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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 14 agosto 2023

Corte di giustizia UE n. 1049/2024

ECLI:EU:T:2024:645
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TJ0311_INF

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 25 settembre 2024 –

[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]

(causa T‑311/23) ( 1 ) «Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Salute – Direttiva delegata (UE) 2022/2100 – Revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato – Documenti preparatori – Banche dati – Articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001 – Documenti detenuti da un’istituzione – Dichiarazione di inesistenza – Presunzione di legittimità»

1. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Ambito di applicazione – Domanda di accesso volta ad ottenere una ricerca in banche dati – Inclusione – Limiti – Comunicazione di informazioni che non possono essere estratte da tali banche dati mediante gli strumenti di ricerca esistenti – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 2, § 3) (v. punti 44‑49)

2. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Diniego di accesso a un documento con la motivazione che non esiste o non è detenuto dall’istituzione interessata – Obbligo per l’istituzione di creare il documento in questione – Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 2, § 3) (v. punti 74, 83)

3. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Limitazioni al principio di accesso ai documenti – Esistenza dei documenti oggetto della richiesta di accesso – Presunzione d’inesistenza ricavata da una dichiarazione formulata in tal senso dall’istituzione interessata – Presunzione semplice superabile in base a indizi pertinenti e concordanti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001) (v. punti 75, 76)

4. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Obbligo delle istituzioni di elaborare e conservare la documentazione relativa alle loro attività – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001) (v. punto 77)

5. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che nega la divulgazione dei dati estratti da banche dati – Necessità di esporre i fatti e le considerazioni giuridiche di primaria importanza nell’economia della decisione – Insussistenza di un requisito di motivazione specifica per ogni singolo elemento dedotto dagli interessati (Art. 296 TFUE) (v. punto 89) Dispositivo 1) La decisione C(2023) 5453 final della [OSCURATO:PERSONA], del 4 agosto 2023, è annullata nella parte in cui nega la divulgazione dei dati estratti dalla banca dati Euromonitor. 2) Il ricorso è respinto per il resto. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea e la [OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o. si faranno carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 286 del 14.8.2023 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0311_INF Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 25 settembre 2024 – [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (causa T‑311/23) ( 1 ) «Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Salute – Direttiva delegata (UE) 2022/2100 – Revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato – Documenti preparatori – Banche dati – Articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001 – Documenti detenuti da un’istituzione – Dichiarazione di inesistenza – Presunzione di legittimità» 1. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Ambito di applicazione – Domanda di accesso volta ad ottenere una ricerca in banche dati – Inclusione – Limiti – Comunicazione di informazioni che non possono essere estratte da tali banche dati mediante gli strumenti di ricerca esistenti – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 2, § 3) (v. punti 44‑49) 2. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Diniego di accesso a un documento con la motivazione che non esiste o non è detenuto dall’istituzione interessata – Obbligo per l’istituzione di creare il documento in questione – Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 2, § 3) (v. punti 74, 83) 3. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Limitazioni al principio di accesso ai documenti – Esistenza dei documenti oggetto della richiesta di accesso – Presunzione d’inesistenza ricavata da una dichiarazione formulata in tal senso dall’istituzione interessata – Presunzione semplice superabile in base a indizi pertinenti e concordanti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001) (v. punti 75, 76) 4. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Obbligo delle istituzioni di elaborare e conservare la documentazione relativa alle loro attività – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001) (v. punto 77) 5. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che nega la divulgazione dei dati estratti da banche dati – Necessità di esporre i fatti e le considerazioni giuridiche di primaria importanza nell’economia della decisione – Insussistenza di un requisito di motivazione specifica per ogni singolo elemento dedotto dagli interessati (Art. 296 TFUE) (v. punto 89) Dispositivo 1) La decisione C(2023) 5453 final della [OSCURATO:PERSONA], del 4 agosto 2023, è annullata nella parte in cui nega la divulgazione dei dati estratti dalla banca dati Euromonitor. 2) Il ricorso è respinto per il resto. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea e la [OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o. si faranno carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 286 del 14.8.2023 .
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