CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 47536/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile, riportandosi alla memoria depositata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza emessa il 18 giugno 2021, confermava quella del G.u.p. del Tribunale palermitano, in ordine alla penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], funzionario dell'ufficio "H" del dipartimento di Riabilitazione dell'U.O.C.P.T.A. Guadagna, e di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti di falsità ideologica commessa in certificati o in autorizzazioni amministrative da parte di pubblico impiegato (artt. 480 e 493 cod. pen.) e di accesso abusivo in sistema informatico ai sensi dell'art. 615-ter, comma 2., n. 1, aggravato dalla circostanza prevista dal terzo comma della norma incriminatrice, in quanto riguardante sistemi informatici relativi alla sanità. In particolare, per una pluralità di casi di falsità ideologica specificamente contestati, previa riqualificazione operata dal G.u.p., i ricorrenti rispondevano di avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, oltre che con il titolare di una farmacia beneficiaria, in sede di emanazione dei provvedimenti di erogazione di presidi assistenziali con relativo onere a carico del [OSCURATO:PERSONA], attestato falsamente che i relativi procedimenti amministrativi previsti per i pazienti affetti da incontinenza stabilizzata, diabete e celiachia, fossero stati avviati su istanza degli assistiti medesimi. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] predisponeva i citati provvedimenti su commissione del farmacista e [OSCURATO:PERSONA] presentava le richieste di erogazione dei predetti presidi (del tipo pannoloni) in farmacia, che la farmacia riforniva a [OSCURATO:PERSONA], con conseguente richiesta di pagamento rivolta dalla farmacia all'amministrazione indebitamente. Quanto ai delitti di accesso abusivo, la condotta contestata si sostanziava nella violazione degli artt. 61, n. 2, 81 cpv., 110, 615-ter, comma 2, n. 1) e 3 cod. pen., in quanto con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema, per delimitarne oggettivamente l'accesso, si introducevano nel sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, utilizzato dall'[OSCURATO:PERSONA] di Palermo per emanare i provvedimenti di erogazione di presidi assistenziali. In particolare [OSCURATO:PERSONA], su commissione del farmacista, che si avvaleva dell'opera del primo quale detentore della password attribuitagli dall'azienda citala, violando i doveri inerenti alla funzione o al servizio e, comunque, con abuso della qualità di operatore del sistema, generava i provvedimenti affetti da falsità ideologica con le aggravanti dell'essere stato commesso il fatto per eseguire i reati di falso, l'essere stato commesso il fatto da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o con abuso della qualità di operatore del sistema, nonché dell'avere riguardato il fatto un sistema informatico o telematico relativo alla sanità. Pertanto, per quel che qui interessa, [OSCURATO:PERSONA] veniva ritenuto responsabile dal G.u.p., con conferma della Corte territoriale, dei delitti contestati ai capi 1), 5), 9), 13), 17), 21), 25), 29), 33), 37), 41), 45), 49), 53), 57), 61) diversamente qualificati i fatti nelle ipotesi di cui agli artt. 110, 81, comma 2, 480 e 493 cod. pen., nonché dei reati di cui ai capi 2), 6), 10), 14), 18), 22), 26), 30), 34), 38), 42), 46), 50), 54), 58) e 62) e così condannato, con la riduzione per il rito prescelto, alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione.[OSCURATO:PERSONA] veniva ritenuto responsabile, con conferma da parte della Corte di appello, dei delitti di cui ai capi 1), 5), 9), 13), 33), 37), 41), 45), 53), 57) e 61), diversamente qualificati i fatti come in precedenza indicato, nonché dei delitti di cui ai capi 2) 6) 10) 14) 34) 38) 42) 46) 54) 58) e 62) e, valutate le contestate aggravanti, con la riduzione per il rito scelto, condannato alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione. 2. I ricorsi per cassazione proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] constano rispettivamente di due e tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Quanto al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo lamenta violazione di legge penale e vizio di motivazione, in quanto rispetto ai delitti di falso, come riqualificati, la Corte di appello non avrebbe offerto adeguata motivazione in ordine alle censure proposte quanto alla qualifica soggettiva del ricorrente che, 'contrattista ex Lsu', non poteva essere qualificato come pubblico impiegato (come ritenuto in sentenza dal G.u.p.) né tanto meno come pubblico ufficiale, come ritenuto dalla Corte territoriale: l'assenza di qualificazione soggettiva propria integrerebbe la dedotta violazione di legge, e comunque andrebbe rilevato il vuoto motivazione a fronte del motivo di appello. Il secondo motivo lamenta violazione di legge, assenza e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta fattispecie dell'art. 615-ter cod. pen. in quanto la Corte di appello non avrebbe risposto alla censura che contestava la natura abusiva dell'accesso al sistema informatico, da escludersi in quanto l'imputato risultava in possesso di legittime credenziali. Inoltre, la condotta contestata non era stata distinta e isolata da altri accessi del tutto leciti al sistema. 4. Quanto al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al concorso di persone nei delitti, in quanto la condotta di [OSCURATO:PERSONA], che si limitava al trasporto dei presidi sanitari (pannoloni) presso le farmacie, risulta essere successiva all'accesso abusivo e alla falsificazione e non vi è prova di accordo con [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione risulta carente, illogica e contraddittoria, in quanto trae la prova del concorso da un solo incontro fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il secondo motivo di ricorso lamenta assenza di motivazione in ordine al motivo di appello, che escludeva qualsiasi contributo di [OSCURATO:PERSONA] all'accesso abusivo al sistema informatico, a fronte della natura di mera condotta dello stesso reato e dell'essersi il delitto perfezionato prima dell'intervento di [OSCURATO:PERSONA]. Il terzo motivo lamenta violazione degli artt. 62-bis, 99 e 133 cod. pen., nonché vizio di motivazione, non essendovi un accertamento concreto della Corte di appello sulla maggiore pericolosità sociale, che deve sostenere la recidiva, per un fatto per altro risalente a sette anni prima; come anche il ricorrente deduce carenza di motivazione in ordine alla negatoria delle circostanze attenuanti generiche e per la mancata valorizzazione del corretto comportamento processuale, elementi che comunque potevano rifluire nella valutazione di una pena più ridotta. 5. Il ricorso è stato trattato con intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti fino al quindicesimo giorno successivo al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199 e poi dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75. 6. Invero l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dopo aver chiesto la trattazione orale, rinunciava alla stessa con nota depositata in data 15 settembre 2023, chiedendo la trattazione in forma cartolare. A ben vedere, con provvedimento del 13 settembre 202:3 il Presidente di questa Sezione aveva già disposto la trattazione orale, con le conseguenti comunicazioni relative alle parti, cosicché se è ben consentito all'istante per la trattazione orale non comparire, non è possibile retrocedere alla trattazione cartolare, in quanto le altre parti hanno diritto a quel punto alla discussione pubblica. 7. Pertanto il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha concluso come indicato in epigrafe e nessuno dei difensori è comparso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. \'t 4 2. Preliminarmente va evidenziato come la Corte di appello abbia chiarito la dinamica messa in atto dagli imputati, accertata in relazione a innumerevoli episodi, consistita nel rilascio di autorizzazioni cirazie a fasulle richieste di pazienti, ignari o deceduti — per ottenere presìdi sanitari forniti gratuitamente ai pazienti dal Servizio sanitario nazionale — oltre che nella consegna delle autorizzazioni alle farmacie, che a loro volta presentavano alla pubblica amministrazione l'istanza di pagamento, a mezzo delle fatture correlate ai presìdi sanitari menzionati. 3. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al primo motivo deve rilevare questa Corte come quella territoriale effettivamente non abbia dato una puntuale risposta al motivo di appello, in ordine alla qualifica di incaricato di pubblico servizio contestata dall'appellante, in quanto, affermava il ricorrente, si trattava di un 'contrattista ex Lsu', privo di rapporto di stabile dipendenza. A riguardo, però, deve osservare questa Corte come la sentenza di primo grado al fol. 578 dava atto che [OSCURATO:PERSONA] era dipendente almeno da cinque anni della Azienda sanitaria di Palermo, proprio con le mansioni di rilascio della autorizzazione, al paziente avente diritto, del provvedimento amministrativo che lo abilitava a prelevare i presìdi forniti a titolo gratuito dal Servizio sanitario nazionale. Pertanto, va da subito evidenziato come la Corte di appello abbia dato una risposta implicita alla censura, affrontando il tema nel descrivere il ruolo in concreto espletato da Sacchi, le sue mansioni, la sua abilitazione all'accesso al sistema G.S.T per il rilascio delle autorizzazioni menzionate. D'altro canto, la censura rivolta alla prima sentenza con l'atto di appello contesta l'esistenza del rapporto di stabile dipendenza — questo il 'fuoco' della doglianza - senza però denunciare il travisamento operato dal G.u.p., di fatto quindi non confrontandosi con la sentenza impugnata. A tal riguardo, quindi, deve rilevarsi come la censura di appello si prospettava fin dall'origine come inammissibile. L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è infatti inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 26882201). E, per quanto evidenziato, la sentenza di primo grado aveva puntualmente esaminato la qualità soggettiva di [OSCURATO:PERSONA].Ne consegue che la motivazione implicita della sentenza di appello, in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022 Testa, Rv. 283808 - 01; conf. N. 1982 del 1999 Rv. 213230 - 01, N. 10709 del 2015 Rv. 262700 - 01). D'altro canto, proprio le Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in motivazione hanno precisato come la declaratoria di inammissibilità possa essere adottata anche d'ufficio in sede di legittimità, qualora l'inammissibilità stessa non sia stata rilevata dal giudice d'appello. Dagli artt. 591, comma 4, e 627, comma 4, cod. proc. pen., infatti, emerge che l'inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo, se non rilevata dal giudice dell'impugnazione, salvo che nel giudizio conseguente ad annullamento con rinvio, in cui è invece preclusa la rilevazione delle inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari. Inoltre, quanto alla doglianza mossa, basti evidenziare come la funzione svolta da [OSCURATO:PERSONA] sia in sé caratterizzante il «pubblico servizio», al quale lo stesso era incaricato, e dunque integrasse di per sé la qualità di incaricato di pubblico servizio, come in casi analoghi è stato ritenuto da questa Corte, in relazione al dipendente di un'azienda sanitaria locale con mansioni di operatore tecnico addetto all'assistenza, che abbia un rapporto diretto e personale con il malato, in stretta collaborazione con l'attività svolta dal personale infermieristico (Sez. 6, n. 34359 del 04/06/2010, Ragazzo, Rv. 248269 - 01). Difatti, la privatizzazione del rapporto di impiego e della disciplina di alcuni settori di attività delle strutture del Servizio sanitario nazionale, col conseguente ricorso a strumenti privatistici per l'espletamento delle funzioni, non ne elimina la rilevanza pubblica, determinata dalle oggettive finalità di tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse collettivo (Sez. 2, n. 769 del 11/11/2005, dep. 2006, Lupo, Rv. 232989 - 01; massime precedenti conformi: N. 2996 del 1996 Rv. 204520 - 01, che ha ritenuto che dovesse riconoscersi la qualifica di incaricati di un pubblico servizio ad infermieri ed operatori tecnici addetti all'assistenza, con rapporto diretto e personale, del malato, come è per [OSCURATO:PERSONA], che si interfacciava proprio e direttamente con il paziente richiedente). Pertanto, il primo motivo è per un verso non consentito, oltre che manifestamente infondato. In ordine al secondo motivo, la Corte di appello, in questo caso, evidenzia come l'accesso informatico sia abusivo, quando l'intervento nel sistema avvenga \r\ «senza diritto», con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi. 6 Si tratta di una valutazione corretta in diritto, rispetto a quella prospettata dal ricorrente, che non tiene in conto che la disponibilità di credenziali di accesso non rende lecito l'accesso quale che sia la finalità dello stesso, come affermato autorevolmente da Sez. U, n. 41210 del 18/05/2017, Savarese, Rv. 271061 - 01, per cui integra il delitto previsto dall'art. 615-ter, secondo comma, n. 1, cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita (nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la condanna di un funzionario di cancelleria, il quale, sebbene legittimato ad accedere al Registro informatizzato delle notizie di reato - c.d. Re.Ge. - conformemente alle disposizioni organizzative della Procura della Repubblica presso cui prestava servizio, aveva preso visione dei dati relativi ad un procedimento penale per ragioni estranee allo svolgimento delle proprie funzioni, in tal modo realizzando un'ipotesi di sviamento di potere; nello stesso senso Sez. 5, n. 565 del 29/11/2018, dep. 2019, Landi di Chiavenna, Rv. 274392 - 01). Il che offre risposta anche alla censura proposta dal ricorrente, in quanto la liceità formale dell'accesso e l'aver svolto concomitati azioni autorizzate nel sistema informatico, non esclude l'accertata abusività dell'accesso di chi vi permane per finalità illecite, oltre che estranee alle proprie funzioni. Ne consegue la manifesta infondatezza del secondo motivo„ 4. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al primo e al secondo motivo, connessi, la Corte territoriale rileva come la prova dell'accordo previo fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si trae dalla circostanza che quest'ultimo si riforniva di una tale «quantità di pannoloni in una sola volta», così «da riempire l'auto fino al colmo e dunque incompatibile con una consegna mirata, destinata a singoli o a gruppi di destinatari». In secondo luogo, la Corte palermitana evidenzia come [OSCURATO:PERSONA] non ha provveduto alla consegna dei predetti presìdi sanitari ai pazienti, risultando anzi dalla sentenza di primo grado che gli stessi venivano venduti al mercato nero. Si tratta di argomentazioni, in uno all'incontro video ripreso fra i due, alla evidenziata ripetitività, rilevata dalla Corte di appello, quanto ai rifornimenti presso le farmacie operate da [OSCURATO:PERSONA], che rendono non manifestamente illogica la motivazione impugnata, oltre che corretta in diritto. Va per un verso richiamato il principio per cui — Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Siesto, Rv. 268177 - 01 — ai fini dell'accertamento del concorso di persone nel reato, il giudice di merito, come fatto dalla Corte di appello, è sufficiente indichi, con adeguata e logica motivazione, le prove sulle quali ha fondato il libero convincimento dell'esistenza di un consapevole e volontario contributo, morale o materiale, dato dall'agente alla realizzazione del reato. Nel caso in esame il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] è stato chiarito dalla sentenza impugnata, con riferimento alla condotta successiva alla falsificazione della autorizzazione, e in relazione alla stessa deve evidenziarsi come pacifico sia l'orientamento che ritiene che il concorso di persone si sostanzia in un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, che si realizza anche solo assicurando all'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013, dep. 2014, Grosu, Rv. 258953 - 01: nella specie la Corte ha ritenuto configurabile il concorso nei reati di sequestro di persona e violenza privata nei confronti dell'imputato che aveva assistito ai fatti materialmente commessi da altri due correi, senza intervenire in soccorso delle vittime, e dato "stimolo" all'azione criminosa, avendo fornito l'occasione per far incontrare ai due correi le persone offese; mass. conf. N. 15023 del 2006 Rv. 234128 - 01, N. 4948 del 2010 Rv. 246649 - 01, N. 14606 del 2010 Rv. 247127 - 01, N. 4055 del 2013 Rv. 2581.86 - 01, N. 47562 del 2013 Rv. 257465 - 01). Nel caso in esame, l'attività di [OSCURATO:PERSONA], di abusivo accesso al sistema informatico, vedeva concorrere anche [OSCURATO:PERSONA] in quanto il primo si avvaleva della certezza che le false autorizzazioni sarebbero !state poi consegnate ai farmacisti proprio da [OSCURATO:PERSONA], risultando comprovato, secondo la Corte di appello, l'accordo previo, espresso dalla successiva condotta posta in essere da [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue la manifesta infondatezza del primo e del secondo motivo. Quanto al terzo motivo, in ordine alla recidiva, deve evidenziarsi come il motivo di appello risulti assolutamente generico, fermo restando che la Corte di appello offre una motivazione che rende conto della maggiore pericolosità tratta dalle plurime condotte poste in essere da [OSCURATO:PERSONA], anche se a distanza di sette anni dalla precedente condanna. Si tratta di una motivazione congrua. Quanto alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche, come anche in ordine alla dosimetria della pena, la Corte di appello evidenzia come gli indici ex art. 133 cod. pen. - danno cagionato, intensità del dolo, pertinace reiterazione della condotta — giustificassero la conferma della pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, ritenuto più grave il delitto ex art. 615-ter aggravato, in continuazione con altri ventuno delitti. Per altro la pena per il delitto più grave, aggravato ai sensi del comma 2 n. 1 e dal comma 3, dell'art. 615-ter cod. pen., è fissata nel minimo di anni tre fino al massimo edittale di otto, cosicché la determinazione in anni cinque di reclusione \ri 8 risulta inferiore alla media edittale (pari a anni cinque e mesi sei), cosicché fermo restando l'adeguatezza della motivazione, va richiamato il principio per cui non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01). Infatti, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189); tuttavia, nel caso in cui venga irrogata, come nel caso in esame, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), ovvero se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argornentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Requisiti motivazionali sussistenti nella sentenza impugnata, che conducono alla declaratoria di manifesta infondatezza del motivo. Anche in ordine alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche, a ben vedere, il giudizio operato dalla Corte territoriale è congruo in quanto rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 41355 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163). E nel caso in esame la Corte palermitana ha chiarito congruamente, guardando alla complessiva motivazione, le ragioni ostative. Ne consegue la manifesta infondatezza anche del terzo motivo. 5. All'inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna delle parti ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitati