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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2022

Cassazione n. 07699/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, il motivo con cui si contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione della responsabilità del ricorrente per il reato di concorso nell'illecito acquisto di cocaina a fini di spaccio e che la motivazione è idonea a sopperire ad eventuali carenze di quella della sentenza di primo grado senza che possa parlarsi di nullità di quest'ultima, sicché tale ultima doglianza è manifestamente infondata; Considerato, inoltre, che il motivo sull'affermazione di responsabilità è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (pagg. 4 e 5), sollecitandosi inammissibilmente a questa Corte una rilettura e diversa interpretazione delle fonti probatorie (intercettazioni ambientali) estranea al sindacato di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore IkPt), resi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, il motivo con cui si contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione della responsabilità del ricorrente per il reato di concorso nell'illecito acquisto di cocaina a fini di spaccio e che la motivazione è idonea a sopperire ad eventuali carenze di quella della sentenza di primo grado senza che possa parlarsi di nullità di quest'ultima, sicché tale ultima doglianza è manifestamente infondata; Considerato, inoltre, che il motivo sull'affermazione di responsabilità è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (pagg. 4 e 5), sollecitandosi inammissibilmente a questa Corte una rilettura e diversa interpretazione delle fonti probatorie (intercettazioni ambientali) estranea al sindacato di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2022. Il Consigliere estensore IkPt), resi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07699/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris