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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2021

Cassazione n. 44476/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello Genova, con la decisione in epigrafe indicata, confermava la sentenza di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 di reclusione per il reato di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. 74 del 2000, relativamente all'anno di imposta 2010, con evasione dell'IRPEF di € 108.231,57.

2. Ricorre in cassazione l'imputata, con distinti motivi di ricorso: violazione di legge e vizio della motivazione sulla responsabilità in relazione alla disposta rinnovazione dell'istruttoria in appello, d'ufficio, con l'escussione del funzionario dell'agenzia delle entrate.

Mancanza della prova sui redditi della ricorrente tanto che la Corte di appello ha dovuto rinnovare l'istruttoria d'ufficio e il teste escusso nulla ha riferito oltre a quanto già in atti.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità. 3.

1. La sentenza impugnata con adeguata motivazione e senza contraddizioni o manifeste illogicità rileva sulla base della documentazione (in particolare le ricevute dalla n. 1 alla n. 151 bis) il reddito della ricorrente in complessivi euro 287.509,91 (incassi meno i costi forfettari del 10 %) e l'imposta evasa come indicata nell'imputazione.

Nessuna nullità sussiste in relazione all'attivazione dei poteri di rinnovazione d'ufficio, in quanto la motivazione risulta necessaria quando il giudice non esercita i poteri d'ufficio, e non già al contrario (l'eventuale rinnovazione può risultare inutile ma non determina alcuna invalidità della decisione): "In tema di istruzione dibattimentale, il giudice ha l'obbligo, a pena di nullità della sentenza, di acquisire anche d'ufficio, in virtù dei poteri conferitigli, ex art. 507 cod. proc. pen., i mezzi di prova i indispensabili per la decisione, non essendo rimessa alla sua discrezionalità la scelta tra disporre i necessari accertamenti ed il proscioglimento dell'imputato; pertanto, il giudice ha l'obbligo di motivare specificamente in ordine al mancato esercizio dei poteri di integrazione probatoria, di cui all'art. 507 succitato, e l'assenza di una adeguata motivazione, censurabile in sede di legittimità, determina una violazione di legge dalla quale deriva la nullità della sentenza" (Sez. 5, Sentenza n. 38674 del 11/10/2005 Ud., dep. 21/10/2005, Rv. 232554 - 01).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] SOCCI Vito [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello Genova, con la decisione in epigrafe indicata, confermava la sentenza di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 di reclusione per il reato di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. 74 del 2000, relativamente all'anno di imposta 2010, con evasione dell'IRPEF di € 108.231,57. 2. Ricorre in cassazione l'imputata, con distinti motivi di ricorso: violazione di legge e vizio della motivazione sulla responsabilità in relazione alla disposta rinnovazione dell'istruttoria in appello, d'ufficio, con l'escussione del funzionario dell'agenzia delle entrate. Mancanza della prova sui redditi della ricorrente tanto che la Corte di appello ha dovuto rinnovare l'istruttoria d'ufficio e il teste escusso nulla ha riferito oltre a quanto già in atti. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità. 3. 1. La sentenza impugnata con adeguata motivazione e senza contraddizioni o manifeste illogicità rileva sulla base della documentazione (in particolare le ricevute dalla n. 1 alla n. 151 bis) il reddito della ricorrente in complessivi euro 287.509,91 (incassi meno i costi forfettari del 10 %) e l'imposta evasa come indicata nell'imputazione. Nessuna nullità sussiste in relazione all'attivazione dei poteri di rinnovazione d'ufficio, in quanto la motivazione risulta necessaria quando il giudice non esercita i poteri d'ufficio, e non già al contrario (l'eventuale rinnovazione può risultare inutile ma non determina alcuna invalidità della decisione): "In tema di istruzione dibattimentale, il giudice ha l'obbligo, a pena di nullità della sentenza, di acquisire anche d'ufficio, in virtù dei poteri conferitigli, ex art. 507 cod. proc. pen., i mezzi di prova i indispensabili per la decisione, non essendo rimessa alla sua discrezionalità la scelta tra disporre i necessari accertamenti ed il proscioglimento dell'imputato; pertanto, il giudice ha l'obbligo di motivare specificamente in ordine al mancato esercizio dei poteri di integrazione probatoria, di cui all'art. 507 succitato, e l'assenza di una adeguata motivazione, censurabile in sede di legittimità, determina una violazione di legge dalla quale deriva la nullità della sentenza" (Sez. 5, Sentenza n. 38674 del 11/10/2005 Ud., dep. 21/10/2005, Rv. 232554 - 01). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] SOCCI Vito [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44476/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris