CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24773/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] - nella veste di Giudice dell'esecuzione - in accoglimento dell'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto sussistente il vincolo della continuazione fra le seguenti sentenze: a) sentenza del 10/01/2018 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (passata in giudicato il 03/10/2018) di condanna alla pena di anni due, mesi due e giorni dieci di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; b) sentenza del 08/03/2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (passata in giudicato il 13/01/2023) di condanna alla pena di anni otto di reclusione, per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, commesso in [OSCURATO:PERSONA] fino all'agosto 2016 e, per l'effetto, ha rideterminato la pena complessiva inflitta al condannato nella misura di anni otto e mesi nove di reclusione. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, mediante il quale lamenta erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla mancata indicazione del criterio di computo adoperato, quanto all'aumento effettuato in relazione al reato satellite ex art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309. Tale mancata indicazione incide sul profilo della congruità, in quanto non considera il reale disvalore del fatto; l'aumento di nove mesi, inoltre, confligge con la ben più mite quantificazione operata in relazione al reato associativo ex art. 74 T.U. stup., in relazione al quale è stata fissata la pena base in anni dieci di reclusione. Infine, non è stata operata, sull'aumento indicato, la diminuzione conseguente alla scelta del rito abbreviato. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio degli atti alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza impugnata ha operato un aumento pari a mesi nove di reclusione, in ordine al reato-satellite; ha mancato, però, di specificare il calcolo in forza del quale è pervenuta a tale entità, non chiarendo nemmeno se sia stata effettuata la riduzione prescritta per il rito abbreviato, con il quale si è proceduto in ordine al reato satellite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato.2. Nell'ordinanza impugnata viene dato atto, anzitutto, del fatto che entrambe le sentenze sopra citate, unificate sotto il vincolo della continuazione, siano state emesse all'esito di processo celebrato secondo le forme del rito abbreviato; viene poi fatta menzione della riduzione operata ex art. 442 cod. proc. pen., esclusivamente con riguardo al reato di cui all'art. 74 T.U. stup., giudicato mediante la sentenza sopra indicata sub a), mentre nessun riferimento si trova, in tal senso, in ordine al reato satellite. 2.1. Giova richiamare, allora, il costante indirizzo di questa Corte, espresso da ultimo ad opera di Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281617, a mente della quale: «In tema di riconoscimento della continuazione "in executivis", qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 cod. pen. è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen. ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine al quantum» (sulla medesima direttrice interpretativa, in precedenza, si erano già poste Sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015, Reale, Rv. 262888; Sez. 3, n. 9038 del 20/11/2012, dep. 2013, Micheletti, Rv. 254977; Sez. 1, n. 5480 del 13/01/2010, Perrone, Rv. 245915; Sez. 1, n. 44477 del 04/11/2009, Modeo, Rv. 245719 e Sez. 1, n. 15409 del 17/02/2004, Pennisi, Rv. 227929). 2.2. Coglie nel segno, quindi, la doglianza difensiva, laddove sottolinea come non sia possibile, dal testo dell'ordinanza avversata, comprendere se - nella quantificazione dell'aumento di pena, effettuato in relazione al reato satellite ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 - il Giudice dell'esecuzione abbia tenuto conto, o meno, della riduzione comportata dal rito abbreviato, secondo il quale era stato celebrato il relativo giudizio. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si dispone l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio, sul punto, alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. w o Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, 101 FA 'ci N] con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. CF) m- e o ,,v R i . Così de