, 3 -controricorrenti- Avverso la sentenza n. 101/2019 emes sa dalla C orte d’Appello di Trento sezione distaccata di Bolzano, del 23.8.2019 nel giudizio n. 12/2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: risarcimento danni non patrimoniali Con appello del5.6.2018 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la sentenza n. 1152/2017 con la quale il Tribunale di Bolzano li ha condannati a pagare € 10.000 in accoglimento della do manda che l'attore [OSCURATO:PERSONA] ha contro di loro promosso per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale cagionatogli dalle affermazioni lesive del suo onore e della sua reputazione contenute nelle relazioni rispettivamente del 9.6.2011 e del 10.12.2013 dai convenuti predisposte nella veste di sindaci di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ai sensi dell'art. 2408 c.c. Secondo il Tribunale , i convenuti avrebbero offeso l'at tore attribuendogli falsamente «di avere percepito da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel periodo dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.6.2004 stipendi a titolo di lavoro dipendente, senza avere in realtà lavorato per la società ed, inoltre, di avere fruito fino al 2010, a titolo personale, di servizi erogati da dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., gratuitamente e, comunque, senza aver provveduto al rimborso dei relativi costi». Avverso questa pronuncia gli appellanti hanno svolto le seguenti censure. i)Travisamento delle risultanze istruttorie per avere il decidente erroneamente ritenuto inveritiere le circostanze oggetto degli addebiti mossi all'attore con le menzionate relazioni; ii)Violazione dell'art. 2059 c.c. e dell'art. 2 Cost. per avere, difatto in re ipsa, l e deduzioni , giudicate inveritiere , arrecato danno alla reputazione personale all'attore; iii)Travisamento dei fatti per avere ritenuto il loro operato di sindaci di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contrario alla diligenza professionale; iv)Travisamento dei fatti per aver loro, erroneamente, ascritto a titolo doloso la condotta diffamatoria; v)Erronea liquidazione della somma risarcitoria per aver assunto il reddito percepito dall'attore quale base di calcolo di un presunto danno non patrimoniale.La Corte di appello di Trento ha accolto l’appello ritenendo che il secondo e il quinto motivo dell’appello fossero fondati poiché il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che il danno non patrimoniale fosse in re ipsa e che poteva essere determinato assumendo il reddito(percepito quale amministratore) quale criterio liquidatorio richiamando gli enunciati di questa Corte con riferimento alle pronunzie n.31537/2018 e n.13328/2015 per concludere che il danno non patrimoniale da lesione dell’onore e della reputazione è un danno conseguenza che l’attore prima ancora che provare deve dedurre in modo circostanziato indicando i criteri di calcolo con chiede debba essere liquidato. In particolare ha evidenziato che l’attore non ha dedotto nulla sull’incidenza delle affermazioni infamanti, della loro intensità, durata e ripercussioni negative sulla sua vita al di fuori dell’attività lavorativa espletata come membro del CDA di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sotto questo aspetto non avrebbe fornito alcuna allegazione circa la stima precedentemente goduta all’interno della compagine sociale e della sua diminuzione in conseguenza degli atti lesivi. Il danno non potrebbe essere rappresentato dalla circostanza che la relazione dei sindaci siano agli atti dell’assembleae quindi a disposizione dei successivi fruitori degli stessi, perché si tratterebbe di un danno temuto. Ha dichiarato assorbitigli altri motivi di appello in virtù della ragione più liquida Il sig. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso con due motiv i ed anche memoria. Le parti resistenti hanno depositato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente deduc e : 1.Primo motivo:Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con specifico riguardo alla lettera che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha spedito a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; (ii) violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., per essere stato posto a carico di [OSCURATO:PERSONA] l'onere di dimostrare quale fosse la stima di cui egli godeva nel contesto societario prima e dopo le propalazioni infamanti, mentre erano stati i sindaci odierni resistenti ad eccepire che il grado di stima di cui egli godeva sarebbe rimasto inalterato; (iii) violazione o falsa applicazione dell'art. 1226 c.c. in combinato disposto con l'art. 2056 c.c., per essere stato posto a carico di [OSCURATO:PERSONA] l'onere di provare nel preciso ammontare un danno non patrimoniale da liquidarsi con valutazione equitativa. 1.1 La censura sul non ric onoscimento del danno in re ipsa è infondata.L'estensione degli oneri probatori varia a seconda che si versi in ipotesi di lesione di reputazione personale o di reputazione professionale, ma, in entrambi i casi, non è sufficiente la prova del "fatto altrui" (dichiarazione non veritiera o offensiva) per ritenersi provato anche l'evento lesivo subito dal danneggiato. In tema di risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. per lesione della reputazione personale, la condotta asseritamente diffamatoria della persona non va valutata "quam suis", e cioè in riferimento alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione, bensì come lesione dell'onore e della reputazione che la persona goda tra i consociati. Ne consegue, sul piano dell'onere probatorio, che l'attore non può limitarsi a dimostrare la verificazione dell'anzidetta condotta, ma deve fornire la prova anche dell'evento lesivo(Cass., n. 21740/2010). In tema di responsabilità civile derivante da pregiudizio all'onore ed alla reputazione, il danno risarcibile non è "in re ipsa" e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato(Cass., n. 31537/2018). Il danno alla reputazione, in quanto costituente danno conseguenza non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento(Cass., n. 19137/2018). La prova del danno non patrimoniale, peraltro, può essere fornita con il ricorso al notorio e tramite presunzioni, che debbono fondarsi, peraltro, su circostanze gravi, precise e concordanti (art. 2729 cod. civ.) e non sulla semplice "ragionevolezza" delle asserzioni dell'interessato circa il pregiudizio all'immagine ed il discredito professionale o personale. Rilevanti in tale direzione sonola rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale (Cass., n.16740/20219). In linea, ancor più generale la censura formula una dive rsa interpretazione degli esiti istruttori tentando di far riemergere una nuova valutazione degli stessi attraverso la denuncia di omesso esame. La censura contrasta così con i principi più volte ripetuti da questa Corte secondo i quali non possibile una diversa valutazione degli esiti istruttori e non il mero controllo della veridicità e della coerenza delle argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. La denuncia di violazione di legge non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr., anche Cass., n. 15235/2022; Cass., n. 9352/2022; Cass., n. 6000/2022; Cass., n. 25915/2021), «non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative» ( letteralmente Cass., n. 15235/2022; cfr. Cass., S.U., n. 34476/2019; Cass., n. 8758/ 2017; Cass., n. 32026/2021; Cass., n. 9352/2022). Il motivo omette di considerare, così, che il predetto apprezzamento è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove, ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a fondare la sua decisione (Cass., n. 16467/2017; Cass., n. 11511/2014; Cass., n.13485/2014; Cass., n. 16499/2009). La censura è inammissibile.Su tale aspetto la censura è inammissibile. 2.Secondo motivo. Nullità della sentenza per violazione (i)degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in riferimento all'art.111, comma 6, Cost., stant e la radicale assenza di motiva zione i n ordine all'assorbimento del primo motivo di gravame sollevato dagli appellanti; ovvero (ii) dell'art. 112 c.p.c., nella parte in cui, riformando la sentenza di prime cure, non ha pronunciato sulla domanda di accertamento della falsità delle circostanze esposte dal collegio sindacale nelle relazioni di assemblea soci del 9.6.2011 e 10.12.2013. 2.1 l a censura è infondata. La motivazione sul profilo evidenziato non è omessa perché la decisione è adottata sulla base del principio della ragione più liquida in forza del quale il giudice ha il potere di pronunciarsi immediatamente su una questione che appaia ictu oculi di evidente e agevole risoluzione, idonea a dirimere l’intera controversia, al punto da rendere completamente inutile l’analisi di tutte le altre questioni. Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’articolo 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’articolo 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione –anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare le altre(Cass., n. 26214/2022). 3. Per quanto esposto il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio P.Q.M. La Corte rigettail ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità a favore di ciascun controricorrente che liquida in € 3.000 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, nel testo introdotto dall’articolo 1, comma 17, l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma