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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 2024

Cassazione n. 42424/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui il Tribunale di Milano, in data 12 giugno 2024, ha dichiarato inammissibile la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati di ricettazione e di furto giudicati con due diverse sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ritenendo che, stante il rito prescelto per entrambe le pronunce, la richiesta è subordinata all'accordo con il pubblico ministero, ai sensi dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., potendo il giudice solo ratificare l'accordo tra le parti, ovvero accoglierlo in caso di dissenso ingiustificato del pubblico ministero, mentre nel caso di specie il dissenso di quest'ultimo era giustificato; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato perché, avendo il giudice dell'esecuzione fissato l'udienza, egli avrebbe dovuto valutare l'istanza nel merito, essendo stato già superato il vaglio della sua ammissibilità, mentre ha motivato la declaratoria di inammissibilità con mere formule di stile e con richiami giurisprudenziali a pronunce risalenti nel tempo; ritenuto, in primo luogo, manifestamente insussistente il dedotto vizio procedurale in quanto il giudice dell'esecuzione ha rispettato la prescrizione dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., invitando le parti a indicare la pena richiesta e l'eventuale accordo su di essa, ed ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza perché, nonostante la sua sollecitazione, il ricorrente, detenuto, non ha indicato una specifica pena e il pubblico ministero ha, comunque, espresso un parere contrario (vedi Sez. 1, n. 22298 del 08/03/2018, Rv. 273138); ritenuta manifestamente infondata la censura circa l'omessa audizione dell'esecutato, detenuto, in quanto egli deve essere sentito dal giudice solo se ne fa richiesta, ai sensi dell'art. 666, comma 4, cod. proc. pen., e non risulta che ciò sia avvenuto, dal momento che il ricorrente non lo adduce né lo dimostra, e ritenuta meramente polemica l'affermazione di un ritardo nella decisione, dal momento che l'istanza risulta pervenuta al Tribunale in data 03 maggio 2024, l'udienza è stata tenuta il 24 maggio 2024 e il provvedimento depositato il 12 giugno 2024;ritenuto, perciò, che siano insussistenti i vizi dedotti dal ricorrente, essendosi il giudice dell'esecuzione conformato ai consolidati principi giurisprudenziali, correttamente richiamati nel testo del provvedimento; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 ottobre 2024 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui il Tribunale di Milano, in data 12 giugno 2024, ha dichiarato inammissibile la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati di ricettazione e di furto giudicati con due diverse sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ritenendo che, stante il rito prescelto per entrambe le pronunce, la richiesta è subordinata all'accordo con il pubblico ministero, ai sensi dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., potendo il giudice solo ratificare l'accordo tra le parti, ovvero accoglierlo in caso di dissenso ingiustificato del pubblico ministero, mentre nel caso di specie il dissenso di quest'ultimo era giustificato; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato perché, avendo il giudice dell'esecuzione fissato l'udienza, egli avrebbe dovuto valutare l'istanza nel merito, essendo stato già superato il vaglio della sua ammissibilità, mentre ha motivato la declaratoria di inammissibilità con mere formule di stile e con richiami giurisprudenziali a pronunce risalenti nel tempo; ritenuto, in primo luogo, manifestamente insussistente il dedotto vizio procedurale in quanto il giudice dell'esecuzione ha rispettato la prescrizione dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., invitando le parti a indicare la pena richiesta e l'eventuale accordo su di essa, ed ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza perché, nonostante la sua sollecitazione, il ricorrente, detenuto, non ha indicato una specifica pena e il pubblico ministero ha, comunque, espresso un parere contrario (vedi Sez. 1, n. 22298 del 08/03/2018, Rv. 273138); ritenuta manifestamente infondata la censura circa l'omessa audizione dell'esecutato, detenuto, in quanto egli deve essere sentito dal giudice solo se ne fa richiesta, ai sensi dell'art. 666, comma 4, cod. proc. pen., e non risulta che ciò sia avvenuto, dal momento che il ricorrente non lo adduce né lo dimostra, e ritenuta meramente polemica l'affermazione di un ritardo nella decisione, dal momento che l'istanza risulta pervenuta al Tribunale in data 03 maggio 2024, l'udienza è stata tenuta il 24 maggio 2024 e il provvedimento depositato il 12 giugno 2024;ritenuto, perciò, che siano insussistenti i vizi dedotti dal ricorrente, essendosi il giudice dell'esecuzione conformato ai consolidati principi giurisprudenziali, correttamente richiamati nel testo del provvedimento; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2024 Il Consigliere e
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