CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 giugno 2023
Cassazione n. 25671/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 11139/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., elettivamente domiciliata in Roma , presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappres. e difesa, per procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappres. p.t., elett.te dom ic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA],dal quale è r appres. e difes a , per procura sp eciale in calce al controricorso; -controricorrente- avverso la sentenza n. 7495/2017, d ella Corte d’appello di Roma , pubblicata il 29/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Roma emise decreto ingiuntivo nei confronti dell’[OSCURATO:SOCIETA]., su ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) di euro 333.000.000, a titolo di pagamento dei compensi dei servizi resi da quest’ultima in esecuzione del contratto, in scadenza al 31.1 .04 e prorogato fino al 30.9.05,relativo alla gestione del sistema di fonia per centralino aziendale, linee verdi commerciali e di segnalazione di guasti ad impianti d’illuminazione pubblica nei comuni diversi da [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione al decreto ingiuntivo, deducendo che l’art. 16 del suddetto contratto prevedeva una clausola di garanzia a tenore della quale la [OSCURATO:SOCIETA]. manlevava l’opponente da ogni e qualsiasi pretesa formulata nei suoi confronti. S i costitu ì, altresì, la parte opposta, eccependo l’inapplicabilità de lla predetta manleva nell’ipotesi di conseguenze economiche sfavorevoli derivanti all’[OSCURATO:PERSONA] dall’eventuale accoglimento delle pretese dei dipendenti della stessa COS. Con sentenza del 2011 il Tribunale accolse l’opposizione al decreto ingiuntivo, facendo applicazione del citato art. 16 del contratto. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.impugnò la decisione di primo grado , con appello rigettato con sentenza del 29.11.17,con la quale la Corte condivideva l’assunto del primo giudice, circa l’applicabilità ‒al caso di specie ‒ della clausola di manleva in questione. [OSCURATO:PERSONA].p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA]. ) ricorre in cassazione con otto motivi.[OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 1362, 1366, 1371, c.c., per aver la Corte d’appello erroneamente interpretato l’art. 16 del contratto di servizi stipula to con [OSCURATO:SOCIETA]. , limitandosi al senso letterale delle parole, senza indagare la comuneintenzione delle parti, ritenendoche la lettu ra del testo contrattuale inducesse ad a ffermare che la ricorrente avesseassunto l’obbligo di tenere indenne [OSCURATO:PERSONA] dalle pretese formulate nei suoi confronti da propridipendenti anche se non ricollegabiliad inadempimenti della stessa Cos. Al riguardo, la ricorrente evidenzia che: la clausola di garanzia non potrebbe comunque essere riferita agli inadempimenti contrattuali nei confronti deisuoi dipendent i relativ amente ad un periodo successivo, dall’agosto del 2006, al termine di cessazionedel contratto d’appalto (30.10.05); peraltro, [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai comunicato di aver ricevuto le richieste dei lavoratori, né che erano stati promossi giudizi da quest’ultimi nei suoi confronti. Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 1375 e 1460, c.c., per aver e la Corte d’appello ritenuto fondata l’eccezione d’inadempimento sollevata da [OSCURATO:SOCIETA]. , sebbene quest’ultima, prima del giudizio in esame, non avesse invocato la clausola di manleva in questione, al fine di giustificare il mancato pagamento dei servizi regolarmente erogati dalla ricorrente.Sul punto, quest’ultima contesta l’applicabilità dell’art. 1460 c.c. in quanto il termine per il p agamento dei servizi da essa resiera scaduto molto tempo prima del momento in cui si erano verificati i fatti, posti da [OSCURATO:SOCIETA]. a so stegno della suddetta eccezione, che, pertanto, non poteva dirsi connessa alla richiesta d’adempimento della ricorrente, sul piano del vincolo derivante dal sinallagma contrattuale. Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 132, c.2, n.4, c.p.c., e 111, c.6, Cost., per aver la Corte territorialerigettato i motivi d’appello, con i quali era stata dedotta la mancata motivazione della sentenza di primogrado, in ordine al fatto che i decreti ingiuntivi emessi a favore dei lavoratori, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. , avevano ad oggetto retribuzioni maturate dopo il mese di agosto 2006, periodo successivo alla cessazione del contratto d’appalto, e che la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. aveva reso noto la volontà di avvalersi della manleva a distanza di 4 anni dalla conclusione dell’appalto, omettendo sul punto qualsiasi motivazione. Il quarto motivo deduce nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine al fatto che i decreti ingiuntivi emessi nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., a favore dei lavoratori impiegati dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per l’erogazione dei servizi appaltati, riguardavano crediti maturati dopo l’estinzione dell’appalto, aventi titolo in autonomi contratti di lavoro con [OSCURATO:PERSONA] e i singoli lavoratori, come accertato dal Tribunale di Roma. Il quinto motivo deduce l’omesso esame di fatti decisivi, consistenti nell’emissione dei decreti ingiuntivi nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., a favore dei lavoratori a suo tempo impiegati da Cos per espletare i servizi oggetto del contratto del 2004,e nella mancata comunicazione da parte di quest’ultima, prima dell’emissione degli stessi decreti, delle richieste formulate dai lavoratori, nonché nella mancata manifestazione della volontà di avvalersi della manleva. Il sesto motivo denunzia violazione dell’art. 2909 c.c., per avere la Corte d’appello rigettato il motivo d’impugnazione afferente all’inopponibilità alla ricorrente di pronunce giurisdizionali rese nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA], senza che la Cos fosse stata chiamata in causa, o avvisata della pendenza delle liti con i lavoratori. In particolare, la ricorrente si duole del fatto che la mancata sua chiamata in causa, o denuntiatio litis, abbia precluso nei suoi confronti ogni efficaciadei provvedimenti emessi, in giudizi nei quali non aveva partecipato o non era in condizione di farlo, essendo in tal modo stato impedito alla ricorrentedi svolgere le proprie difese circa le domande di lavoratori al fine di conseguire provvedimenti favorevoli ad [OSCURATO:PERSONA], forieri di produrre conseguenze negative per la ricorrente una volta azionata la clausola di manleva, rilevando altresì di essere stata informata della pendenza di giudizi promossi dai lavoratori solo in due circostanze nelle quali erano state emesse sentenze passate in giudicato, l’una di rigetto delle domande del lavoratore, e l’altra di rigetto della domanda di manleva di [OSCURATO:SOCIETA]. La ricorrente lamenta altresì che la Corte d’appello non abbia tenuto conto del giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal Tribunale di Romanel 2014, resa in giudizio nel quale aveva partecipato anche Cos, con la quale era stato affermato che l’appalto con [OSCURATO:PERSONA] era genuino (coincidendo il datore di lavoro formale con quello effettivo), contrariamente a quanto invece statuito dallo stesso Tribunale con la sentenza del 2007, posta alla base delle successive pronunce di condanna di [OSCURATO:PERSONA] a favore dei lavoratori (dalle quali era originata l’eccezione d’inadempimento verso la ricorrente). Il settimo motivo denunzia violazione dell’art. 1372 c.c., per aver la Corte territoriale ritenuto opponibili ad Almaviva (già Cos) i verbali di conciliazione tra [OSCURATO:PERSONA] e i lavoratori, sebbene sottoscritti senza l’approvazione della ricorrente. L’ottavo motivo deduce la nullità della sentenza, per omessa motivazione sull’ingiustizia della sentenza del Tribunale di Roma del 2007. Tanto premesso, va osservato che i primi quattro motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono fondati. La Corte d’appello ha interpretato la clausola 16 del contratto di appalto di servizi del 19 gennaio 2004, nel senso che la manleva, prestata da Cos (oggi Almaviva) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], fosse da intendersi nel significato che si desumerebbe dal tenore letterale: «COS manleva [OSCURATO:PERSONA] da ogni e qualsiasi pretesa dovesse essere verso [OSCURATO:PERSONA] formulata dal personale impegnato da COS per l’erogazione dei servizi oggetto del presente contratto». La clausola in questione ‒ a parere della Corte ‒ non farebbe alcun «riferimento ad un eventuale inadempimento del COS nei confronti del propri dipendenti, in quanto è chiaro il riferimento a qualsiasi questione genericamente intesa derivante alla [OSCURATO:PERSONA] dai dipendenti del COS in esecuzione del contratto per cui è causa»; il che si desumerebbe «in base alla semplice lettura della clausola n. 16». Orbene, va osservato ‒ in via di principio ‒ che l'interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., anche nell'ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. 10745/2022). La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può, peraltro, limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., avendo l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto, nonché il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, e dovendo i rilievi contenuti nel ricorso essere accompagnati, in ossequio al principio di autosufficienza, dalla trascrizione delle clausole individuative dell'effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di verificare l'erronea applicazione della disciplina normativa (Cass., n. 15798/2005; n. 25728/2013; Cass, n, 9461/2021). Nel caso concreto, nei m otivi di ricorso in questione il ricorrente ha fatto corretta applicazione di tali principi. Al riguardo deve rilevarsi che, a norma dell'art. 1362 c.c., il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare, atteso che un'espressione prima faciechiara può non risultare più tale, se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti. Ne consegue che l'interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime (Cass. 32786/2022; Cass.9380/2016). Nel caso di specie, la Corte d’appello si è limitata al tenore letterale della clausola 16‒ a sua avviso onnicomprensiva, quanto alle pretese dei dipendenti a fronte delle quali Cosavrebbe dovuto manlevare [OSCURATO:PERSONA] ‒ senza indagare quale fosse l’effettiva intenzione delle parti, di là dal senso letterale delle parole ex art. 1362 c.c., tenuto conto del loro comportamento anche posteriore alla conclusione del contratto. Ebbene, va rilevato che nella opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da Almaviva (già Cos), per ottenere il pagamento delle proprie spettanze risultanti da fatture del luglio ed ottobre 2005, l’opponente [OSCURATO:PERSONA] deduceva che, «tra la fine del 2005 e l’inizio del 2006», durante la fase di verifica delle prestazioni dell’appaltatrice, « anche con riferimento alle responsabilità previste dall’art. 29 d.lgs. n. 276/2003, numerosi dipendenti della Cos avevano ottenuto il riconoscimento dell’esistenza di un rapporto di lavoro con [OSCURATO:PERSONA], non ritenendo sussistente un contratto di appalto genuino, ma una effettiva messa a disposizione di energie lavorative (p. 4 del ricorso). Il giudizio si era concluso con sentenza del Tribunale di Roma n. 4372/2007, che aveva altresì condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle retribuzione ad essi dovute, per il periodo da agosto 2006in poi. Senonchè, non è controverso tra le parti che le prestazioni relative all’appalto di servizi del 19 gennaio 2004 si erano concluse il 30 ottobre 2005, tanto vero che l’ultima fattura, azionata da Almaviva con il decreto ingiuntivo, era stata emessa il 29 ottobre 2005 (p. 2 del ricorso). E’ evidente, pertanto, che tali pretese , avanzate dai dipendenti di Cos nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non potevano considerarsi riconducibili ‒ come erroneamente ritenuto dalla Corte d’appello ‒ al contratto di servizi, ma erano ad esso successive, e trovavano fondamento nel rapporto di lavoro autonomamente proseguito dai dipendenti con [OSCURATO:PERSONA], e che aveva trovato, poi, il riconoscimento definitivo con la suddetta sentenza n. 4372/2007. D’altro canto, anche dopo tale sentenza del 2007, [OSCURATO:PERSONA] non aveva fatto valere la manleva di cui alla clausola 16, evidentemente non intendendo detta clausola come riferita anche alle pretese dei dipendenti di Cos che non avevano fondamento alcuno in un inadempimento della datrice di lavoro nei loro confronti, dalle quali soltanto la clausola di garanzia intendeva porre al riparo [OSCURATO:PERSONA]. Tanto vero che ‒ anziché invocare la manleva ‒ [OSCURATO:PERSONA], con fax in data 17 dicembre 2008, proponeva ad Almaviva «di rinunciare al proprio credito a fronte dell’affidamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] a favore del gruppo Almaviva, di attività e/o servizi da identificare». Non può revocarsi in dubbio, pertanto, che le parti ‒ nella clausola n. 16 ‒ abbiano inteso riferirsi, come si evince anche dal riferimento operato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] nell’atto di opposizione al citato decreto ingiuntivo all’art. 29 d.lgs. n. 276/2003, nonad una garanzia prestata da Cos per qu alsiasi pretesa dei dipendenti, perfino successiva al contratto di appalto di servizi stipulato inter partes, bensì alla manleva di [OSCURATO:PERSONA] dalle sole pretese che potevano essere avanzate daidipendenti nei confronti di Cos, per l’erogazione dei servizi oggetto del predetto contratto del 19 gennaio 2004, ed a fronte delle quali [OSCURATO:PERSONA] poteva incorrere in una responsabilità solidale. Dispone, invero, l’art. 29 cit. che «In caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti». Inoltre, anche l’art. 1676 c.c. prevede la possibilità di un’azione diretta dei dipendenti dell’appaltatore nei confronti del committente. La Corte territoriale è pervenuta, peraltro, alla erronea conclusione suesposta con una motivazione del tutto apodittica e ‒ a dir poco ‒ laconica, dalla quale non si evince in alcun modo l’iter logico seguito dall’organo giudicante, ed omettendo di considerare tutte le decisive circostanze suindicate. Restano assorbiti gli altri motivi, che presuppongono tutti che la clausola di manleva venga considerata nel significato estensivo erroneamente attribuitole dalla Corte d’appello. Per quanto esposto, in accoglimento dei primi quattro motivi, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte territoriale, che applicherà i principi di diritto suesposti, e che provvederà, altresì, alla liquidazione anche delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie i primi quattro motivi, assorbito gl