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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24707/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato in abitazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che chiede alla corte di cassazione di riesaminare "la rinuncia al motivo 1 di appello con equa rideterminazione della pena", il "principio di autocontradditori età dell'organo giudicante, "il comportamento processuale del Caravella", "la sussistenza della contestata aggravante", è inammissibile sotto vari concorrenti profili: - non indica in modo specifico i punti della decisione oggetto di contestazione; - è formulato in modo perplesso, ponendo delle domande; - è privo di specificità, poiché non si confronta con le ragioni della decisione che già hanno offerto ampia risposta alle medesime doglianze; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato in abitazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che chiede alla corte di cassazione di riesaminare "la rinuncia al motivo 1 di appello con equa rideterminazione della pena", il "principio di autocontradditori età dell'organo giudicante, "il comportamento processuale del Caravella", "la sussistenza della contestata aggravante", è inammissibile sotto vari concorrenti profili: - non indica in modo specifico i punti della decisione oggetto di contestazione; - è formulato in modo perplesso, ponendo delle domande; - è privo di specificità, poiché non si confronta con le ragioni della decisione che già hanno offerto ampia risposta alle medesime doglianze; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 24707/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris