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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 aprile 2021

Cassazione n. 46731/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod.proc.pen., ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP in sede per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen., consistito nella partecipazione al clan camorristico Amato-Pagano, in particolare all'articolazione territoriale operante in Melito di Napoli.

Il Tribunale, preliminarmente, riteneva infondata la questione sollevata dalla difesa con riguardo alla mancata messa a disposizione da parte del pubblico ministero delle copie dei file audio concernenti le captazioni interessanti l'indagato, oggetto di richieste formulate il 28 e 29 giugno 2021; rilevava infatti che la segreteria del pubblico ministero aveva trasmesso la comunicazione via mali delle ore 15.21 del 6.07.2021, diretta al difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], informante che i supporti richiesti erano disponibili per il ritiro presso la stessa.

Il Tribunale riassumeva la genesi e i contenuti delle indagini che avevano condotto ad accertare l'esistenza e la perdurante operatività del clan [OSCURATO:PERSONA], capace di esercitare un capillare controllo del territorio di insediamento, con riguardo prevalentemente alle piazze di spaccio e al settore delle estorsioni; quanto alla posizione dell'odierno indagato, pacificamente noto nell'ambiente criminale come Nando o Nanduccio (anche se talora chiamato Ferdinando), cognato di uno dei capi storici del clan, [OSCURATO:PERSONA], di cui aveva sposato una sorella, il Tribunale dava atto che la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], detto Sasamen, all'associazione camorristica, anche in epoca successiva all'arresto e alla condanna per il medesimo titolo di reato con sentenza irrevocabile dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e alla scarcerazione del 26.12.2016, trovava grave riscontro indiziario in una serie convergente di elementi costituiti dalle chiamate in correità provenienti da due diverse fonti, e cioè [OSCURATO:PERSONA], detto Sasà il bulgaro, e [OSCURATO:PERSONA], nonché dagli esiti delle investigazioni di p.g. e delle captazioni eseguite anche nell'ambito di procedimenti collegati.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA], factotum del capoclan [OSCURATO:PERSONA] e in strettissimo contatto coi vertici del sodalizio fin dal 2006, già condannato per la relativa partecipazione associativa e la cui collaborazione con la giustizia, iniziata nel 2019, aveva ricevuto un vaglio di attendibilità mediante il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 416 bis.1 comma 3 cod.pen., negli interrogatori del 19.09.2019 e 9.01.2020 aveva indicato il Miirolo, da lui riconosciuto in fotografia, come soggetto collocato al vertice del clan del quale teneva i conti, in qualità di stretto collaboratore di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione del sodalizio e di persona deputata a corrispondere gli stipendi agli affiliati di Mugnano, a coordinare l'attività estorsiva e ad occuparsi del narcotraffico, avvalendosi di un uomo di fiducia noto come Batman, individuato in [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, negli interrogatori del 27.03.2019 e 31.05.2019, aveva dichiarato di aver custodito i soldi della cocaina per conto, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] detto Sasamen (oggetto di contestuale riconoscimento fotografico), il quale provvedeva a ritirarli da lui ed era uno dei vertici del sodalizio nel periodo in cui il Liguori era detenuto.

Il Tribunale rilevava che i dichiaranti avevano attribuito all'indagato il medesimo ruolo (in particolare di cassiere) all'interno del clan e ne collocavano l'attività nello stesso periodo compreso tra la scarcerazione del 2016 e l'assunzione del controllo del sodalizio da parte del Liguori; anche il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], cognato di [OSCURATO:PERSONA], aveva indicato nel Murolo colui che "chiudeva" i conti del clan in materia di droga ed estorsioni; valutava perciò positivamente l'attendibilità dei propalanti, rilevando che la mancata concessione dell'attenuante della collaborazione al Vanacore era dipesa solo dall'assenza di speciale rilevanza delle sue dichiarazioni nel procedimento in cui era stato giudicato e dalla sua mancata adesione a un programma collaborativo, pur avendo egli manifestato nell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la volontà di distaccarsi completamente dall'ambiente criminale.

Il Tribunale replicava alle deduzioni difensive volte a porre in dubbio l'attendibilità delle chiamate in correità, l'individuazione nell'odierno indagato del soggetto indicato dai propalanti e la spontaneità del relativo riconoscimento, rilevando che i contenuti dichiarativi trovavano ulteriore riscontro nei risultati oggettivi delle captazioni ambientali, in particolare nei colloqui intercorsi il 2.03.2019 tra Vanacore e [OSCURATO:PERSONA], 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] tra due esponenti di rilievo del clan come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra Vanacore e la sua compagna, confermativi del ruolo di vertice rivestito dal Murolo, dell'attualità di tale ruolo perché contestuale all'ascesa a capoclan di [OSCURATO:PERSONA], collocabile nel 2017, della sua veste di custode dei proventi del narcotraffico, dell'indicazione di Batman (cioè il Docile) come suo uomo di fiducia.

Sulla scorta di tali elementi, il Tribunale riteneva operante la duplice presunzione normativa di attualità delle esigenze cautelari, essendosi la condotta associativa protratta almeno fino al marzo 2019, e di adeguatezza della massima misura coercitiva.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame risultano proposti, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], due ricorsi per cassazione a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e un ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], i cui motivi sono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 co. 1 disp.att.cod.proc.pen.2.1.

Il primo ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], recante la data del [OSCURATO:DATA_NASCITA], deduce, con unico motivo, violazione degli artt. 268, 293, 178 cod.proc.pen., con riguardo al mancato rilascio di copia su supporto digitale/informatico delle intercettazioni e alla conseguente violazione del diritto di difesa, nonché assenza di motivazione dell'ordinanza impugnata, di cui chiede l'annullamento.

Il ricorrente rileva che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che il difensore avesse avuto conoscenza della mail ordinaria inoltrata dalla segreteria del pubblico ministero procedente il 6.07.2021, che non era stata indirizzata al recapito di posta certificata del difensore ma all'indirizzo privato del medesimo, al quale la comunicazione non era pervenuta; il difensore era venuto a conoscenza dell'invio della mail solo a seguito di accesso alla cancelleria del riesame per chiedere copia della nota depositata dall'organo inquirente; l'inidoneità del mezzo di comunicazione utilizzato non aveva garantito la conoscenza dell'atto, con violazione del diritto di difesa, tanto più che una mail ordinaria non assicurava la certezza della sua provenienza e il Tribunale non aveva motivato le ragioni della ritenuta conoscenza da parte del difensore; gli esiti delle captazioni erano stati indicati quali elementi fondanti del convincimento del giudice che aveva applicato la misura cautelare, con conseguente diritto della difesa di accedere ai file audio delle conversazioni registrate e di verificarne, in sede di riesame, la corrispondenza alle trascrizioni sommarie effettuate dalla p.g., a pena di inutilizzabilità in sede cautelare delle stesse; per effetto del denegato tempestivo accesso alle registrazioni foniche si era dunque prodotta una nullità, a regime intermedio, ex art. 178 comma 1 lett. c) del codice di rito, che era stata ritualmente eccepita in sede di riesame ed era idonea a inficiare la validità dell'ordinanza confermativa della misura sotto il profilo della ritenuta utilizzabilità dei risultati delle captazioni.

2.2. Il secondo ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], recante la data del [OSCURATO:DATA_NASCITA], oltre a riproporre negli stessi termini il motivo appena riassunto, deduce una seconda ragione di doglianza, con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 416 bis cod.pen., con riguardo alla ritenuta partecipazione del Murolo all'associazione di stampo camorristico dopo la scarcerazione del 26.12.2016, all'assenza di riscontri e alla mancanza di attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori Sabev e Vanacore.

Secondo il ricorrente, il Vanacore si era limitato ad attribuire al Murolo il compito di ritirare il denaro provento della vendita di cocaina, ma non gli aveva attribuito il ruolo di cassiere del clan o di incaricato del pagamento degli stipendi, o comunque una condotta riconducibile a quella partecipativa richiesta dall'art. 416 bis cod.pen., così che le relative dichiarazioni non erano idonee a riscontrare sul punto quelle del Sabev; le propalazioni dei due collaboranti non convergevano neppure sull'organigramma del clan, che, secondo il Vanacore, dopo gli arresti prima di [OSCURATO:PERSONA] e poi di [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato retto dal Liguori e dal Murolo, nonostante a quest'ultimo non fosse stato contestato un ruolo apicale; le dichiarazioni del Vanacore, provenienti da un soggetto estraneo al sistema, che perciò non poteva conoscerne le dinamiche interne e non aveva rapporti diretti col Murolo, dovevano ritenersi intrinsecamente inattendibili; anche [OSCURATO:PERSONA] non era stato attinto da elementi dimostrativi della sua attuale partecipazione al clan, con la conseguenza che le confidenze da lui effettuate al Vanacore in una delle conversazioni intercettate, oltre a non chiarire a quale soggetto facessero riferimento (se al Liguori o altri), nulla di attendibile potevano apportare sul ruolo del Murolo, in particolare sul suo atteggiamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che era risultato essere debitore personale del Liguori, unico soggetto portatore perciò di ragioni di rancore nei suoi confronti; le intercettazioni erano altresì inidonee a riscontrare le propalazioni del Sabev, in quanto le affermazioni di [OSCURATO:PERSONA] sul ruolo di referente del Liguori assunto dal Murolo facevano riferimento a un'epoca antecedente la scarcerazione dell'indagato, connotata dalla comune appartenenza dei due soggetti al clan Amato-Pagano e coperta da giudicato; non vi era inoltre coincidenza di contenuti tra i verbali della collaborazione integrale del Vanacore e le sue dichiarazioni riassuntive, riportate nella richiesta del pubblico ministero, in quanto dalle prime non risultava che il collaborante avesse indicato nel Murolo il soggetto che si recava a casa sua a ritirare il denaro ricavato dalla vendita della cocaina o che scambiava messaggi col Cangiano; l'inaffidabilità del Vanacore trovava riscontro nel mancato riconoscimento, in sede di condanna, delle attenuanti generiche, sul presupposto dell'assenza di un suo contributo concreto, effettivo e determinante all'attività investigativa e della sua negazione di far parte del clan; quanto al Sabev, la credibilità delle sue propalazioni era inficiata dal fatto che le stesse erano state rese cinque mesi dopo l'arresto e la conoscenza dei dati investigativi contenuti nell'ordinanza di custodia, nonché dal ruolo di semplice "bonificatore" addetto alla ricerca e alla rilevazione delle microspie, incompatibile con l'allegata conoscenza delle vicende interne del clan, dal quale Sabev era uscito prima della scarcerazione del Murolo; né il collaboratore aveva affermato di aver partecipato a riunioni associative in cui avrebbe potuto incontrare l'indagato, limitandosi perciò a riferire solo quanto appreso per sentito dire; l'allegato ruolo di uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] era infine contraddetto dal fatto che questi lo aveva tenuto all'oscuro dei suoi affari illeciti.

2.3. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con tre motivi che possono essere enunciati congiuntamente stante la loro sostanziale sovrapponibilità, violazione degli artt. 309, commi 5 e 8, e 291 comma 1 cod.proc.pen., violazione degli artt. 192 e segg. del codice di rito e carenza/apparenza, nonché manifesta illogicità della motivazione, con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, violazione dell'art. 125 comma 3 cod.proc.pen. e vizio di motivazione sotto il profilo dell'omessa risposta alle argomentazioni svolte nella memoria difensiva depositata in sede di riesame.

Il ricorrente censura il valore dimostrativo attribuito dall'ordinanza impugnata alle propalazioni dei collaboratori, rimaste prive di riscontri, senza esaminare le perplessità manifestate nella memoria difensiva; il Tribunale si era limitato a ripercorrere gli elementi indicati dal GIP senza procedere ad alcun vaglio critico, nonostante l'assenza di convergenza degli apporti dichiarativi, aventi ad oggetto fatti diversi tra loro, valorizzando esclusivamente gli elementi riferiti da Sabev e da Vanacore, disattendendo ogni altro dato acquisito; il racconto dei collaboranti, oltre che manchevole di riscontri individualizzanti, era generico, posto anche che Vanacore non era idoneo a riscontrare Sabev sulla partecipazione di Murolo all'associazione perché non si trattava di un collaboratore, ma di un imputato di reato connesso che aveva reso dichiarazioni eteroaccusatorie solo per alleggerire la propria posizione, mentre Sabev a sua volta si era limitato a riferire notizie de relato apprese da fonte anonima o dagli stessi indagati, essendosi allontanato dal clan Amato-Pagano, per sua stessa ammissione, dal 2017, in concomitanza con la scarcerazione di Murolo avvenuta il 26.12.2016, così da non poter riferire che fatti pregressi coperti da giudicato; Vanacore, in particolare, aveva narrato solo di riunioni alle quali non aveva partecipato e di incontri ai quali non aveva assistito, definendosi depositario di somme di denaro nonostante fosse ritenuto un informatore di polizia, e dunque soggetto poco affidabile; né il collaboratore aveva fatto il nome dell'indagato, che gli era stato suggerito dal pubblico ministero; anche le conversazioni intercettate tra terzi soggetti erano prive di efficacia dimostrativa, non essendone chiaro il contenuto né se gli interlocutori avessero fatto riferimento al Murolo.

Secondo il ricorrente, dagli stessi elementi raccolti emergeva la totale estraneità dell'indagato a contesti di natura associativa, essendo il Murolo detenuto in regime di alta sicurezza durante la maggior parte delle indagini ed essendo altri e diversi i soggetti indicati col soprannome "Nando"; l'unico elemento indiziario a carico era costituito in realtà dalla precedente condanna per il reato associativo; né le dichiarazioni dei collaboratori rispondevano ai criteri indicati dalla giurisprudenza (e richiamati nel ricorso) per la loro validazione e riscontro, che esigevano la specificità della chiamata e la valenza individualizzante ed esterna dei riscontri, così da non poter assumere idonea valenza indiziaria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo dei motivi di ricorso proposti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di 5 [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

Dagli atti trasmessi dal giudice a quo risulta per tabulas che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], con istanze indirizzate per via telematica al pubblico ministero procedente, aveva chiesto, in qualità di difensore del coindagato [OSCURATO:PERSONA], copia su supporto elettronico (tra le altre) delle quattro conversazioni, oggetto di captazione, di interesse del Murolo; l'istanza, redatta su carta intestata dello "[OSCURATO:PERSONA]", riporta e indica in calce, oltre all'indirizzo fisico dello studio, tre recapiti di posta elettronica, tra i quali figura anche quello (avv.luigisenese(agmail.com ) al quale il ricorrente deduce essere stata inviata la mail di risposta inoltrata il 6.07.2021 dalla segreteria del pubblico ministero, ciò che di per sé contraddice ed esclude l'allegata inidoneità della relativa casella di posta elettronica a ricevere la comunicazione dei dati richiesti e a consentirne la tempestiva conoscibilità da parte della difesa del Murolo.

A fronte del dato, oggettivo e incontrovertibile, della messa a disposizione dei file audio richiesti, mediante la comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica sopra indicato, il ricorrente era tenuto ad attivarsi per prendere tempestiva conoscenza dei relativi contenuti, senza che un'eventuale sua inerzia al riguardo possa costituire fonte di alcuna nullità o inutilizzabilità processuale delle captazioni sotto il profilo di una - inesistente - violazione del diritto di difesa.

Correttamente, pertanto, l'ordinanza impugnata ha ritenuto priva di fondamento l'eccezione sollevata dalla difesa con riguardo alla mancata messa a disposizione dei file audio, che è stata riproposta negli stessi - infondati - termini come motivo di ricorso per cassazione.

Deve aggiungersi, per scrupolo di motivazione, che in tema di misure cautelari personali questa Corte ha ripetutamente affermato il principio per cui è onere del difensore informarsi dell'eventuale accoglimento o rigetto ovvero del mancato esame dell'istanza con cui egli ha chiesto di accedere alle registrazioni delle conversazioni utilizzate per l'adozione della misura, con la conseguenza che il difensore non può limitarsi a rappresentare di aver fatto richiesta dei relativi supporti informatici, senza dimostrare di essersi attivato per prendere cognizione della sorte dell'istanza da lui formulata (Sez. 6 n. 38673 del 7/10/2011, Rv. 250848; Sez. 6 n. 29848 del 24/04/2012, Rv. 253252; Sez. 1 n. 7340 del 6/12/2016, dep. 2017, Farina, non massimata); grava in ogni caso sulla difesa l'onere di provare l'omesso o ritardato rilascio della documentazione richiesta (Sez. 2 n. 51935 del 28/09/2018, Rv. 275065), non sussistendo un obbligo dell'ufficio del pubblico ministero di recapitarla al richiedente, né di dare avviso al difensore della disponibilità del materiale richiesto (Sez. 5 n. 33874 del 5/07/2021, Rv. 281770).

Sul punto, il ricorrente neppure ha allegato di essersi attivato tempestivamente( 6 k( presso la segreteria del pubblico ministero per conoscere l'esito della richiesta da lui formulata, limitandosi a dedurre un inconferente difetto di conoscenza della risposta inoltrata dalla segreteria il 6.07.2021.

Va infine rilevato che il motivo presenta altresì un profilo di aspecificità, tale da renderlo ulteriormente infondato fino a rasentare l'inammissibilità, nella misura in cui non si confronta adeguatamente col tema decisivo dell'idoneità della ipotizzata inutilizzabilità, nei riguardi del Murolo, dei risultati dell'attività di captazione a scardinare la tenuta logica della motivazione dell'ordinanza impugnata, con riguardo all'autosufficienza delle convergenti chiamate in reità effettuate a carico dell'indagato dal Sabev e dal Vanacore ad integrare il grave quadro indiziario legittimante l'applicazione della misura cautelare; allorché, infatti, il ricorso per cassazione lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo deve illustrare, .a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella (in tesi) inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6 n. 18764 del 5/02/2014, Rv. 259452).

2. Il secondo motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e i motivi di doglianza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che possono essere esaminati congiuntamente stante la sovrapponibilità dei relativi contenuti, sono nel loro complesso inammissibili, in quanto, pur denunciando formalmente inosservanze di legge e vizi di motivazione dell'ordinanza gravata, sono diretti in realtà - come emerge pianamente dal dato testuale - a censurare il merito della valutazione compiuta dal Tribunale del riesame sulla ritenuta capacità delle propalazioni accusatorie dei collaboranti Sabev e Vanacore, e degli ulteriori elementi di riscontro tratti dalle conversazioni intercettate e dalle indagini di p.g., ad integrare un quadro indiziario grave e concludente in ordine alla perdurante partecipazione associativa del Murolo al clan Amato-Pagano anche in epoca successiva al giudicato di condanna formatosi a suo carico per il medesimo titolo di reato e alla scarcerazione del 26.12.2016; i motivi si limitano dunque a sollecitare una rilettura dello spessore degli indizi di colpevolezza che non è deducibile in sede di legittimità.

Costituisce orientamento consolidato di questa Corte che l'impugnazione di legittimità avverso le ordinanze emesse dal tribunale del riesame in materia di misure cautelari personali è proponibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento gravato, secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che mirano a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione degli elementi indiziari esaminati dal giudice di merito e da questi ritenuti idonei a integrare un compendio Munito della gravità richiesta dall'art. 273 comma 1 cod.proc.pen. (Sez. 2 n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628; Sez. 4 n. 18795 del 2/03/2017, Rv. 269884; Sez. 6 n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 252178; Sez. 5 n. 46124 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 241997).

L'apprezzamento della concludenza probatoria degli indizi è riservato in via esclusiva al giudice del merito cautelare, mentre alla Corte di cassazione spetta soltanto di verificare, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, la congruenza logica e l'adeguatezza della motivazione sul punto (Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976; Sez. 4 n. 26992 del 29/05/2013, Rv. 255460), senza alcun potere di revisionare le circostanze fattuali della vicenda indagata e il peso degli indizi che il GIP e il Tribunale del riesame hanno ritenuto idonei a supportare l'applicazione della misura coercitiva.

Il controllo demandato alla Corte di legittimità è perciò circoscritto alla verifica che il provvedimento del tribunale del riesame contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative, che hanno determinato l'applicazione della misura cautelare, e non sia inficiato da errori di diritto o da illogicità evidenti dal punto di vista della congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, che - in relazione alla natura incidentale del procedimento de libettate - è preordinato a un giudizio prognostico in termini di qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato, e non all'acquisizione della certezza processuale della sua responsabilità, che è riservata al successivo giudizio di merito (Sez. 5 n. 50996 del 14/10/2014, Rv. 264213; Sez. 1 n. 19517 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 247206).

Ai suddetti criteri risponde puntualmente l'ordinanza impugnata, connotata da un'ampia, articolata e coerente motivazione, che ha fatto esatta applicazione del principio di diritto per cui i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273, commi 1 e 1-bis, cod.proc.pen. possono fondarsi sulle propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, coindagati del medesimo reato, la cui chiamata in reità, soggetta anche in sede cautelare ai criteri di valutazione stabiliti dall'art. 192 comma 3 del codice di rito, oltre a soddisfare i requisiti di credibilità soggettiva e di attendibilità intrinseca propri della prova dichiarativa, risulti corroborata da riscontri estrinseci di natura individualizzante, capaci di assumere idoneità dimostrativa in ordine alla condotta attribuita al soggetto chiamato, che possono essere costituiti anche dalla convergente propalazione di altro collaborante (Sez. 1 n. 16792 del 9/04/2010, Rv. 246948).

La motivazione del Tribunale, che si salda a quella dell'ordinanza genetica, ha proceduto a un riesame approfondito e dettagliato, nei termini sopra riassunti in sede di esposizione del fatto, della tenuta dimostrativa del quadro indiziario emergente a carico del ricorrente dalle propalazioni del Sabev e del Vanacore, provenienti da fonti autonome, intranee - entrambe - al sodalizio camorristico partecipato dal Murolo, che hanno riferito fatti e circostanze a loro diretta conoscenza apprese in costanza della comune militanza associativa, la cui affidabilità è stata vagliata e ritenuta all'esito di un confronto puntuale con le censure difensive, in specie valorizzando il ruolo del Sabev di factotum del capoclan [OSCURATO:PERSONA] e dando ragione dell'inidoneità della negata concessione al Vanacore dell'attenuante di cui all'art. 416 bis.1 terzo comma cod.pen. - spiegabile con l'atteggiamento processuale tenuto dal propalante nel giudizio a suo carico - a depotenziarne l'apporto dichiarativo.

In particolare, la motivazione risulta rispettosa del principio secondo cui la convergenza di una pluralità di dichiarazioni collaborative in merito all'appartenenza di un soggetto a un'associazione di stampo mafioso è idonea a costituire un compendio indiziario connotato dalla gravità necessaria all'emissione di una misura cautelare personale allorché a siffatta indicazione si accompagni la descrizione di specifici fatti o comportamenti dell'accusato significativi di un suo consapevole apporto al perseguimento degli interessi del sodalizio criminoso (Sez. 1 n. 4087 del 6/02/2018, dep. 2019, Rv. 275164), che sono stati puntualmente individuati dal Tribunale nel ruolo - conformemente attribuito al Murolo da entrambi i collaboranti - di cassiere del clan, destinatario del denaro ricavato dalle cessioni di cocaina (a lui consegnato direttamente dal Vanacore) e incaricato di tenere i conti del sodalizio, anche provvedendo a corrispondere gli stipendi agli affiliati.

L'ordinanza impugnata ha dato conto, in modo adeguato, della collocazione temporale delle condotte sopra descritte, attribuite al Murolo dai collaboranti, in un'epoca successiva alla sua scarcerazione (non coperta, perciò, dal precedente giudicato), perché riferite al periodo in cui la reggenza del clan era stata assunta da [OSCURATO:PERSONA], dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] nel 2017, secondo un dato corroborato dai contenuti di una serie di conversazioni ambientali intercettate tra soggetti appartenenti al clan nel periodo compreso tra l'agosto del 2018 e i primi mesi del 2019, l'interpretazione del cui significato - frutto di una lettura logica e coerente alle complessive acquisizioni processuali - costituisce una questione di fatto che si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715) e non può essere rimessa in discussione dalla lettura alternativa prospettata dal ricorrente.

Il Tribunale si è confrontato pertanto con i contenuti essenziali delle censure mosse dalla difesa del ricorrente alla ricostruzione accusatoria, ritenendole infondate all'esito di un percorso argomentativo logico e coerente; e ha così assolto il compito demandato al giudice del riesame di verificare e rivalutare criticamente la sussistenza dei presupposti che legittimano l'applicazione della misura coercitiva, senza con ciò essere tenuto a confutare nel dettaglio ogni singola deduzione difensiva, potendo legittimamente limitarsi a dare conto, nell'ambito di un apprezzamento complessivo delle risultanze d'indagine, degli elementi rilevanti e ritenuti essenziali ai fini della decisione; l'obbligo motivazionale resta infatti circoscritto alla disamina delle allegazioni difensive munite di rilievo concludente che si pongano in oggettivo contrasto con gli elementi accusatori, senza alcun dovere di confrontarsi con le deduzioni che - come nel caso in esame - siano invece dirette a proporre ricostruzioni alternative della vicenda o a contrastare il potere selettivo degli elementi indiziari posti a fondamento della decisione cautelare (Sez. 1 n. 8236 del 16/11/2018, dep. 2019, Rv. 275053, Sez. 6 n. 3742 del 9/01/2013, Rv. 254216; Sez. 2 n. 13500 del 13/03/2008, Rv. 239760).

Sotto tale profilo, si rivela manifestamente infondato il vizio di motivazione dedotto nel ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] con riguardo all'assenza di una specifica risposta del Tribunale alla memoria prodotta dalla difesa in sede di riesame, dovendosi escludere la sussistenza di un'omessa valutazione della memoria quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto eventualmente silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, perché logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata„ salvo il caso - nemmeno prospettato dal ricorrente - dell'introduzione di questioni nuove su un tema potenzialmente decisivo (sez. 5 n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Rv. 280670).

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve in definitiva essere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod.proc.pen., ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP in sede per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen., consistito nella partecipazione al clan camorristico Amato-Pagano, in particolare all'articolazione territoriale operante in Melito di Napoli. Il Tribunale, preliminarmente, riteneva infondata la questione sollevata dalla difesa con riguardo alla mancata messa a disposizione da parte del pubblico ministero delle copie dei file audio concernenti le captazioni interessanti l'indagato, oggetto di richieste formulate il 28 e 29 giugno 2021; rilevava infatti che la segreteria del pubblico ministero aveva trasmesso la comunicazione via mali delle ore 15.21 del 6.07.2021, diretta al difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], informante che i supporti richiesti erano disponibili per il ritiro presso la stessa. Il Tribunale riassumeva la genesi e i contenuti delle indagini che avevano condotto ad accertare l'esistenza e la perdurante operatività del clan [OSCURATO:PERSONA], capace di esercitare un capillare controllo del territorio di insediamento, con riguardo prevalentemente alle piazze di spaccio e al settore delle estorsioni; quanto alla posizione dell'odierno indagato, pacificamente noto nell'ambiente criminale come Nando o Nanduccio (anche se talora chiamato Ferdinando), cognato di uno dei capi storici del clan, [OSCURATO:PERSONA], di cui aveva sposato una sorella, il Tribunale dava atto che la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], detto Sasamen, all'associazione camorristica, anche in epoca successiva all'arresto e alla condanna per il medesimo titolo di reato con sentenza irrevocabile dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e alla scarcerazione del 26.12.2016, trovava grave riscontro indiziario in una serie convergente di elementi costituiti dalle chiamate in correità provenienti da due diverse fonti, e cioè [OSCURATO:PERSONA], detto Sasà il bulgaro, e [OSCURATO:PERSONA], nonché dagli esiti delle investigazioni di p.g. e delle captazioni eseguite anche nell'ambito di procedimenti collegati. In particolare, [OSCURATO:PERSONA], factotum del capoclan [OSCURATO:PERSONA] e in strettissimo contatto coi vertici del sodalizio fin dal 2006, già condannato per la relativa partecipazione associativa e la cui collaborazione con la giustizia, iniziata nel 2019, aveva ricevuto un vaglio di attendibilità mediante il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 416 bis.1 comma 3 cod.pen., negli interrogatori del 19.09.2019 e 9.01.2020 aveva indicato il Miirolo, da lui riconosciuto in fotografia, come soggetto collocato al vertice del clan del quale teneva i conti, in qualità di stretto collaboratore di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione del sodalizio e di persona deputata a corrispondere gli stipendi agli affiliati di Mugnano, a coordinare l'attività estorsiva e ad occuparsi del narcotraffico, avvalendosi di un uomo di fiducia noto come Batman, individuato in [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, negli interrogatori del 27.03.2019 e 31.05.2019, aveva dichiarato di aver custodito i soldi della cocaina per conto, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] detto Sasamen (oggetto di contestuale riconoscimento fotografico), il quale provvedeva a ritirarli da lui ed era uno dei vertici del sodalizio nel periodo in cui il Liguori era detenuto. Il Tribunale rilevava che i dichiaranti avevano attribuito all'indagato il medesimo ruolo (in particolare di cassiere) all'interno del clan e ne collocavano l'attività nello stesso periodo compreso tra la scarcerazione del 2016 e l'assunzione del controllo del sodalizio da parte del Liguori; anche il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], cognato di [OSCURATO:PERSONA], aveva indicato nel Murolo colui che "chiudeva" i conti del clan in materia di droga ed estorsioni; valutava perciò positivamente l'attendibilità dei propalanti, rilevando che la mancata concessione dell'attenuante della collaborazione al Vanacore era dipesa solo dall'assenza di speciale rilevanza delle sue dichiarazioni nel procedimento in cui era stato giudicato e dalla sua mancata adesione a un programma collaborativo, pur avendo egli manifestato nell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la volontà di distaccarsi completamente dall'ambiente criminale. Il Tribunale replicava alle deduzioni difensive volte a porre in dubbio l'attendibilità delle chiamate in correità, l'individuazione nell'odierno indagato del soggetto indicato dai propalanti e la spontaneità del relativo riconoscimento, rilevando che i contenuti dichiarativi trovavano ulteriore riscontro nei risultati oggettivi delle captazioni ambientali, in particolare nei colloqui intercorsi il 2.03.2019 tra Vanacore e [OSCURATO:PERSONA], 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] tra due esponenti di rilievo del clan come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra Vanacore e la sua compagna, confermativi del ruolo di vertice rivestito dal Murolo, dell'attualità di tale ruolo perché contestuale all'ascesa a capoclan di [OSCURATO:PERSONA], collocabile nel 2017, della sua veste di custode dei proventi del narcotraffico, dell'indicazione di Batman (cioè il Docile) come suo uomo di fiducia. Sulla scorta di tali elementi, il Tribunale riteneva operante la duplice presunzione normativa di attualità delle esigenze cautelari, essendosi la condotta associativa protratta almeno fino al marzo 2019, e di adeguatezza della massima misura coercitiva. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame risultano proposti, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], due ricorsi per cassazione a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e un ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], i cui motivi sono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 co. 1 disp.att.cod.proc.pen.2.1. Il primo ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], recante la data del [OSCURATO:DATA_NASCITA], deduce, con unico motivo, violazione degli artt. 268, 293, 178 cod.proc.pen., con riguardo al mancato rilascio di copia su supporto digitale/informatico delle intercettazioni e alla conseguente violazione del diritto di difesa, nonché assenza di motivazione dell'ordinanza impugnata, di cui chiede l'annullamento. Il ricorrente rileva che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che il difensore avesse avuto conoscenza della mail ordinaria inoltrata dalla segreteria del pubblico ministero procedente il 6.07.2021, che non era stata indirizzata al recapito di posta certificata del difensore ma all'indirizzo privato del medesimo, al quale la comunicazione non era pervenuta; il difensore era venuto a conoscenza dell'invio della mail solo a seguito di accesso alla cancelleria del riesame per chiedere copia della nota depositata dall'organo inquirente; l'inidoneità del mezzo di comunicazione utilizzato non aveva garantito la conoscenza dell'atto, con violazione del diritto di difesa, tanto più che una mail ordinaria non assicurava la certezza della sua provenienza e il Tribunale non aveva motivato le ragioni della ritenuta conoscenza da parte del difensore; gli esiti delle captazioni erano stati indicati quali elementi fondanti del convincimento del giudice che aveva applicato la misura cautelare, con conseguente diritto della difesa di accedere ai file audio delle conversazioni registrate e di verificarne, in sede di riesame, la corrispondenza alle trascrizioni sommarie effettuate dalla p.g., a pena di inutilizzabilità in sede cautelare delle stesse; per effetto del denegato tempestivo accesso alle registrazioni foniche si era dunque prodotta una nullità, a regime intermedio, ex art. 178 comma 1 lett. c) del codice di rito, che era stata ritualmente eccepita in sede di riesame ed era idonea a inficiare la validità dell'ordinanza confermativa della misura sotto il profilo della ritenuta utilizzabilità dei risultati delle captazioni. 2.2. Il secondo ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], recante la data del [OSCURATO:DATA_NASCITA], oltre a riproporre negli stessi termini il motivo appena riassunto, deduce una seconda ragione di doglianza, con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 416 bis cod.pen., con riguardo alla ritenuta partecipazione del Murolo all'associazione di stampo camorristico dopo la scarcerazione del 26.12.2016, all'assenza di riscontri e alla mancanza di attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori Sabev e Vanacore. Secondo il ricorrente, il Vanacore si era limitato ad attribuire al Murolo il compito di ritirare il denaro provento della vendita di cocaina, ma non gli aveva attribuito il ruolo di cassiere del clan o di incaricato del pagamento degli stipendi, o comunque una condotta riconducibile a quella partecipativa richiesta dall'art. 416 bis cod.pen., così che le relative dichiarazioni non erano idonee a riscontrare sul punto quelle del Sabev; le propalazioni dei due collaboranti non convergevano neppure sull'organigramma del clan, che, secondo il Vanacore, dopo gli arresti prima di [OSCURATO:PERSONA] e poi di [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato retto dal Liguori e dal Murolo, nonostante a quest'ultimo non fosse stato contestato un ruolo apicale; le dichiarazioni del Vanacore, provenienti da un soggetto estraneo al sistema, che perciò non poteva conoscerne le dinamiche interne e non aveva rapporti diretti col Murolo, dovevano ritenersi intrinsecamente inattendibili; anche [OSCURATO:PERSONA] non era stato attinto da elementi dimostrativi della sua attuale partecipazione al clan, con la conseguenza che le confidenze da lui effettuate al Vanacore in una delle conversazioni intercettate, oltre a non chiarire a quale soggetto facessero riferimento (se al Liguori o altri), nulla di attendibile potevano apportare sul ruolo del Murolo, in particolare sul suo atteggiamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che era risultato essere debitore personale del Liguori, unico soggetto portatore perciò di ragioni di rancore nei suoi confronti; le intercettazioni erano altresì inidonee a riscontrare le propalazioni del Sabev, in quanto le affermazioni di [OSCURATO:PERSONA] sul ruolo di referente del Liguori assunto dal Murolo facevano riferimento a un'epoca antecedente la scarcerazione dell'indagato, connotata dalla comune appartenenza dei due soggetti al clan Amato-Pagano e coperta da giudicato; non vi era inoltre coincidenza di contenuti tra i verbali della collaborazione integrale del Vanacore e le sue dichiarazioni riassuntive, riportate nella richiesta del pubblico ministero, in quanto dalle prime non risultava che il collaborante avesse indicato nel Murolo il soggetto che si recava a casa sua a ritirare il denaro ricavato dalla vendita della cocaina o che scambiava messaggi col Cangiano; l'inaffidabilità del Vanacore trovava riscontro nel mancato riconoscimento, in sede di condanna, delle attenuanti generiche, sul presupposto dell'assenza di un suo contributo concreto, effettivo e determinante all'attività investigativa e della sua negazione di far parte del clan; quanto al Sabev, la credibilità delle sue propalazioni era inficiata dal fatto che le stesse erano state rese cinque mesi dopo l'arresto e la conoscenza dei dati investigativi contenuti nell'ordinanza di custodia, nonché dal ruolo di semplice "bonificatore" addetto alla ricerca e alla rilevazione delle microspie, incompatibile con l'allegata conoscenza delle vicende interne del clan, dal quale Sabev era uscito prima della scarcerazione del Murolo; né il collaboratore aveva affermato di aver partecipato a riunioni associative in cui avrebbe potuto incontrare l'indagato, limitandosi perciò a riferire solo quanto appreso per sentito dire; l'allegato ruolo di uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] era infine contraddetto dal fatto che questi lo aveva tenuto all'oscuro dei suoi affari illeciti. 2.3. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con tre motivi che possono essere enunciati congiuntamente stante la loro sostanziale sovrapponibilità, violazione degli artt. 309, commi 5 e 8, e 291 comma 1 cod.proc.pen., violazione degli artt. 192 e segg. del codice di rito e carenza/apparenza, nonché manifesta illogicità della motivazione, con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, violazione dell'art. 125 comma 3 cod.proc.pen. e vizio di motivazione sotto il profilo dell'omessa risposta alle argomentazioni svolte nella memoria difensiva depositata in sede di riesame. Il ricorrente censura il valore dimostrativo attribuito dall'ordinanza impugnata alle propalazioni dei collaboratori, rimaste prive di riscontri, senza esaminare le perplessità manifestate nella memoria difensiva; il Tribunale si era limitato a ripercorrere gli elementi indicati dal GIP senza procedere ad alcun vaglio critico, nonostante l'assenza di convergenza degli apporti dichiarativi, aventi ad oggetto fatti diversi tra loro, valorizzando esclusivamente gli elementi riferiti da Sabev e da Vanacore, disattendendo ogni altro dato acquisito; il racconto dei collaboranti, oltre che manchevole di riscontri individualizzanti, era generico, posto anche che Vanacore non era idoneo a riscontrare Sabev sulla partecipazione di Murolo all'associazione perché non si trattava di un collaboratore, ma di un imputato di reato connesso che aveva reso dichiarazioni eteroaccusatorie solo per alleggerire la propria posizione, mentre Sabev a sua volta si era limitato a riferire notizie de relato apprese da fonte anonima o dagli stessi indagati, essendosi allontanato dal clan Amato-Pagano, per sua stessa ammissione, dal 2017, in concomitanza con la scarcerazione di Murolo avvenuta il 26.12.2016, così da non poter riferire che fatti pregressi coperti da giudicato; Vanacore, in particolare, aveva narrato solo di riunioni alle quali non aveva partecipato e di incontri ai quali non aveva assistito, definendosi depositario di somme di denaro nonostante fosse ritenuto un informatore di polizia, e dunque soggetto poco affidabile; né il collaboratore aveva fatto il nome dell'indagato, che gli era stato suggerito dal pubblico ministero; anche le conversazioni intercettate tra terzi soggetti erano prive di efficacia dimostrativa, non essendone chiaro il contenuto né se gli interlocutori avessero fatto riferimento al Murolo. Secondo il ricorrente, dagli stessi elementi raccolti emergeva la totale estraneità dell'indagato a contesti di natura associativa, essendo il Murolo detenuto in regime di alta sicurezza durante la maggior parte delle indagini ed essendo altri e diversi i soggetti indicati col soprannome "Nando"; l'unico elemento indiziario a carico era costituito in realtà dalla precedente condanna per il reato associativo; né le dichiarazioni dei collaboratori rispondevano ai criteri indicati dalla giurisprudenza (e richiamati nel ricorso) per la loro validazione e riscontro, che esigevano la specificità della chiamata e la valenza individualizzante ed esterna dei riscontri, così da non poter assumere idonea valenza indiziaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo dei motivi di ricorso proposti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di 5 [OSCURATO:PERSONA] è infondato. Dagli atti trasmessi dal giudice a quo risulta per tabulas che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], con istanze indirizzate per via telematica al pubblico ministero procedente, aveva chiesto, in qualità di difensore del coindagato [OSCURATO:PERSONA], copia su supporto elettronico (tra le altre) delle quattro conversazioni, oggetto di captazione, di interesse del Murolo; l'istanza, redatta su carta intestata dello "[OSCURATO:PERSONA]", riporta e indica in calce, oltre all'indirizzo fisico dello studio, tre recapiti di posta elettronica, tra i quali figura anche quello (avv.luigisenese(agmail.com ) al quale il ricorrente deduce essere stata inviata la mail di risposta inoltrata il 6.07.2021 dalla segreteria del pubblico ministero, ciò che di per sé contraddice ed esclude l'allegata inidoneità della relativa casella di posta elettronica a ricevere la comunicazione dei dati richiesti e a consentirne la tempestiva conoscibilità da parte della difesa del Murolo. A fronte del dato, oggettivo e incontrovertibile, della messa a disposizione dei file audio richiesti, mediante la comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica sopra indicato, il ricorrente era tenuto ad attivarsi per prendere tempestiva conoscenza dei relativi contenuti, senza che un'eventuale sua inerzia al riguardo possa costituire fonte di alcuna nullità o inutilizzabilità processuale delle captazioni sotto il profilo di una - inesistente - violazione del diritto di difesa. Correttamente, pertanto, l'ordinanza impugnata ha ritenuto priva di fondamento l'eccezione sollevata dalla difesa con riguardo alla mancata messa a disposizione dei file audio, che è stata riproposta negli stessi - infondati - termini come motivo di ricorso per cassazione. Deve aggiungersi, per scrupolo di motivazione, che in tema di misure cautelari personali questa Corte ha ripetutamente affermato il principio per cui è onere del difensore informarsi dell'eventuale accoglimento o rigetto ovvero del mancato esame dell'istanza con cui egli ha chiesto di accedere alle registrazioni delle conversazioni utilizzate per l'adozione della misura, con la conseguenza che il difensore non può limitarsi a rappresentare di aver fatto richiesta dei relativi supporti informatici, senza dimostrare di essersi attivato per prendere cognizione della sorte dell'istanza da lui formulata (Sez. 6 n. 38673 del 7/10/2011, Rv. 250848; Sez. 6 n. 29848 del 24/04/2012, Rv. 253252; Sez. 1 n. 7340 del 6/12/2016, dep. 2017, Farina, non massimata); grava in ogni caso sulla difesa l'onere di provare l'omesso o ritardato rilascio della documentazione richiesta (Sez. 2 n. 51935 del 28/09/2018, Rv. 275065), non sussistendo un obbligo dell'ufficio del pubblico ministero di recapitarla al richiedente, né di dare avviso al difensore della disponibilità del materiale richiesto (Sez. 5 n. 33874 del 5/07/2021, Rv. 281770). Sul punto, il ricorrente neppure ha allegato di essersi attivato tempestivamente( 6 k( presso la segreteria del pubblico ministero per conoscere l'esito della richiesta da lui formulata, limitandosi a dedurre un inconferente difetto di conoscenza della risposta inoltrata dalla segreteria il 6.07.2021. Va infine rilevato che il motivo presenta altresì un profilo di aspecificità, tale da renderlo ulteriormente infondato fino a rasentare l'inammissibilità, nella misura in cui non si confronta adeguatamente col tema decisivo dell'idoneità della ipotizzata inutilizzabilità, nei riguardi del Murolo, dei risultati dell'attività di captazione a scardinare la tenuta logica della motivazione dell'ordinanza impugnata, con riguardo all'autosufficienza delle convergenti chiamate in reità effettuate a carico dell'indagato dal Sabev e dal Vanacore ad integrare il grave quadro indiziario legittimante l'applicazione della misura cautelare; allorché, infatti, il ricorso per cassazione lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo deve illustrare, .a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella (in tesi) inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6 n. 18764 del 5/02/2014, Rv. 259452). 2. Il secondo motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e i motivi di doglianza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che possono essere esaminati congiuntamente stante la sovrapponibilità dei relativi contenuti, sono nel loro complesso inammissibili, in quanto, pur denunciando formalmente inosservanze di legge e vizi di motivazione dell'ordinanza gravata, sono diretti in realtà - come emerge pianamente dal dato testuale - a censurare il merito della valutazione compiuta dal Tribunale del riesame sulla ritenuta capacità delle propalazioni accusatorie dei collaboranti Sabev e Vanacore, e degli ulteriori elementi di riscontro tratti dalle conversazioni intercettate e dalle indagini di p.g., ad integrare un quadro indiziario grave e concludente in ordine alla perdurante partecipazione associativa del Murolo al clan Amato-Pagano anche in epoca successiva al giudicato di condanna formatosi a suo carico per il medesimo titolo di reato e alla scarcerazione del 26.12.2016; i motivi si limitano dunque a sollecitare una rilettura dello spessore degli indizi di colpevolezza che non è deducibile in sede di legittimità. Costituisce orientamento consolidato di questa Corte che l'impugnazione di legittimità avverso le ordinanze emesse dal tribunale del riesame in materia di misure cautelari personali è proponibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento gravato, secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che mirano a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione degli elementi indiziari esaminati dal giudice di merito e da questi ritenuti idonei a integrare un compendio Munito della gravità richiesta dall'art. 273 comma 1 cod.proc.pen. (Sez. 2 n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628; Sez. 4 n. 18795 del 2/03/2017, Rv. 269884; Sez. 6 n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 252178; Sez. 5 n. 46124 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 241997). L'apprezzamento della concludenza probatoria degli indizi è riservato in via esclusiva al giudice del merito cautelare, mentre alla Corte di cassazione spetta soltanto di verificare, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, la congruenza logica e l'adeguatezza della motivazione sul punto (Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976; Sez. 4 n. 26992 del 29/05/2013, Rv. 255460), senza alcun potere di revisionare le circostanze fattuali della vicenda indagata e il peso degli indizi che il GIP e il Tribunale del riesame hanno ritenuto idonei a supportare l'applicazione della misura coercitiva. Il controllo demandato alla Corte di legittimità è perciò circoscritto alla verifica che il provvedimento del tribunale del riesame contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative, che hanno determinato l'applicazione della misura cautelare, e non sia inficiato da errori di diritto o da illogicità evidenti dal punto di vista della congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, che - in relazione alla natura incidentale del procedimento de libettate - è preordinato a un giudizio prognostico in termini di qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato, e non all'acquisizione della certezza processuale della sua responsabilità, che è riservata al successivo giudizio di merito (Sez. 5 n. 50996 del 14/10/2014, Rv. 264213; Sez. 1 n. 19517 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 247206). Ai suddetti criteri risponde puntualmente l'ordinanza impugnata, connotata da un'ampia, articolata e coerente motivazione, che ha fatto esatta applicazione del principio di diritto per cui i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273, commi 1 e 1-bis, cod.proc.pen. possono fondarsi sulle propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, coindagati del medesimo reato, la cui chiamata in reità, soggetta anche in sede cautelare ai criteri di valutazione stabiliti dall'art. 192 comma 3 del codice di rito, oltre a soddisfare i requisiti di credibilità soggettiva e di attendibilità intrinseca propri della prova dichiarativa, risulti corroborata da riscontri estrinseci di natura individualizzante, capaci di assumere idoneità dimostrativa in ordine alla condotta attribuita al soggetto chiamato, che possono essere costituiti anche dalla convergente propalazione di altro collaborante (Sez. 1 n. 16792 del 9/04/2010, Rv. 246948). La motivazione del Tribunale, che si salda a quella dell'ordinanza genetica, ha proceduto a un riesame approfondito e dettagliato, nei termini sopra riassunti in sede di esposizione del fatto, della tenuta dimostrativa del quadro indiziario emergente a carico del ricorrente dalle propalazioni del Sabev e del Vanacore, provenienti da fonti autonome, intranee - entrambe - al sodalizio camorristico partecipato dal Murolo, che hanno riferito fatti e circostanze a loro diretta conoscenza apprese in costanza della comune militanza associativa, la cui affidabilità è stata vagliata e ritenuta all'esito di un confronto puntuale con le censure difensive, in specie valorizzando il ruolo del Sabev di factotum del capoclan [OSCURATO:PERSONA] e dando ragione dell'inidoneità della negata concessione al Vanacore dell'attenuante di cui all'art. 416 bis.1 terzo comma cod.pen. - spiegabile con l'atteggiamento processuale tenuto dal propalante nel giudizio a suo carico - a depotenziarne l'apporto dichiarativo. In particolare, la motivazione risulta rispettosa del principio secondo cui la convergenza di una pluralità di dichiarazioni collaborative in merito all'appartenenza di un soggetto a un'associazione di stampo mafioso è idonea a costituire un compendio indiziario connotato dalla gravità necessaria all'emissione di una misura cautelare personale allorché a siffatta indicazione si accompagni la descrizione di specifici fatti o comportamenti dell'accusato significativi di un suo consapevole apporto al perseguimento degli interessi del sodalizio criminoso (Sez. 1 n. 4087 del 6/02/2018, dep. 2019, Rv. 275164), che sono stati puntualmente individuati dal Tribunale nel ruolo - conformemente attribuito al Murolo da entrambi i collaboranti - di cassiere del clan, destinatario del denaro ricavato dalle cessioni di cocaina (a lui consegnato direttamente dal Vanacore) e incaricato di tenere i conti del sodalizio, anche provvedendo a corrispondere gli stipendi agli affiliati. L'ordinanza impugnata ha dato conto, in modo adeguato, della collocazione temporale delle condotte sopra descritte, attribuite al Murolo dai collaboranti, in un'epoca successiva alla sua scarcerazione (non coperta, perciò, dal precedente giudicato), perché riferite al periodo in cui la reggenza del clan era stata assunta da [OSCURATO:PERSONA], dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] nel 2017, secondo un dato corroborato dai contenuti di una serie di conversazioni ambientali intercettate tra soggetti appartenenti al clan nel periodo compreso tra l'agosto del 2018 e i primi mesi del 2019, l'interpretazione del cui significato - frutto di una lettura logica e coerente alle complessive acquisizioni processuali - costituisce una questione di fatto che si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715) e non può essere rimessa in discussione dalla lettura alternativa prospettata dal ricorrente. Il Tribunale si è confrontato pertanto con i contenuti essenziali delle censure mosse dalla difesa del ricorrente alla ricostruzione accusatoria, ritenendole infondate all'esito di un percorso argomentativo logico e coerente; e ha così assolto il compito demandato al giudice del riesame di verificare e rivalutare criticamente la sussistenza dei presupposti che legittimano l'applicazione della misura coercitiva, senza con ciò essere tenuto a confutare nel dettaglio ogni singola deduzione difensiva, potendo legittimamente limitarsi a dare conto, nell'ambito di un apprezzamento complessivo delle risultanze d'indagine, degli elementi rilevanti e ritenuti essenziali ai fini della decisione; l'obbligo motivazionale resta infatti circoscritto alla disamina delle allegazioni difensive munite di rilievo concludente che si pongano in oggettivo contrasto con gli elementi accusatori, senza alcun dovere di confrontarsi con le deduzioni che - come nel caso in esame - siano invece dirette a proporre ricostruzioni alternative della vicenda o a contrastare il potere selettivo degli elementi indiziari posti a fondamento della decisione cautelare (Sez. 1 n. 8236 del 16/11/2018, dep. 2019, Rv. 275053, Sez. 6 n. 3742 del 9/01/2013, Rv. 254216; Sez. 2 n. 13500 del 13/03/2008, Rv. 239760). Sotto tale profilo, si rivela manifestamente infondato il vizio di motivazione dedotto nel ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] con riguardo all'assenza di una specifica risposta del Tribunale alla memoria prodotta dalla difesa in sede di riesame, dovendosi escludere la sussistenza di un'omessa valutazione della memoria quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto eventualmente silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, perché logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata„ salvo il caso - nemmeno prospettato dal ricorrente - dell'introduzione di questioni nuove su un tema potenzialmente decisivo (sez. 5 n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Rv. 280670). 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve in definitiva essere
Sentenza Cassazione n. 46731/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris