Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 14 agosto 2023
Corte di giustizia UE n. 1049/2024
ECLI:EU:T:2024:645
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0311_INF
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 25 settembre 2024 –
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(causa T‑311/23) (
1
)
«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Salute – Direttiva delegata (UE) 2022/2100 – Revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato – Documenti preparatori – Banche dati – Articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001 – Documenti detenuti da un’istituzione – Dichiarazione di inesistenza – Presunzione di legittimità»
1.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Ambito di applicazione – Domanda di accesso volta ad ottenere una ricerca in banche dati – Inclusione – Limiti – Comunicazione di informazioni che non possono essere estratte da tali banche dati mediante gli strumenti di ricerca esistenti – Esclusione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 2, § 3)
(v. punti 44‑49)
2.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Diniego di accesso a un documento con la motivazione che non esiste o non è detenuto dall’istituzione interessata – Obbligo per l’istituzione di creare il documento in questione – Insussistenza
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 2, § 3)
(v. punti 74, 83)
3.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Limitazioni al principio di accesso ai documenti – Esistenza dei documenti oggetto della richiesta di accesso – Presunzione d’inesistenza ricavata da una dichiarazione formulata in tal senso dall’istituzione interessata – Presunzione semplice superabile in base a indizi pertinenti e concordanti
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001)
(v. punti 75, 76)
4.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Obbligo delle istituzioni di elaborare e conservare la documentazione relativa alle loro attività – Portata
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001)
(v. punto 77)
5.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che nega la divulgazione dei dati estratti da banche dati – Necessità di esporre i fatti e le considerazioni giuridiche di primaria importanza nell’economia della decisione – Insussistenza di un requisito di motivazione specifica per ogni singolo elemento dedotto dagli interessati
(Art. 296 TFUE)
(v. punto 89)
Dispositivo
1)
La decisione C(2023) 5453 final della [OSCURATO:PERSONA], del 4 agosto 2023, è annullata nella parte in cui nega la divulgazione dei dati estratti dalla banca dati Euromonitor.
2)
Il ricorso è respinto per il resto.
3)
[OSCURATO:PERSONA] europea e la [OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o. si faranno carico delle proprie spese.
(
1
)
GU C 286 del 14.8.2023
.