CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2024
Cassazione n. 30117/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Perugia ha confermato la pronuncia del locale Tribunale che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen. L'imputato ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello per due distinti motivi di ricorso: vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. Il ricorso risulta inammissibile in quanto i motivi di ricorso sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (per entrambi i motivi di ricorso v. fogli 5-6 sent. imp.) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, che si appalesa immune dai sollevati vizi (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]> stdnte