CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2023
Cassazione n. 39412/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIda4vvisopWe parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA].91.01.NU-: Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa ([OSCURATO:PERSONA] grado, ha riclodo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ai 5'li9 brii; (io* proc. pen., accogliendo la proposta formulata dalle Esaminato.il ricorso proposto dall'irnpuUEin.: Lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in 120•ccd. pen. ed alla mancata considerazione di del fatto ascritto all'imputato. Considerato che a seguito della reintreidiiii.oriiH nal i.e:C.,1g,amento in appello, di cui all'art. 599-bis cod. proc. pori. n. 103 ciel 2017, rivive il principio — elaborato da i:1 ,1 legittimità nel vigore del similare precedente istituto - o.cio ci:i qi.icice 03 oDel o, nell'accogliere la richiesta di pena coric(niiaiiii, o li . ani) 0 notiivare mancato proscioglimento dell'imputato cnr tH o o o o C.é;s52 previile dall'art. 129 cod. proc. pen., ciò in quarii.ci . devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciatia -no t:i d'iriiiib..ici riazpre, la cognizione del giudice deve limitarsi ii.or ressendevi peraltro una radicaie diversità tra della su richiesta delle parti e quello disciplinato Uai cinto „-cHl_ price. ben. (tra le tante Sez. 6, n. 35108 del 08/05/20C3, • 226I:'07; Sei. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Con ciao. ca 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, lv 1 Ho O 01, coisi massimata: «In tema di concordato in appello, è li incorso io cassazione avverso la sentenza emessa ex art. per) che deduca motivi relativi alla formazione della ai concordato, al consenso del pubblico rnini! ieicr rii eu ci contenuto difforme della pronuncia del giudice, -,OnL bIli IrniSSIAi le dogiianze relative a motivi rinunciati, alla rnan ,:ai3 delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pi durment; 010 determinazione della pena che non s; H, giJP,2 della sanzione inflitta, in quanto non rientrante Tr:yero civemsa dalla quella prevista dalla legge»). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve e Thcnc io OOmi;lSSliLibO, con condanna dei ricorrente ai pagamento a'o''c'n' non e della !(.-nruné.-E, di euro quattromila in favore della Can -3 cavvisanijasi assenza di colpa nella proposizione del ricorso CGA. ri. 186 cel 13.6.2000). Dichiara inammissibile il ricorso e condanii:- li n.n oSo :,agament:o dele spese processuali e della somma di eur,::. ! .1 della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 luglio 2023 Il Consigliere