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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09389/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza ex art. 637 cod. proc. pen. del 11 giugno 2019, la Corte di appello di Caltanisetta ha respinto l'istanza di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo, in data 15 febbraio 2012 (divenuta irrevocabile in data 27 marzo 2013, in seguito a pronunzia di rigetto del ricorso della Prima Sezione di questa Corte), disponendo il ripristino dell'esecuzione della pena.

1.2. Il giudizio di revisione era stato instaurato con istanza depositata presso la Corte di appello di Palermo, con la quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la sospensione ex art. 670 cod.proc.pen. dell'esecuzione della sentenza di condanna a suo carico del 15 febbraio 2012 e, ai sensi dell'art. 630 cod.proc.pen., la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Caltanissetta, competente per la revisione del giudizio, denunciando la violazione dell'art. 6 della Convezione Europea dei diritti dell'uomo.

Con ordinanza in data 27 giugno 2017, la Corte di appello di Palermo aveva escluso la violazione dell'art. 6 della Convenzione EDU e aveva pertanto rigettato l'istanza di sospensione della pena, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Caltanisetta per competenza sulla istanza di revisione.

1.2. [OSCURATO:PERSONA] era stato rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale di Sciacca per i reati di cui agli artt. 110, 61 n. 2 cod. pen., 4 legge n. 895/67, 424 e 425 cod. pen., 110, 629 comma 2 cod. pen. , 7 d.l. n. 152/91, convertito dalla legge n. 203/91, 378 cod. pen., 110, 56, 624bis comma 1 e 3 in relazione al 625 n. 3, 61 nn. 5 e 11 cod. pen.

Gli si contestava (si veda capo di imputazione) di avere costretto [OSCURATO:PERSONA] a pagare la somma di duecento milioni di lire, procurandosi un ingiusto profitto, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], facendo brillare un manufatto esplosivo, costituito da una bottiglia di plastica contenente liquido infiammabile e da un involucro cartaceo con esplosivo e piombo, collegato ad un timer, e così con questo mezzo causando il danneggiamento di parte dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e successivamente minacciandolo con una telefonata anonima eseguita 1'11 luglio 2001, rappresentandogli tra l'altro con varie modalità che la richiesta della somma proveniva da soggetti legati a "cosa nostra".

Condotte commesse a Sciacca tra il 29 maggio 2001 e l'ottobre 2001.

Gli si contestava anche di aver aiutato [OSCURATO:PERSONA] fino all'ottobre 2001 a sottrarsi alle ricerche dell'autorità, perchè attinto da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a suo carico dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Gli si contestava infine di avere tentato il furto di beni custoditi all'interno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

A seguito di giudizio dibattimentale, il Tribunale di Sciacca con sentenza in data 21 gennaio 2009 aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] sia dal reato di tentato furto (perché il fatto non sussiste), sia dai reati di estorsione, danneggiamento aggravato e detenzione di armi ed esplosivi (per non avere commesso i fatti) e, infine, anche dal reato di favoreggiamento (perché il fatto non costituisce reato).

Aveva ordinato altresì la trasmissione al Pubblico Ministero di Sciacca delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che emergessero elementi a loro carico per il reato di falsa testimonianza.

Avverso tale sentenza avevano proposto appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo e le parti civili costituite.

Con sentenza in data 15 febbraio 2012 la Corte di Appello di Palermo, in riforma dell'impugnata decisione del Tribunale di Sciacca, pur avendo dichiarato in via preliminare inammissibile l'appello proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo, aveva invece accolto integralmente gli altri mezzi di gravame.

Per l'effetto, aveva dichiarato colpevole [OSCURATO:PERSONA] per il reato di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] e per il reato connesso di cui agli artt. 110, 61 n. 2 cod. pen. e 4 legge n. 895/67, unificati per la continuazione e, per l'effetto, lo condannava alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione ed C 1.600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali dei due gradi del giudizio.

Aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante l'espiazione della pena principale.

Lo aveva condannato altresì al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, da liquidare in altra sede, con il riconoscimento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della provvisionale immediatamente esecutiva di C 120.000,00 e di C 10.000,00 in favore di ciascuna delle altre parti civili costituite.

Aveva infine dichiarato non doversi procedere in ordine a tutti gli altri reati contestati perché nel frattempo estinti per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso per Cassazione e la Prima Sezione di questa Corte, con sentenza del 27 marzo 2013, aveva rigettato il ricorso.

1.3. Mentre espiava la pena, [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'Uomo contro la Repubblica italiana, in virtù dell'art. 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritto dell'uomo e delle libertà fondamentali, e aveva lamentato la violazione dell'art. 6 della stessa Convenzione nella parte in cui stabilisce che ogni persona ha diritto a che la causa sia esaminata equamente da un tribunale il quale sia chiamato a pronunciarsi sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti e, in particolare, ha diritto ad esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico.

Frattanto aveva proposto il suindicato incidente di esecuzione (quello connesso all'istanza di revisione poi trasmessa per competenza alla Corte di Appello di Caltanissetta), denunziando la violazione dell'art. 6 della Convenzione EDU dinanzi alla Corte di Appello di Palermo, che il 27 giugno 2017 l'aveva ritenuta insussistente.

1.4. Tuttavia, subito dopo, con sentenza resa il 29 giugno 2017, la Corte EDU ha dichiarato che nel giudizio svoltosi a carico di [OSCURATO:PERSONA] vi era stata una violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione.

Ha condannato altresì lo Stato italiano a versare al ricorrente la somma di C 6.500,00, più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno morale e ha rigettato la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Secondo la Corte EDU, la violazione era stata integrata dal fatto che la Corte di Appello di Palermo non aveva proceduto ad una nuova audizione dei testimoni prima di annullare il verdetto di assoluzione di cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva beneficiato con la sentenza di primo grado, perché la valutazione dell'attendibilità del testimone "è attività complessa che, normalmente, non può essere svolta mediante una semplice lettura del contenuto delle dichiarazioni di quest'ultimo, come riportate nei verbali delle audizione".Nella medesima sentenza la Corte EDU ha rammentato inoltre "che, quando, come nel caso di specie, un privato è stato condannato all'esito di un procedimento che non ha soddisfatto le esigenze dell'art. 6 della Convenzione, un nuovo processo o una nuova riapertura del procedimento, su richiesta dell'interessato, costituiscono, in linea di principio, un mezzo adeguato per riparare la violazione constatata".

In forza di quanto stabilito dalla decisione della Corte EDU, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto in data 3 agosto 2017 altra successiva istanza di sospensione dell'esecuzione della pena e la Corte di Appello di Palermo ha sospeso l'esecuzione della pena a suo carico con ordinanza in data 3 ottobre 2017.

1.5. La Corte di Appello di Caltanisetta, investita dell'istanza di revisione, l'ha ritenuta ammissibile in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2011, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 cod.proc.pen., nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, al fine di conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Ha disposto quindi che si svolgessero le attività istruttorie che non erano state svolte nel giudizio di appello a carico di [OSCURATO:PERSONA], in conformità con quanto statuito dalla Corte EDU nella sentenza resa il 29 giugno 2017, in osservanza alle norme che avrebbero dovuto trovare applicazione in quel giudizio.

Ha ammesso, pertanto, le prove richieste congiuntamente dal Procuratore Generale e dal difensore, nonché quelle richieste dal solo difensore.

Ha, di conseguenza, disposto l'acquisizione degli atti del giudizio di primo grado e la riapertura dell'istruttoria dibattimentale.

2. Avverso la sentenza del 19 giugno 2019 della Corte di Appello di Caltanisetta, propone ricorso il [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con il primo motivo denunzia violazione di legge processuale.

Il ricorrente evidenzia che a pag. 5 la Corte territoriale ha scritto quanto segue: —Dopo che veniva dichiarata chiusa l'istruttoria e in assenza di altre richieste delle parti si procedeva alla discussione.

All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] concludeva il Procuratore Generale e depositava memoria".

Come risulta dagli atti, tale memoria del Procuratore Generale non è stata depositata all'udienza del 7 febbraio 2019, ma successivamente, dopo le conclusioni della difesa all'udienza del 12 marzo 2019.

2.2. Con il secondo motivo denunzia violazione di legge processuale sempre con riferimento al deposito "fuori termine" della memoria da parte del Procuratore Generale, giacché - sostiene il ricorrente- sarebbe stato violato il principio del contraddittorio, impedendo alla difesa di replicare, confutare e/o eccepire quanto nella stessa memoria sostenuto.

2.3. Con il terzo motivo denunzia vizi motivazionali in relazione alla valutazione delle prove.La Corte di appello ha confermato in sede di revisione la legittimità della acquisizione ex art.238 bis cod. proc. pen. della sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di estorsione contestato in concorso con [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale ha dunque utilizzato tale pronunzia, superando i dubbi della sentenza assolutoria di primo grado del [OSCURATO:PERSONA] e appiattendosi sulle valutazioni fatte dalla sentenza di condanna della Corte di appello di Palermo.

Sotto altro profilo, il ricorrente censura la sentenza impugnata con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], omettendo ogni considerazione in relazione all'interesse che costui potesse avere per scagionarsi dall'accusa di favoreggiamento.

2.4. Anche il quarto motivo denunzia vizi motivazionali in relazione alla valutazione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], parte offesa nel giudizio conclusosi con la condanna del [OSCURATO:PERSONA], ritenuto inattendibile dal Tribunale di Sciacca che aveva assolto quest'ultimo.

La Corte territoriale ha ritenuto attendibile il teste "non sulla base di riscontri oggettivi e documentali, bensì sullo sfogo emotivo, sulla presunta fragilità, riconoscendolo immerso in un contesto costellato dalla presenza di organizzazioni mafiose quando lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ne smentiva la presenza all'epoca dell'attentato".

Si censura, inoltre, la valutazione di attendibilità del teste con riferimento alle dichiarazioni rese in relazione alle modalità di reperimento e di consegna della somma pagata di 200.000.000 di lire.

Si censurano, altresì, altri passaggi argomentativi della sentenza, che hanno affrontato il tema del raffronto tra le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] e gli esiti di diverse risultanze probatorie.

2.5. Con il quinto motivo il ricorrente denunzia vizi motivazionali in relazione alla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, il ricorrente censura il passaggio motivazionale contenuto a pag. 58 della sentenza, avendo la Corte territoriale ritenuto le dichiarazioni del teste confermative di "quanto aveva raccontato nel giudizio originario, sebbene il suo racconto sia stato meno dettagliato e abbia omesso diversi particolari rispetto a quello raccolto nel corso dell'incidente probatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]".

Sostiene, poi, il ricorrente che sulle stesse dichiarazioni del teste la Corte territoriale sarebbe incorsa nell'ulteriore vizio di omessa motivazione, avendo congetturalmente liquidato una decisiva prova a discarico, ritualmente prospettata dalla difesa, e dimostrativa dell'erroneità della ricostruzione operata dall'Annunziata in ordine alla conoscenza per apprensione diretta dei fatti relativi all'attentato e della perpetrata estorsione.

2.6. Con il sesto motivo il ricorrente denunzia l'omessa assunzione di una prova indicata come decisiva per la valutazione della perizia afferente all'imputazione di cui al capo g).

Le censure si riferiscono anche al mancato esame del perito (nelle more del giudizio deceduto) che aveva provveduto ad effettuare accertamenti tecnici sul CD-ROM contenente la fotocopia scannerizzata delle banconote consegnate dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] e sulla registrazione del colloquio intrattenuto da quest'ultimo con lo stesso [OSCURATO:PERSONA].Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunziarsi su una prova decisiva richiesta dalla difesa, rinviando, senza plausibile ragione, alla pronuncia della Corte di appello di Palermo, postulando che le relative argomentazioni fossero tali da confutare le conclusioni dell'elaborato peritale di cui aveva ammesso la produzione, atteso che la registrazione a sua volta prodotta nel giudizio di primo grado dal [OSCURATO:PERSONA] fu valutata dalla medesima Corte di appello quale corollario della responsabilità penale del [OSCURATO:PERSONA].

3. In data 6 ottobre 2021 hanno depositato memoria, con motivi "nuovi", gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nominati con atto depositato in data 30 settembre 2021 (con revoca di ogni altra precedente nomina).

Con unico ed articolato motivo si denunziano violazione di legge e correlati vizi motivazionali in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con riferimento alla riassunzione della prova dichiarativa e all'omessa motivazione in ordine al contenuto favorevole della prova dichiarativa non rinnovata.

Evidenziano i deducenti che la Corte territoriale si è limitata a riassumere esclusivamente le fonti dichiarative ritenute inattendibili dal Tribunale di Sciacca, mentre ha omesso di rinnovare, oltre che di menzionare e valutare, l'esame di alcuni dei testimoni e periti, esplicitamente utilizzati dalla sentenza di primo grado, al fine di corroborare il giudizio di inattendibilità formulato in ordine ai testimoni e/o indagati/imputati di reato connesso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo neppure riesaminato dalla Corte di Appello di Caltanisetta.

Sono stati quindi specificamente indicati gli elementi di valutazione omessi con la mancata rinnovazione dell'esame dei soggetti già esaminati in primo grado. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito indicati.

2. Manifestamente infondati sono il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente si duole del deposito della memoria del Procuratore Generale dopo le conclusioni della difesa.

Invero, come risulta dagli atti nessun rilievo è stato tempestivamente fatto in ordine alla acquisizione di tale memoria, dalla difesa la quale ha, a sua volta, depositato una prima memoria e poi ancora memorie aggiuntive.

3. Tutti i motivi ulteriori afferenti alla valutazione delle prove, sono assorbiti in ragione della fondatezza delle doglianze con le quali la difesa si duole della mancata rinnovazione di prove dichiarative decisive (quarto motivo di ricorso e deduzioni oggetto della memoria contenente motivi nuovi).

3.1. Come si è rilevato sopra, il giudizio di revisione è stato instaurato in seguito alla pronunzia della Corte EDU che, con sentenza del 29 giugno 2017, ha dichiarato che nel giudizio svoltosi a carico di [OSCURATO:PERSONA] vi era stata una violazione dell'art. 6 §1 della Convenzione.In particolare, la Corte europea ha ritenuto che il fatto che la Corte d'appello di Palermo "non abbia proceduto ad una nuova audizione di X, Y e/o di altri testimoni prima di annullare il verdetto di assoluzione di cui il ricorrente aveva beneficiato in primo grado abbia pregiudicato l'esito del processo" (pag. 11 della sentenza Corte EDU).

Ne deriva che nel giudizio di revisione si sarebbe dovuto procedere alla rinnovazione di tutte le prove dichiarative "decisive", oggetto di diverso apprezzamento da parte dei giudici che hanno riformato la sentenza assolutoria.

Va, in proposito, evidenziato che nella specie i presupposti della revisione della sentenza irrevocabile trovano fondamento nella sentenza n. 113 del 2011 della Corte costituzionale, che, dichiarando la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 630 cod. proc. pen., ha introdotto un aggiuntivo caso di revisione "quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo".

Ne deriva che la ratio dell'intervento additivo risiede proprio nell'esigenza di conformazione ad una sentenza vincolante per lo Stato, in quanto - come nella specie- il ricorrente sia stato parte del giudizio dinanzi alla Corte EDU.

3.2. Nella sentenza impugnata, la Corte di appello, dopo aver premesso che "la sentenza della Corte EDU non può avere l'effetto di annullare la sentenza di condanna né di rendere inutilizzabile gli atti acquisiti nel corso del giudizio di merito nel quale ha evidenziato l'avvenuta violazione dell'art. 6 della Convenzione EDU", ha ritenuto sufficiente la parziale rinnovazione delle prove dichiarative, per così "prendere le mosse dalle prove già acquisite e diverse da quelle che, in base al disposto della decisione della Corte EDU e poi delle specifiche richieste formulate nell'istanza di revisione, sono state integralmente rinnovate con la nuova audizione dei testi e dei dichiaranti" (pag. 18 della sentenza impugnata).

Sennonché, non può essere trascurato che costituisce principio consolidato, anche a seguito dell'introduzione del comma 3-bis dell'articolo 603 cod. proc. pen., quello per cui il giudice di appello, investito dell'impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, con cui si adduca una erronea valutazione di prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata senza aver proceduto, secondo l'interpretazione della stessa Corte europea dei diritti dell'uomo, a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo e che siano state ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio.

Come è noto, nella giurisprudenza di questa Corte, il solco interpretativo in materia è stato tracciato dalla Sezioni Unite Dasgupta: "la previsione contenuta nell'art.6, par.3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU - che costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne - implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado" (Sez.

U, Sentenza n. 27620 del 28/04/2016, Rv. 267487).

D'altronde, la pronuncia [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia è stata emessa sulla scia di un univoco orientamento della Corte europea dei diritti umani, derivante da una pluralità di sentenze, che sono state menzionate nella citata sentenza delle Sezioni unite Dasgupta, nonché in quella successiva n. 18620 del 19/1/2017, Patalano (Rv. 269785 e Rv 269787; di veda anche Sez.

U. sentenza n. 14800 del 21/12/2017, Troise, Rv. 272430).

Nel caso in esame, dunque, la Corte territoriale non si è attenuta ai principi affermati nella sentenza della Corte europea, nonché a quelli sopra richiamati che costituiscono ormai orientamento interpretativo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, giacché si è limitata a riassumere esclusivamente le fonti dichiarative ritenute inattendibili dal Tribunale di Sciacca, omettendo di rinnovare, oltre che di menzionare e valutare, l'esame di alcuni dei testimoni e periti, le cui dichiarazioni sono state utilizzate dalla sentenza di primo grado al fine di corroborare il giudizio di inattendibilità formulato in ordine alle altre prove dichiarative.

3.3. Va inoltre evidenziato che la difesa, nella memoria contenente i motivi nuovi, ha assolto all'onere di indicare in maniera specifica quali sono le prove decisive che non sono state oggetto di rinnovazione dinanzi alla Corte territoriale e che, comunque, sono state anche trascurate nel giudizio che ha portato al rigetto della richiesta di revisione.

4. Alla luce di quanto su esposto la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Catania, perché proceda a nuovo giudizio attenendosi ai principi sopra enunciati.

PQM annulla la sentenza impugnata con rinv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 637 cod. proc. pen. del 11 giugno 2019, la Corte di appello di Caltanisetta ha respinto l'istanza di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo, in data 15 febbraio 2012 (divenuta irrevocabile in data 27 marzo 2013, in seguito a pronunzia di rigetto del ricorso della Prima Sezione di questa Corte), disponendo il ripristino dell'esecuzione della pena. 1.2. Il giudizio di revisione era stato instaurato con istanza depositata presso la Corte di appello di Palermo, con la quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la sospensione ex art. 670 cod.proc.pen. dell'esecuzione della sentenza di condanna a suo carico del 15 febbraio 2012 e, ai sensi dell'art. 630 cod.proc.pen., la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Caltanissetta, competente per la revisione del giudizio, denunciando la violazione dell'art. 6 della Convezione Europea dei diritti dell'uomo. Con ordinanza in data 27 giugno 2017, la Corte di appello di Palermo aveva escluso la violazione dell'art. 6 della Convenzione EDU e aveva pertanto rigettato l'istanza di sospensione della pena, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Caltanisetta per competenza sulla istanza di revisione. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] era stato rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale di Sciacca per i reati di cui agli artt. 110, 61 n. 2 cod. pen., 4 legge n. 895/67, 424 e 425 cod. pen., 110, 629 comma 2 cod. pen. , 7 d.l. n. 152/91, convertito dalla legge n. 203/91, 378 cod. pen., 110, 56, 624bis comma 1 e 3 in relazione al 625 n. 3, 61 nn. 5 e 11 cod. pen. Gli si contestava (si veda capo di imputazione) di avere costretto [OSCURATO:PERSONA] a pagare la somma di duecento milioni di lire, procurandosi un ingiusto profitto, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], facendo brillare un manufatto esplosivo, costituito da una bottiglia di plastica contenente liquido infiammabile e da un involucro cartaceo con esplosivo e piombo, collegato ad un timer, e così con questo mezzo causando il danneggiamento di parte dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e successivamente minacciandolo con una telefonata anonima eseguita 1'11 luglio 2001, rappresentandogli tra l'altro con varie modalità che la richiesta della somma proveniva da soggetti legati a "cosa nostra". Condotte commesse a Sciacca tra il 29 maggio 2001 e l'ottobre 2001. Gli si contestava anche di aver aiutato [OSCURATO:PERSONA] fino all'ottobre 2001 a sottrarsi alle ricerche dell'autorità, perchè attinto da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a suo carico dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Gli si contestava infine di avere tentato il furto di beni custoditi all'interno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. A seguito di giudizio dibattimentale, il Tribunale di Sciacca con sentenza in data 21 gennaio 2009 aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] sia dal reato di tentato furto (perché il fatto non sussiste), sia dai reati di estorsione, danneggiamento aggravato e detenzione di armi ed esplosivi (per non avere commesso i fatti) e, infine, anche dal reato di favoreggiamento (perché il fatto non costituisce reato). Aveva ordinato altresì la trasmissione al Pubblico Ministero di Sciacca delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che emergessero elementi a loro carico per il reato di falsa testimonianza. Avverso tale sentenza avevano proposto appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo e le parti civili costituite. Con sentenza in data 15 febbraio 2012 la Corte di Appello di Palermo, in riforma dell'impugnata decisione del Tribunale di Sciacca, pur avendo dichiarato in via preliminare inammissibile l'appello proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo, aveva invece accolto integralmente gli altri mezzi di gravame. Per l'effetto, aveva dichiarato colpevole [OSCURATO:PERSONA] per il reato di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] e per il reato connesso di cui agli artt. 110, 61 n. 2 cod. pen. e 4 legge n. 895/67, unificati per la continuazione e, per l'effetto, lo condannava alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione ed C 1.600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali dei due gradi del giudizio. Aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante l'espiazione della pena principale. Lo aveva condannato altresì al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, da liquidare in altra sede, con il riconoscimento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della provvisionale immediatamente esecutiva di C 120.000,00 e di C 10.000,00 in favore di ciascuna delle altre parti civili costituite. Aveva infine dichiarato non doversi procedere in ordine a tutti gli altri reati contestati perché nel frattempo estinti per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso per Cassazione e la Prima Sezione di questa Corte, con sentenza del 27 marzo 2013, aveva rigettato il ricorso. 1.3. Mentre espiava la pena, [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'Uomo contro la Repubblica italiana, in virtù dell'art. 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritto dell'uomo e delle libertà fondamentali, e aveva lamentato la violazione dell'art. 6 della stessa Convenzione nella parte in cui stabilisce che ogni persona ha diritto a che la causa sia esaminata equamente da un tribunale il quale sia chiamato a pronunciarsi sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti e, in particolare, ha diritto ad esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico. Frattanto aveva proposto il suindicato incidente di esecuzione (quello connesso all'istanza di revisione poi trasmessa per competenza alla Corte di Appello di Caltanissetta), denunziando la violazione dell'art. 6 della Convenzione EDU dinanzi alla Corte di Appello di Palermo, che il 27 giugno 2017 l'aveva ritenuta insussistente. 1.4. Tuttavia, subito dopo, con sentenza resa il 29 giugno 2017, la Corte EDU ha dichiarato che nel giudizio svoltosi a carico di [OSCURATO:PERSONA] vi era stata una violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione. Ha condannato altresì lo Stato italiano a versare al ricorrente la somma di C 6.500,00, più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno morale e ha rigettato la domanda di equa soddisfazione per il resto. Secondo la Corte EDU, la violazione era stata integrata dal fatto che la Corte di Appello di Palermo non aveva proceduto ad una nuova audizione dei testimoni prima di annullare il verdetto di assoluzione di cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva beneficiato con la sentenza di primo grado, perché la valutazione dell'attendibilità del testimone "è attività complessa che, normalmente, non può essere svolta mediante una semplice lettura del contenuto delle dichiarazioni di quest'ultimo, come riportate nei verbali delle audizione".Nella medesima sentenza la Corte EDU ha rammentato inoltre "che, quando, come nel caso di specie, un privato è stato condannato all'esito di un procedimento che non ha soddisfatto le esigenze dell'art. 6 della Convenzione, un nuovo processo o una nuova riapertura del procedimento, su richiesta dell'interessato, costituiscono, in linea di principio, un mezzo adeguato per riparare la violazione constatata". In forza di quanto stabilito dalla decisione della Corte EDU, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto in data 3 agosto 2017 altra successiva istanza di sospensione dell'esecuzione della pena e la Corte di Appello di Palermo ha sospeso l'esecuzione della pena a suo carico con ordinanza in data 3 ottobre 2017. 1.5. La Corte di Appello di Caltanisetta, investita dell'istanza di revisione, l'ha ritenuta ammissibile in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2011, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 cod.proc.pen., nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, al fine di conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo. Ha disposto quindi che si svolgessero le attività istruttorie che non erano state svolte nel giudizio di appello a carico di [OSCURATO:PERSONA], in conformità con quanto statuito dalla Corte EDU nella sentenza resa il 29 giugno 2017, in osservanza alle norme che avrebbero dovuto trovare applicazione in quel giudizio. Ha ammesso, pertanto, le prove richieste congiuntamente dal Procuratore Generale e dal difensore, nonché quelle richieste dal solo difensore. Ha, di conseguenza, disposto l'acquisizione degli atti del giudizio di primo grado e la riapertura dell'istruttoria dibattimentale. 2. Avverso la sentenza del 19 giugno 2019 della Corte di Appello di Caltanisetta, propone ricorso il [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo denunzia violazione di legge processuale. Il ricorrente evidenzia che a pag. 5 la Corte territoriale ha scritto quanto segue: —Dopo che veniva dichiarata chiusa l'istruttoria e in assenza di altre richieste delle parti si procedeva alla discussione. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] concludeva il Procuratore Generale e depositava memoria". Come risulta dagli atti, tale memoria del Procuratore Generale non è stata depositata all'udienza del 7 febbraio 2019, ma successivamente, dopo le conclusioni della difesa all'udienza del 12 marzo 2019. 2.2. Con il secondo motivo denunzia violazione di legge processuale sempre con riferimento al deposito "fuori termine" della memoria da parte del Procuratore Generale, giacché - sostiene il ricorrente- sarebbe stato violato il principio del contraddittorio, impedendo alla difesa di replicare, confutare e/o eccepire quanto nella stessa memoria sostenuto. 2.3. Con il terzo motivo denunzia vizi motivazionali in relazione alla valutazione delle prove.La Corte di appello ha confermato in sede di revisione la legittimità della acquisizione ex art.238 bis cod. proc. pen. della sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di estorsione contestato in concorso con [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale ha dunque utilizzato tale pronunzia, superando i dubbi della sentenza assolutoria di primo grado del [OSCURATO:PERSONA] e appiattendosi sulle valutazioni fatte dalla sentenza di condanna della Corte di appello di Palermo. Sotto altro profilo, il ricorrente censura la sentenza impugnata con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], omettendo ogni considerazione in relazione all'interesse che costui potesse avere per scagionarsi dall'accusa di favoreggiamento. 2.4. Anche il quarto motivo denunzia vizi motivazionali in relazione alla valutazione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], parte offesa nel giudizio conclusosi con la condanna del [OSCURATO:PERSONA], ritenuto inattendibile dal Tribunale di Sciacca che aveva assolto quest'ultimo. La Corte territoriale ha ritenuto attendibile il teste "non sulla base di riscontri oggettivi e documentali, bensì sullo sfogo emotivo, sulla presunta fragilità, riconoscendolo immerso in un contesto costellato dalla presenza di organizzazioni mafiose quando lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ne smentiva la presenza all'epoca dell'attentato". Si censura, inoltre, la valutazione di attendibilità del teste con riferimento alle dichiarazioni rese in relazione alle modalità di reperimento e di consegna della somma pagata di 200.000.000 di lire. Si censurano, altresì, altri passaggi argomentativi della sentenza, che hanno affrontato il tema del raffronto tra le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] e gli esiti di diverse risultanze probatorie. 2.5. Con il quinto motivo il ricorrente denunzia vizi motivazionali in relazione alla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il ricorrente censura il passaggio motivazionale contenuto a pag. 58 della sentenza, avendo la Corte territoriale ritenuto le dichiarazioni del teste confermative di "quanto aveva raccontato nel giudizio originario, sebbene il suo racconto sia stato meno dettagliato e abbia omesso diversi particolari rispetto a quello raccolto nel corso dell'incidente probatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]". Sostiene, poi, il ricorrente che sulle stesse dichiarazioni del teste la Corte territoriale sarebbe incorsa nell'ulteriore vizio di omessa motivazione, avendo congetturalmente liquidato una decisiva prova a discarico, ritualmente prospettata dalla difesa, e dimostrativa dell'erroneità della ricostruzione operata dall'Annunziata in ordine alla conoscenza per apprensione diretta dei fatti relativi all'attentato e della perpetrata estorsione. 2.6. Con il sesto motivo il ricorrente denunzia l'omessa assunzione di una prova indicata come decisiva per la valutazione della perizia afferente all'imputazione di cui al capo g). Le censure si riferiscono anche al mancato esame del perito (nelle more del giudizio deceduto) che aveva provveduto ad effettuare accertamenti tecnici sul CD-ROM contenente la fotocopia scannerizzata delle banconote consegnate dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] e sulla registrazione del colloquio intrattenuto da quest'ultimo con lo stesso [OSCURATO:PERSONA].Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunziarsi su una prova decisiva richiesta dalla difesa, rinviando, senza plausibile ragione, alla pronuncia della Corte di appello di Palermo, postulando che le relative argomentazioni fossero tali da confutare le conclusioni dell'elaborato peritale di cui aveva ammesso la produzione, atteso che la registrazione a sua volta prodotta nel giudizio di primo grado dal [OSCURATO:PERSONA] fu valutata dalla medesima Corte di appello quale corollario della responsabilità penale del [OSCURATO:PERSONA]. 3. In data 6 ottobre 2021 hanno depositato memoria, con motivi "nuovi", gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nominati con atto depositato in data 30 settembre 2021 (con revoca di ogni altra precedente nomina). Con unico ed articolato motivo si denunziano violazione di legge e correlati vizi motivazionali in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con riferimento alla riassunzione della prova dichiarativa e all'omessa motivazione in ordine al contenuto favorevole della prova dichiarativa non rinnovata. Evidenziano i deducenti che la Corte territoriale si è limitata a riassumere esclusivamente le fonti dichiarative ritenute inattendibili dal Tribunale di Sciacca, mentre ha omesso di rinnovare, oltre che di menzionare e valutare, l'esame di alcuni dei testimoni e periti, esplicitamente utilizzati dalla sentenza di primo grado, al fine di corroborare il giudizio di inattendibilità formulato in ordine ai testimoni e/o indagati/imputati di reato connesso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo neppure riesaminato dalla Corte di Appello di Caltanisetta. Sono stati quindi specificamente indicati gli elementi di valutazione omessi con la mancata rinnovazione dell'esame dei soggetti già esaminati in primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito indicati. 2. Manifestamente infondati sono il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente si duole del deposito della memoria del Procuratore Generale dopo le conclusioni della difesa. Invero, come risulta dagli atti nessun rilievo è stato tempestivamente fatto in ordine alla acquisizione di tale memoria, dalla difesa la quale ha, a sua volta, depositato una prima memoria e poi ancora memorie aggiuntive. 3. Tutti i motivi ulteriori afferenti alla valutazione delle prove, sono assorbiti in ragione della fondatezza delle doglianze con le quali la difesa si duole della mancata rinnovazione di prove dichiarative decisive (quarto motivo di ricorso e deduzioni oggetto della memoria contenente motivi nuovi). 3.1. Come si è rilevato sopra, il giudizio di revisione è stato instaurato in seguito alla pronunzia della Corte EDU che, con sentenza del 29 giugno 2017, ha dichiarato che nel giudizio svoltosi a carico di [OSCURATO:PERSONA] vi era stata una violazione dell'art. 6 §1 della Convenzione.In particolare, la Corte europea ha ritenuto che il fatto che la Corte d'appello di Palermo "non abbia proceduto ad una nuova audizione di X, Y e/o di altri testimoni prima di annullare il verdetto di assoluzione di cui il ricorrente aveva beneficiato in primo grado abbia pregiudicato l'esito del processo" (pag. 11 della sentenza Corte EDU). Ne deriva che nel giudizio di revisione si sarebbe dovuto procedere alla rinnovazione di tutte le prove dichiarative "decisive", oggetto di diverso apprezzamento da parte dei giudici che hanno riformato la sentenza assolutoria. Va, in proposito, evidenziato che nella specie i presupposti della revisione della sentenza irrevocabile trovano fondamento nella sentenza n. 113 del 2011 della Corte costituzionale, che, dichiarando la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 630 cod. proc. pen., ha introdotto un aggiuntivo caso di revisione "quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo". Ne deriva che la ratio dell'intervento additivo risiede proprio nell'esigenza di conformazione ad una sentenza vincolante per lo Stato, in quanto - come nella specie- il ricorrente sia stato parte del giudizio dinanzi alla Corte EDU. 3.2. Nella sentenza impugnata, la Corte di appello, dopo aver premesso che "la sentenza della Corte EDU non può avere l'effetto di annullare la sentenza di condanna né di rendere inutilizzabile gli atti acquisiti nel corso del giudizio di merito nel quale ha evidenziato l'avvenuta violazione dell'art. 6 della Convenzione EDU", ha ritenuto sufficiente la parziale rinnovazione delle prove dichiarative, per così "prendere le mosse dalle prove già acquisite e diverse da quelle che, in base al disposto della decisione della Corte EDU e poi delle specifiche richieste formulate nell'istanza di revisione, sono state integralmente rinnovate con la nuova audizione dei testi e dei dichiaranti" (pag. 18 della sentenza impugnata). Sennonché, non può essere trascurato che costituisce principio consolidato, anche a seguito dell'introduzione del comma 3-bis dell'articolo 603 cod. proc. pen., quello per cui il giudice di appello, investito dell'impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, con cui si adduca una erronea valutazione di prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata senza aver proceduto, secondo l'interpretazione della stessa Corte europea dei diritti dell'uomo, a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo e che siano state ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio. Come è noto, nella giurisprudenza di questa Corte, il solco interpretativo in materia è stato tracciato dalla Sezioni Unite Dasgupta: "la previsione contenuta nell'art.6, par.3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU - che costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne - implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado" (Sez. U, Sentenza n. 27620 del 28/04/2016, Rv. 267487). D'altronde, la pronuncia [OSCURATO:PERSONA] c. Italia è stata emessa sulla scia di un univoco orientamento della Corte europea dei diritti umani, derivante da una pluralità di sentenze, che sono state menzionate nella citata sentenza delle Sezioni unite Dasgupta, nonché in quella successiva n. 18620 del 19/1/2017, Patalano (Rv. 269785 e Rv 269787; di veda anche Sez. U. sentenza n. 14800 del 21/12/2017, Troise, Rv. 272430). Nel caso in esame, dunque, la Corte territoriale non si è attenuta ai principi affermati nella sentenza della Corte europea, nonché a quelli sopra richiamati che costituiscono ormai orientamento interpretativo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, giacché si è limitata a riassumere esclusivamente le fonti dichiarative ritenute inattendibili dal Tribunale di Sciacca, omettendo di rinnovare, oltre che di menzionare e valutare, l'esame di alcuni dei testimoni e periti, le cui dichiarazioni sono state utilizzate dalla sentenza di primo grado al fine di corroborare il giudizio di inattendibilità formulato in ordine alle altre prove dichiarative. 3.3. Va inoltre evidenziato che la difesa, nella memoria contenente i motivi nuovi, ha assolto all'onere di indicare in maniera specifica quali sono le prove decisive che non sono state oggetto di rinnovazione dinanzi alla Corte territoriale e che, comunque, sono state anche trascurate nel giudizio che ha portato al rigetto della richiesta di revisione. 4. Alla luce di quanto su esposto la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Catania, perché proceda a nuovo giudizio attenendosi ai principi sopra enunciati. PQM annulla la sentenza impugnata con rinv
Sentenza Cassazione n. 09389/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris