CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05260/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26822/2016R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, dom.ta ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso la sentenza n. 725/25/2016 della CTR del l a Toscana , depositatain data 20/4/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre2023 dal dott. [OSCURATO:PERSONA] ;[OSCURATO:PERSONA]: l’Agenzia delle Entrate ha depositato in data 18 / 7 /20 19 “istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere”, premettendo che la competente [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato che la contribuente aveva presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione; non si rientranei casi di esclusione dalla definizione agevolata di cui al comma 5 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018; si deve dichiarare l’estinzione per cessata materia del contendere; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dareatto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. Letto l’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, La Corte dichiara l’estinzione per cessazione della materia del contendere. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovu