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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022

Cassazione n. 48722/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Premesso che la sentenza in epigrafe, in parziale riforma di quella di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in mesi tre di arresto (pena base mesi sei, ridotta per il rito abbreviato) per il reato di cui all'art. 76, d.lgs. 159/2011, condannato per aver violato la prescrizione della sorveglianza speciale di versare alla Cassa delle ammende, a titolo di cauzione, entro trenta giorni dall'esecuzione della misura, la somma di euro 500,00; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il provvedimento impugnato, con doglianze in punto di fatto, nella parte in cui non avrebbe assolto il dovere di accertare le condizioni economiche dell'imputato, è manifestamente infondato e non è scandito da specifica critica delle argomentazioni poste a base della decisione (v. pag. 3, ove il giudice di appello, premesso che l'imputato ha dedotto e documentato la sua difficoltà economica e che su di lui incombeva l'onere di allegazione dei fatti che impedivano il pagamento, ha valorizzato in chiave negativa - tra l'altro - l'importo ridotto della cauzione, l'assenza di una richiesta di rateizzazione e l'assenza di un'offerta di garanzie sostitutive); Rilevato altresì che il secondo motivo, con il quale si censura il vizio di motivazione relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, articola deduzioni rivalutative del merito della decisione, le cui argomentazioni appaiono logiche ed esaustive (v. pag. 3, ove il giudice di appello non soltanto rilevava la spiccata capacità a delinquere del soggetto, dedotta dai plurimi precedenti penali e di prevenzione, ma anche l'assenza di elementi positivi valorizzabili ai fini del giudizio di cui all'art. 62-bis cod. pen.); Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere esi n ore D E POS1TATA Il P èsidert

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Premesso che la sentenza in epigrafe, in parziale riforma di quella di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in mesi tre di arresto (pena base mesi sei, ridotta per il rito abbreviato) per il reato di cui all'art. 76, d.lgs. 159/2011, condannato per aver violato la prescrizione della sorveglianza speciale di versare alla Cassa delle ammende, a titolo di cauzione, entro trenta giorni dall'esecuzione della misura, la somma di euro 500,00; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il provvedimento impugnato, con doglianze in punto di fatto, nella parte in cui non avrebbe assolto il dovere di accertare le condizioni economiche dell'imputato, è manifestamente infondato e non è scandito da specifica critica delle argomentazioni poste a base della decisione (v. pag. 3, ove il giudice di appello, premesso che l'imputato ha dedotto e documentato la sua difficoltà economica e che su di lui incombeva l'onere di allegazione dei fatti che impedivano il pagamento, ha valorizzato in chiave negativa - tra l'altro - l'importo ridotto della cauzione, l'assenza di una richiesta di rateizzazione e l'assenza di un'offerta di garanzie sostitutive); Rilevato altresì che il secondo motivo, con il quale si censura il vizio di motivazione relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, articola deduzioni rivalutative del merito della decisione, le cui argomentazioni appaiono logiche ed esaustive (v. pag. 3, ove il giudice di appello non soltanto rilevava la spiccata capacità a delinquere del soggetto, dedotta dai plurimi precedenti penali e di prevenzione, ma anche l'assenza di elementi positivi valorizzabili ai fini del giudizio di cui all'art. 62-bis cod. pen.); Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere esi n ore D E POS1TATA Il P èsidert
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