CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 maggio 2025
Cassazione n. 17917/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7689/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (o SILVERI) MICHELE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] XX Settembre, 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione digitale ex lege -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 490/2022depositata il 26/09/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 8/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1.- [OSCURATO:PERSONA] della Sera del 10 maggio 2013 è apparso un brevissimo articolo, non firmato, dedicato al gen. [OSCURATO:PERSONA], il quale negli anni ‘70 del secolo scorso ha ricoperto l’incarico di responsabile del [OSCURATO:PERSONA]. Condannato in via definitiva per reati legati al predetto ruolo, si trasferì in Sudafrica, dove mori nel 2001. L’ordine di eseguire la sentenza definitiva di condanna venne emesso dopo circa 17 anni dal passaggio in giudicato, quasi in coincidenza con l’aggravarsi definitivo delle condizioni di Andreotti, con cui il Maletti era notoriamente in forte dissidio. L’articolo in questione stigmatizzava il fatto che l’ordine di carcerazione del Manetti è stato emesso dopo 17 anni circa dalla condanna definitiva ed in coincidenza con la scomparsa di Andreotti. Il testo dell’articolo era esattamente il seguente. “Sono trascorsi 17 anni dalla sentenza definitiva della Cassazione che lo ha condannato a 14 anni di carcere per spionaggio sul dossier «Mi. Fo. Biali» passato all’ex direttore di «Op», [OSCURATO:PERSONA]. E il pm [OSCURATO:PERSONA] ha tentato di far notificare l’ordine di esecuzione pena per [OSCURATO:PERSONA], l’ex capo del Reparto D del Sid (l’ex controspionaggio militare italiano). Rifugiatosi da un quarto di secolo in Sudafrica, 92 anni, Maletti (iscritto alla loggia P2) deve scontare tra gli 8 e i nove anni di reclusione in un penitenziario: gli agenti della [OSCURATO:PERSONA] si sono presentati nella casa romana dell’ex 007 ma, ovviamente, non lo hanno trovato. E ora verrà avviata la procedura per l’estradizione”. L’articolo poi si concludeva con le dichiarazioni virgolettate dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( Silverj, come indicato in ricorso) , difensore del gen. Maletti, rese nel corso di un colloquio telefonico intercorso con la redazione del Corriere della Sera pochi giorni dopo la morte dell’on. [OSCURATO:PERSONA], del seguente tenore: “[il gen. Maletti] mi ha sempre detto che finchè fosse stato vivo Andreotti, in Italia non lo avrebbero voluto”. “Sarà un caso, ma l’ordine [di esecuzione pena] è stato firmato il giorno successivo al decesso”. In sostanza, il difensore del Manetti ipotizzava che l’ordine di carcerazione fosse stato sospeso per cosìtanto tempo, o meglio non eseguito, per attendere che Andreotti morisse e non venisse turbato chissà quale equilibrio. Il pubblico ministero di quel tempo, il dott. [OSCURATO:PERSONA], che emise l’ordine ravvisò in tale articolo una diffamazione ai suoi danni, ossia l’accusa nei suoi confronti di avere tenuto celato l’ordine per lungo tempo, onde assecondare quell’oscuro disegno cui, secondo il PM, si faceva cenno nell’articolo. 2.-[OSCURATO:PERSONA] ha dunque citato in giudizio sia la società RCS, editrice del Corriere della Sera, che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (o Silverj) che aveva fatto quell’affermazione nel corso della brevissima intervista. Il Tribunale di Perugia ha accolto la domanda nei confronti di entrambi i convenuti, ravvisando diffamazione nei confronti del pubblico ministero. La Corte di Appello di Pertugia ha riformato in parte la decisione di primo grado, ha escluso la illiceità della condotta del giornale, ma ha ritenuto invece quella dell’intervistato, l’avv. [OSCURATO:PERSONA](o Silverj). 3.- Questa decisione è oggetto di ricorso per cassazione da parte di quest’ultimo, con un motivo di ricorso. Si sono costituiti con controricorso sia il Maiorano che RCS. Ragioni della decisione Ritiene il collegio che le questioni poste con i motivi di ricorso, quanto alla diversità di sussunzione dell e due fattispecie concrete (responsabilità dell’intervistato e responsabilità dell’intervistato) e quanto alla stessa natura offensiva delle espressioni usate, debbano essere affrontate in pubblica udie