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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2026

Cassazione n. 12381/2026

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o;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dell’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 104/02/2017 depositata il 9 ottobre 2017;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] di Trento dell’Agenzia delle Entrateemetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamentorelativo all’anno 2007 con il quale, ai sensi degli artt. 44, comma 1, lett.g-sexies), e 73, comma 2, ultimo periodo, del t.u.i.r., imputava pertrasparenza al predetto contribuente, nell’asserita qualità di ”beneficiarioNumero registro generale 11131/2018Numero sezionale 3027/2026Numero di raccolta generale 12381/2026Data pubblicazione 03/05/2026individuato“, il reddito prodotto in quell’anno dal ”Trust ClaudioMeneghini“, da lui stesso costituito a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] d’America) nel2004.Tale reddito, consistente in dividendi, interessi e utili di capitale(capital gains), era dall’Ufficio assoggettato a IRPEF con applicazione dellealiquote progressive di cui all’art. 11 del medesimo testo unico.2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto impositivo davanti allaCommissione Tributaria (CT) di primo grado di Trento, la quale,accogliendo la domanda da lui proposta in via subordinata, disponeva cheil maggior reddito accertato dall’Ufficio fosse tassato con l’aliquotasostitutiva del 12,50 per cento.3.

La decisione veniva impugnata da entrambi i contendenti dinanzialla CT di secondo grado tridentina.4.

Quest’ultima, con sentenza n. 104/02/2017 del 9 ottobre 2017,accoglieva l’appello principale dell’[OSCURATO:PERSONA] erespingeva, invece, quello incidentale della parte privata; per l’effetto, inriforma della decisione di prime cure, rigettava integralmente l’originarioricorso del contribuente.5.

Contro tale sentenza il soccombente ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi.6.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.7.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 44, comma 1, lett. g-sexies), e 73, commi 1 e 2, del t.u.i.r..1.1 Si assume che avrebbe errato la CT di secondo gradoNumero registro generale 11131/2018Numero sezionale 3027/2026Numero di raccolta generale 12381/2026Data pubblicazione 03/05/2026nell’attribuire al contribuente la qualità di ”beneficiario individuato“, aisensi e per gli effetti del citato art. 73, comma 2, del t.u.i.r., pur essendostato accertato in sentenza che con l’atto costitutivo del trust non erastato a lui riconosciuto il diritto di pretendere dal trustee l’assegnazionedei redditi derivanti dalla gestione del trust medesimo.1.2 Il motivo è anzitutto ammissibile, a differenza di quanto eccepitodalla controricorrente, atteso che, lungi dal tendere a una rivalutazionedegli accertamenti di merito compiuti dalla CT di secondo grado, preclusain questa sede, appare diretto a contestare l’errata sussunzione dellafattispecie concreta, come ricostruita dai giudici di appello, nelle astratteprevisioni normative di cui agli artt. 44, comma 1, lett. g-sexies), e 73,comma 2, del t.u.i.r..1.3 Oltre che ammissibile, esso è fondato.1.4 Giova premettere che il trust è un tipico istituto di common law -recepito nell’ordinamento italiano dalla legge n. 364 del 1989, di ratificaed esecuzione della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985- che sisostanzia in un rapporto giuridico caratterizzato da un vincolo di naturafiduciaria fra disponente (settlor o grantor) e gestore (trustee).Il disponente, di norma, trasferisce per atto inter vivos o mortis causataluni beni o diritti a favore del trustee, il quale li amministra e ne disponein conformità alle istruzioni contenute nel regolamento del trust (trustagreement) o alle norme di legge e in coerenza con lo scopo a cui ilpatrimonio è destinato.L’effetto principale dell’istituzione di un trust è costituito dallasegregazione patrimoniale: in virtù di essa, i beni conferiti dal settlorcostituiscono un patrimonio separato rispetto a quello del trustee.1.5 In àmbito fiscale l’istituto ha trovato una sua precisa collocazionenell’art. 73, comma 1, del t.u.i.r..Tale norma include i trust, residenti o meno nel territorio dello Stato,fra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES).Numero registro generale 11131/2018Numero sezionale 3027/2026Numero di raccolta generale 12381/2026Data pubblicazione 03/05/2026L’ultimo periodo del comma 2 del medesimo art. 73 prevede, tuttavia,che, «[n]ei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditiconseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzionealla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust oin altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali».Il legislatore ha, quindi, individuato, ai fini impositivi, due diversi tipi ditrust:(i)quelli con beneficiari individuati (cd. trust trasparenti), i cui redditivengono imputati per trasparenza ai beneficiari medesimi e assoggettati aIRPEF ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. g-sexies), del t.u.i.r.;(ii)quelli senza beneficiari individuati (cd. trust opachi), i cui redditivengono direttamente assoggettati a IRES in capo agli stessi trust.1.6 Ora, dal momento che, ai sensi dell’art. 1 del t.u.i.r., ilpresupposto di applicazione dell’IRPEF è il possesso di redditi in denaro oin natura rientranti nelle categorie indicate nel successivo art. 6, per«beneficiario individuato» deve intendersi il «beneficiario di redditoindividuato», ovvero il soggetto che ha in rapporto al reddito una capacitàcontributiva attuale.Occorre, dunque, che il soggetto in questione, oltre ad esserepuntualmente individuato come beneficiario nell’atto di costituzione deltrust, risulti anche titolare del diritto di pretendere dal trusteel’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata pertrasparenza.In tal senso questa Corte si è già espressa con le ordinanze nn.3986/2021 e 7973/2021.L’indicata soluzione interpretativa è stata, peraltro, sostenuta dallastessa Agenzia delle Entrate nei suoi documenti di prassi, anche anteriorialle pronunce giurisprudenziali innanzi richiamate.Si segnalano, in particolare:- la circolare n. 48/E del 6 agosto 2007, art. 4 («Disciplina dei redditiNumero registro generale 11131/2018Numero sezionale 3027/2026Numero di raccolta generale 12381/2026Data pubblicazione 03/05/2026del beneficiario del trust»);- la risoluzione n. 425/E del 5 novembre 2008;- la risposta a istanza di interpello n. 239 del 15 settembre 2025.1.7 Del surriferito indirizzo ermeneutico non ha fatto correttaapplicazione dal CT di secondo grado.1.8 Essa ha accertato che, in base all’atto costitutivo del ”TrustClaudio Meneghini“, spettava alla trustee [OSCURATO:PERSONA], sorelladel disponente, «decidere periodicamente quanta parte della rendita (maanche, eventualmente, quanta parte del capitale) versare a favore delfratello Claudio a seconda delle sue necessità» (pag. 3 della sentenza,paragrafo 2, penultimo periodo), soggiungendo che «[...] la”discrezionalità“ riconosciuta alla sorella concerne[va] solamente ilquantum debeatur e l’individuazione della periodicità dei versamenti,fattori all’evidenza da determinare a seconda delle esigenze deldisponente/beneficiario» (pag. 6 della sentenza, paragrafo 4.1, righi 6-8).Sulla scorta dell’operato apprezzamento delle risultanze di causa, haritenuto legittima l’imputazione al contribuente dei redditi conseguitinell’anno d’imposta 2007 dall’omonimo trust non residente nel territoriodello Stato.Sennonchè, una volta appurato che in base al trust agreement erarimessa alla discrezionalità della trustee la determinazione dei tempi edella misura dei versamenti da effettuare in favore del beneficiario,doveva in tutta evidenza escludersi che quest’ultimo fosse titolare deldiritto di pretendere l’assegnazione della parte di reddito a lui imputataper trasparenza.1.9 Nel descritto contesto, non poteva, pertanto, trovare applicazioneil combinato disposto degli artt. 44, comma 1, lett. g-sexies), e 73,comma 2, ultimo periodo, del t.u.i.r..1.10 Va conclusivamente enunciato il seguente principio di diritto: «Intema di imposte dirette, ai fini della tassazione dei redditi conseguiti dalNumero registro generale 11131/2018Numero sezionale 3027/2026Numero di raccolta generale 12381/2026Data pubblicazione 03/05/2026trust, deve intendersi per beneficiario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.73, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. n. 917 del 1986, il soggetto che,oltre ad essere puntualmente individuato come tale nell’atto dicostituzione del trust, risulti in base ad esso titolare del diritto dipretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte di reddito che gliviene imputata per trasparenza».1.11 Alla luce dei rilievi fin qui svolti, deve ritenersi sussistente ildedotto vizio di erronea sussunzione della fattispecie concreta nelleprevisioni normative summenzionate.2.

Con il secondo mezzo è lamentata, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. o altrimentidell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 118 disp. att.c.p.c..2.1 Si sostiene che l’impugnata sentenza sarebbe affetta da nullità peravere la Commissione di seconda istanza omesso di pronunciare sullasubordinata richiesta del contribuente di applicazione dei regimi sostitutivid’imposta con aliquota fissa del 12,50 per cento.3.

Con il terzo motivo è prospettata ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c. la violazione degli artt. 11, 18, 44, comma 1, lett.g-sexies), e 73, comma 2, del t.u.i.r., nonché dell’art. 2, commi 1 e 1-bis,del d.lgs. n. 239 del 1996, dell’art 27, quarto comma, del d.P.R. n. 600del 1973 e dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 461 del 1997.3.1 Per l’ipotesi in cui l’anzidetta domanda subordinata fosse daconsiderare implicitamente respinta, la CT di secondo grado sarebbecomunque incorsa in errore di diritto nell’aver ritenuto applicabili ai redditiripresi a tassazione dall’Ufficio le aliquote IRPEF progressive previstedall’art. 11 del t.u.i.r..4.

I due predetti motivi rimangono assorbiti dall’accoglimento delprimo.5.

Per quanto precede, va disposta la cassazione della gravataNumero registro generale 11131/2018Numero sezionale 3027/2026Numero di raccolta generale 12381/2026Data pubblicazione 03/05/2026sentenza.5.1 Poiché non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto, lacausa può essere decisa nel merito, ai sensi degli artt. 384, secondocomma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992,con statuizione di annullamento dell’atto impositivo impugnato.6.

Le spese dell’intero giudizio -sia quelle dei gradi di merito, daregolare ex novo per effetto della pronuncia cassatoria qui adottata, siaquelle dell’odierna fase processuale- vanno compensate in toto fra le parti,essendo intervenute solo successivamente alla proposizione del presentericorso le innanzi richiamate pronunce di legittimità riguardanti laquestione dirimente.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassala gravata sentenza e, decidendo la causa nel merito, in accoglimentodell’originario ricorso del contribuente, annulla l’avviso di accertamentoimpugnato; compensa interamente fra le parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 9 aprile 2026.La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dell’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 104/02/2017 depositata il 9 ottobre 2017;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] di Trento dell’Agenzia delle Entrateemetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamentorelativo all’anno 2007 con il quale, ai sensi degli artt. 44, comma 1, lett.g-sexies), e 73, comma 2, ultimo periodo, del t.u.i.r., imputava pertrasparenza al predetto contribuente, nell’asserita qualità di ”beneficiarioNumero registro generale 11131/2018Numero sezionale 3027/2026Numero di raccolta generale 12381/2026Data pubblicazione 03/05/2026individuato“, il reddito prodotto in quell’anno dal ”Trust ClaudioMeneghini“, da lui stesso costituito a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] d’America) nel2004.Tale reddito, consistente in dividendi, interessi e utili di capitale(capital gains), era dall’Ufficio assoggettato a IRPEF con applicazione dellealiquote progressive di cui all’art. 11 del medesimo testo unico.2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto impositivo davanti allaCommissione Tributaria (CT) di primo grado di Trento, la quale,accogliendo la domanda da lui proposta in via subordinata, disponeva cheil maggior reddito accertato dall’Ufficio fosse tassato con l’aliquotasostitutiva del 12,50 per cento.3. La decisione veniva impugnata da entrambi i contendenti dinanzialla CT di secondo grado tridentina.4. Quest’ultima, con sentenza n. 104/02/2017 del 9 ottobre 2017,accoglieva l’appello principale dell’[OSCURATO:PERSONA] erespingeva, invece, quello incidentale della parte privata; per l’effetto, inriforma della decisione di prime cure, rigettava integralmente l’originarioricorso del contribuente.5. Contro tale sentenza il soccombente ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi.6. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.7. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 44, comma 1, lett. g-sexies), e 73, commi 1 e 2, del t.u.i.r..1.1 Si assume che avrebbe errato la CT di secondo gradoNumero registro generale 11131/2018Numero sezionale 3027/2026Numero di raccolta generale 12381/2026Data pubblicazione 03/05/2026nell’attribuire al contribuente la qualità di ”beneficiario individuato“, aisensi e per gli effetti del citato art. 73, comma 2, del t.u.i.r., pur essendostato accertato in sentenza che con l’atto costitutivo del trust non erastato a lui riconosciuto il diritto di pretendere dal trustee l’assegnazionedei redditi derivanti dalla gestione del trust medesimo.1.2 Il motivo è anzitutto ammissibile, a differenza di quanto eccepitodalla controricorrente, atteso che, lungi dal tendere a una rivalutazionedegli accertamenti di merito compiuti dalla CT di secondo grado, preclusain questa sede, appare diretto a contestare l’errata sussunzione dellafattispecie concreta, come ricostruita dai giudici di appello, nelle astratteprevisioni normative di cui agli artt. 44, comma 1, lett. g-sexies), e 73,comma 2, del t.u.i.r..1.3 Oltre che ammissibile, esso è fondato.1.4 Giova premettere che il trust è un tipico istituto di common law -recepito nell’ordinamento italiano dalla legge n. 364 del 1989, di ratificaed esecuzione della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985- che sisostanzia in un rapporto giuridico caratterizzato da un vincolo di naturafiduciaria fra disponente (settlor o grantor) e gestore (trustee).Il disponente, di norma, trasferisce per atto inter vivos o mortis causataluni beni o diritti a favore del trustee, il quale li amministra e ne disponein conformità alle istruzioni contenute nel regolamento del trust (trustagreement) o alle norme di legge e in coerenza con lo scopo a cui ilpatrimonio è destinato.L’effetto principale dell’istituzione di un trust è costituito dallasegregazione patrimoniale: in virtù di essa, i beni conferiti dal settlorcostituiscono un patrimonio separato rispetto a quello del trustee.1.5 In àmbito fiscale l’istituto ha trovato una sua precisa collocazionenell’art. 73, comma 1, del t.u.i.r..Tale norma include i trust, residenti o meno nel territorio dello Stato,fra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES).Numero registro generale 11131/2018Numero sezionale 3027/2026Numero di raccolta generale 12381/2026Data pubblicazione 03/05/2026L’ultimo periodo del comma 2 del medesimo art. 73 prevede, tuttavia,che, «[n]ei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditiconseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzionealla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust oin altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali».Il legislatore ha, quindi, individuato, ai fini impositivi, due diversi tipi ditrust:(i)quelli con beneficiari individuati (cd. trust trasparenti), i cui redditivengono imputati per trasparenza ai beneficiari medesimi e assoggettati aIRPEF ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. g-sexies), del t.u.i.r.;(ii)quelli senza beneficiari individuati (cd. trust opachi), i cui redditivengono direttamente assoggettati a IRES in capo agli stessi trust.1.6 Ora, dal momento che, ai sensi dell’art. 1 del t.u.i.r., ilpresupposto di applicazione dell’IRPEF è il possesso di redditi in denaro oin natura rientranti nelle categorie indicate nel successivo