Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 08212/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e soprattutto scegliere tra le risultanze istruttorie quelle 5ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dando prevalenza all'uno o all'altro di questi; mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti (v. tra le più recenti Cass. n. 20553-21).

Da questo punto di vista deve essere in particolare ribadito che la valutazione delle prove, anche se si tratta di elementi da considerare nel contesto di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, a meno della manifesta implausibilità del percorso che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze (v.

Cass. n. 16502-17); sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" in sé che il giudice si è formato in esito all'esame del materiale istruttorio, mediante valutazione di maggiore o minore rilevanza o attendibilità delle prove o delle relative fonti, atteso che la deduzione del vizio non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione; e questo per l'elementare ragione che una simile deduzione avrebbe il solo fine di ottenere la revisione di quella di merito, in netto contrasto coi noti limiti del giudizio di legittimità.

VII. - Le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.Moltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte 6della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 12 gennaio 2022. (IR PreL' nte Gi, dizi' () ¦A,'f9A191 DEPOSITATO 11- .MAR....2022 1 .VhlriZiOnei J1 O DOil.S.[OSCURATO:PERSONA].u4 "Lir t:C' 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e soprattutto scegliere tra le risultanze istruttorie quelle 5ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dando prevalenza all'uno o all'altro di questi; mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti (v. tra le più recenti Cass. n. 20553-21). Da questo punto di vista deve essere in particolare ribadito che la valutazione delle prove, anche se si tratta di elementi da considerare nel contesto di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, a meno della manifesta implausibilità del percorso che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze (v. Cass. n. 16502-17); sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" in sé che il giudice si è formato in esito all'esame del materiale istruttorio, mediante valutazione di maggiore o minore rilevanza o attendibilità delle prove o delle relative fonti, atteso che la deduzione del vizio non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione; e questo per l'elementare ragione che una simile deduzione avrebbe il solo fine di ottenere la revisione di quella di merito, in netto contrasto coi noti limiti del giudizio di legittimità. VII. - Le spese processuali seguono la soccombenza. P.Q.Moltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte 6della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 12 gennaio 2022. (IR PreL' nte Gi, dizi' () ¦A,'f9A191 DEPOSITATO 11- .MAR....2022 1 .VhlriZiOnei J1 O DOil.S.[OSCURATO:PERSONA].u4 "Lir t:C' 7
Sentenza Cassazione n. 08212/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris