CassazionedecretoSezione U
Cassazione n. 26858/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oposto opposizione, eccependo in compensazione il debito erariale del dante causa degli opposti, condannato dalla Corte dei conti , quando era ancora in vita , per lo svolgimento di una attività professionale extramuraria non autorizzata, con conseguenze restitutorie rispetto a talune voci stipendiali non erogabili ai medici che non fossero in regime di esclusività. 2. –Il Tribunale di Lecce ha rilevatoche la questione di cui è investito riguarda l’intervenuta trasmissione o meno, in capo agli eredi opposti, del debito accertato dalla Corte dei conti nei confronti del loro dante causa, in una vicenda nella quale è mancato l’accertamento di tale trasmissibilità all’interno del plesso della giurisdizione contabile.Il che – osserva il giudice salentino – è dipeso dal fatto che, quando il giudizio contabile si è definitivamente concluso, ilmedico, convenuto nel giudizio di responsabilità per danno erariale, era ancora in vita. 3. –Il giudice del merito, con ordinanza in data 29 luglio 2024 (qui pervenuta il 1° agosto 2024 e iscritta al NRG 17339 del 2024), ha,quindi, solleva to il seguente rinvio pregiudiziale exart. 363-bis cod. proc. civ. : “ se – accertata la responsabilità erariale (con prova dell’arricchimento del dipendente stesso) nei confronti di un dipendente pubblico e deceduto costui successivamente al passaggio in giudicato dellasentenza di condanna contabile –laddove gli eredi ottengano decreto ingiuntivo nei confronti dell'ente datore di lavoro (per somme scaturenti dal rapporto di lavoro del dante causa e spettanti ai familiari sia iure proprioex art. 2122 cod. civ. sia iure successionis) e l’ente proponga opposizione avverso tale decreto ingiuntivo, sia possibile per l’ente, in sede di opposizione, far valere la trasmissibili tà ai sensi dell'art. 1della legge n. 20 del 1994 del debito del dante causa e la conseguente compensazione nei confronti deli eredi opposti”; “in caso negativo, … se l’accertamento della trasmissibilità del debito e la conseguente eccezione di compensazione debbano essere oggetto di pronuncia di difetto di giurisdizione da parte del giudice ordinario con conseguente rigetto dell’opposizione proposta dall’amministrazione ovvero oggetto di pronuncia improponibilità stante la consumazione dell’alternativa tra azione contabile e ordinaria (sempre con conseguente rigetto dell’opposizione dell’amministrazione) o di pronuncia di rigetto nel merito per carenza dell'accertamento dei presupposti di trasmissibilità (in quanto non effettuabili tali accertamenti dal giudice ordinario, sempre con conseguente rigetto dell’opposizione)”; “in caso positivo, … se tale accertamento sia possibile sia in via di azione (anche con domanda riconvenzionale) sia di eccezione (anche riconvenzionale) o se l’ente possa chiedere tale accertamento di trasmissibilità del debito del dante causa e far valere la relativa compensazione solo nel caso in cui, dopo il giudizio contabile in giudicato nei confronti del dante causa, siano gli eredi di costui ad evocare in giudizio l’amministrazione già datrice di lavoro di fronte al giudice ordinario (ipotesi cui si assimila –trattandosi di giudizio a parti invertite – la notifica di decreto ingiuntivo cui faccia seguito opposizione a decreto ingiuntivo dell’amministrazione datrice di lavoro)”. In sintesi, la questione di diritto che viene sottoposta alla Corte è se l’accertamento della trasmissibilità agli eredi del debito per danno erariale del de cuius, definitivamente riconosciuto in base ad una sentenza della Corte dei conti passata in giudicato quando il debitore era ancora in vita, ed opposto in compensazione dalla P.A. nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sia riservato alla giurisdizione contabile o se, invece, ricada nella giurisdizione del giudice ordinario. Il giudice a quo osserva che la questione coinvolge l’interpretazione dell’art. 1 della legge n. 20 del 1994,ai cui sensi la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ma i l relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi. Secondo il rimettente, la questione, necessaria alla definizione del giudizio dinanzi a esso pendente, non sarebbe stata ancora intercettata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione. 4. –La questione sollevata dal Tribunale di Lecce è già stata affrontata e risolta dalla Corte di cassazione. La disposizione di legge che viene in rilievo ai fini della risoluzione del dubbio sul riparto di giurisdizione e sui poteri cognitori del giudice ordinario in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ha formato oggetto di plurimi interventi di questa Corte. La Corte di cassazione ha statuito chel’accertamento dei presupposti della trasmissibilità del debito agli eredi è riservato in ogni caso alla giurisdizione del giudice contabile, senza distinguere l’ipotesi in cui il dante causa sia deceduto prima del formarsi del giudicato contabile da quellain cui il dante causa sia morto quando il giudizio contabile si era ormai definitivamente concluso. Difatti, le Sezioni Unite, con la sentenza 28 luglio 2004, n. 14178, hanno affermato che, in tema di responsabilità amministrativa, la Corte dei conti ha giurisdizione anche in ordine alle controversie aventi ad oggetto la pretesa risarcitoria nei confronti degli eredi dell’autore del fatto illecito produttivo di danno erariale, a carico dei quali viene posto, in forza di un meccanismo successorio, il debito sorto in capo al de cuiusa condizione che il fatto illecito abbia procurato al dante causa, autore dello stesso, un illecito arricchimento e che da quest’ultimo sia derivato un indebito arricchimento degli eredi stessi. La giurisdizionedel giudice contabile, anche in tali controversie, si giustifica in considerazione sia del fatto che la Corte dei conti è il giudice naturale cui compete l’accertamento giurisdizionale del presupposto della trasmissione iure hereditatis dell ’ obbligazione risarcitoria, ossia dell’esistenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi della responsabilità amministrativo-contabile in capo al de cuius; sia della circostanza che la pretesa erariale nei confronti degli eredi non si fonda su un fatto costitutivo autonomo, ma sul medesimo debito risarcitorio sorto in capo al de cuius, pur essendo la successione nello stesso condizionata all’ulteriore presupposto del duplice arricchimento. Successivamente, sulla questione si è pronunciata Cass., Sez. I, 21 febbraio 2008, n. 4432. Con tale sentenza, la Corte si è espressasulle sorti dell’obbligazione nel caso in cuisia mancato l’accertamento dell’illecito arricchimento dell’autore del danno all’erario. Al riguardo, la Corte ha affermato che, anche quando il debito risarcitorio del pubblico dipendente sia stato accertato dal giudice contabile con sentenza passata in giudicato, la trasmissibilità agli eredi si verifica soltanto nei casi in cui il fatto illecito abbia non soltanto arrecato un danno all'erario, ma anche procurato al dante causa, autore dello stesso, un illecito arricchimento; pertanto, quando tale ultima circostanza non sia stata accertata nel giudizio dinanzi al giudice contabile, l’obbligazione del pubblico dipendente resta strettamente personale e si estingue con la sua morte, senza incidere negativamente sulla successione degli eredi. Significativa appare altresì la sentenza delle Sezioni Unite 19 luglio 2018, n. 19280. Dalla premessa che p resupposto del processo di esecuzione civile è l’esistenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, senza che possano venire in considerazione profili cognitori per l’accertamento dell’esistenza di un’obbligazione, le Sezioni Unite traggono, in tema di riparto, il logico corollario che il giudizio di opposizione conseguente all’esecuzione di una sentenza di condanna della Corte dei conti, avendo ad oggetto una controversia relativa ad un diritto soggettivo, è soggetto alla giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] allargato della nomofilachia, con tale fondamentale arresto, ha dichiarato, pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario e non quella contabile in relazione al giudizio di opposizione all’esecuzione promosso dagli eredi di un pubblico dipendente condannato per danno erariale, perché la sentenza di condanna non era stata emessa nei loro confronti e mancava il necessario accertamento del loro indebito arricchimento quale presupposto della trasmissibilità del debito. In quest’ordine di idee, Cass., Sez. III, 29 novembre 2018, n. 30856, evidenzia e sottolinea che,anche quando sia intervenuto un accertamento definitivo in merito alla responsabilità contabile di un soggettoche abbia subito una condanna per danno erariale, la trasmissione del debito agli eredi non è automatica, ma presuppone il preventivo accertamento che il de cuiussi sia arricchito e che anche gli eredi se ne siano giovati, accertamento rientrante nella giurisdizione del giudice contabile. 5. –Le pronunce richiamate compongono, come tessere di un ideale mosaico, un quadro giurisprudenziale costante e convergente. Da tali pronunce emerge con chiarezza che il dubbio interpretativo che affanna il Tribunale di Lecce è già stato dipanato dalla Corte di cassazione. Manca, pertanto, uno dei presupposti richiesti dall’art. 363-biscod. proc. civ. perché il rinvio pregiudiziale sollevato dal giudice a quopossa trovare ingresso. P.Q.M. visto l’art. 363-biscod. proc. civ., dichiara in ammissibile il rinvio pregiudiziale s