art. 6, per«beneficiario individuato» deve intendersi il «beneficiario di redditoindividuato», ovvero il soggetto che ha in rapporto al reddito una capacitàcontributiva attuale.Occorre, dunque, che il soggetto in questione, oltre ad esserepuntualmente individuato come beneficiario nell’atto di costituzione deltrust, risulti anche titolare del diritto di pretendere dal trusteel’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata pertrasparenza.In tal senso questa Corte si è già espressa con le ordinanze nn.3986/2021 e 7973/2021.L’indicata soluzione interpretativa è stata, peraltro, sostenuta dallastessa Agenzia delle Entrate nei suoi documenti di prassi, anche anteriorialle pronunce giurisprudenziali innanzi richiamate.Si segnalano, in particolare:- la circolare n. 48/E del 6 agosto 2007, art. 4 («Disciplina dei redditiNumero registro generale 11131/2018Numero sezionale 3027/2026Numero di raccolta generale 12381/2026Data pubblicazione 03/05/2026del beneficiario del trust»);- la risoluzione n. 425/E del 5 novembre 2008;- la risposta a istanza di interpello n. 239 del 15 settembre 2025.1.7 Del surriferito indirizzo ermeneutico non ha fatto correttaapplicazione dal CT di secondo grado.1.8 Essa ha accertato che, in base all’atto costitutivo del ”TrustClaudio Meneghini“, spettava alla trustee [OSCURATO:PERSONA], sorelladel disponente, «decidere periodicamente quanta parte della rendita (maanche, eventualmente, quanta parte del capitale) versare a favore delfratello Claudio a seconda delle sue necessità» (pag. 3 della sentenza,paragrafo 2, penultimo periodo), soggiungendo che «[...] la”discrezionalità“ riconosciuta alla sorella concerne[va] solamente ilquantum debeatur e l’individuazione della periodicità dei versamenti,fattori all’evidenza da determinare a seconda delle esigenze deldisponente/beneficiario» (pag. 6 della sentenza, paragrafo 4.1, righi 6-8).Sulla scorta dell’operato apprezzamento delle risultanze di causa, haritenuto legittima l’imputazione al contribuente dei redditi conseguitinell’anno d’imposta 2007 dall’omonimo trust non residente nel territoriodello Stato.Sennonchè, una volta appurato che in base al trust agreement erarimessa alla discrezionalità della trustee la determinazione dei tempi edella misura dei versamenti da effettuare in favore del beneficiario,doveva in tutta evidenza escludersi che quest’ultimo fosse titolare deldiritto di pretendere l’assegnazione della parte di reddito a lui imputataper trasparenza.1.9 Nel descritto contesto, non poteva, pertanto, trovare applicazioneil combinato disposto degli artt. 44, comma 1, lett. g-sexies), e 73,comma 2, ultimo periodo, del t.u.i.r..1.10 Va conclusivamente enunciato il seguente principio di diritto: «Intema di imposte dirette, ai fini della tassazione dei redditi conseguiti dalNumero registro generale 11131/2018Numero sezionale 3027/2026Numero di raccolta generale 12381/2026Data pubblicazione 03/05/2026trust, deve intendersi per beneficiario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.73, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. n. 917 del 1986, il soggetto che,oltre ad essere puntualmente individuato come tale nell’atto dicostituzione del trust, risulti in base ad esso titolare del diritto dipretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte di reddito che gliviene imputata per trasparenza».1.11 Alla luce dei rilievi fin qui svolti, deve ritenersi sussistente ildedotto vizio di erronea sussunzione della fattispecie concreta nelleprevisioni normative summenzionate.2. Con il secondo mezzo è lamentata, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. o altrimentidell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 118 disp. att.c.p.c..2.1 Si sostiene che l’impugnata sentenza sarebbe affetta da nullità peravere la Commissione di seconda istanza omesso di pronunciare sullasubordinata richiesta del contribuente di applicazione dei regimi sostitutivid’imposta con aliquota fissa del 12,50 per cento.3. Con il terzo motivo è prospettata ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c. la violazione degli artt. 11, 18, 44, comma 1, lett.g-sexies), e 73, comma 2, del t.u.i.r., nonché dell’art. 2, commi 1 e 1-bis,del d.lgs. n. 239 del 1996, dell’art 27, quarto comma, del d.P.R. n. 600del 1973 e dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 461 del 1997.3.1 Per l’ipotesi in cui l’anzidetta domanda subordinata fosse daconsiderare implicitamente respinta, la CT di secondo grado sarebbecomunque incorsa in errore di diritto nell’aver ritenuto applicabili ai redditiripresi a tassazione dall’Ufficio le aliquote IRPEF progressive previstedall’art. 11 del t.u.i.r..4. I due predetti motivi rimangono assorbiti dall’accoglimento delprimo.5. Per quanto precede, va disposta la cassazione della gravataNumero registro generale 11131/2018Numero sezionale 3027/2026Numero di raccolta generale 12381/2026Data pubblicazione 03/05/2026sentenza.5.1 Poiché non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto, lacausa può essere decisa nel merito, ai sensi degli artt. 384, secondocomma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992,con statuizione di annullamento dell’atto impositivo impugnato.6. Le spese dell’intero giudizio -sia quelle dei gradi di merito, daregolare ex novo per effetto della pronuncia cassatoria qui adottata, siaquelle dell’odierna fase processuale- vanno compensate in toto fra le parti,essendo intervenute solo successivamente alla proposizione del presentericorso le innanzi richiamate pronunce di legittimità riguardanti laquestione dirimente. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassala gravata sentenza e, decidendo la causa nel merito, in accoglimentodell’originario ricorso del contribuente, annulla l’avviso di accertamentoimpugnato; compensa interamente fra le parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 9 aprile 2026.La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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