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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 41448/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del 2/Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1, Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona impugna la sentenza di tale Corte dello scorso 8 aprile, che, riformando quella di condanna del Tribunale della stessa città, ha mandato assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di evasione dal luogo di detenzione domiciliare, riconoscendone la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, cod. pen.).

I giudici d'appello hanno giustificato la loro decisione per l'assenza di precedenti specifici a carico dell'imputato; per aver egli agito in un momento di particolare fragilità emotiva, in preda ad intenti suicidiari; per non aver dimostrato un intento criminoso allarmante, avendo egli stesso allertato il servizio "118" in proprio soccorso; per l'assoluta occasionalità della sua condotta.

2. Il Procuratore ricorrente ritiene che tale decisione abbia fatto erronea applicazione dell'art. 131-bis, cit., e che sia affetta da vizi della motivazione, osservando: che la condizione di fragilità psichica non è elemento considerato da quella disposizione di legge ai fini dell'esclusione della punibilità; che, sotto il profilo oggettivo, la valutazione di particolare tenuità è priva di ogni motivazione e contrasta con il dato materiale per cui l'imputato è rimasto fuori dall'abitazione per tutta la notte ed è stato rintracciato ed arrestato nel territorio di un diverso comune; che, infine, benché non gli sia stata formalmente contestata la recidiva, egli risulta gravato da numerose condanne per un'ampia varietà di reati.

3. Hanno depositato conclusioni scritte il Procuratore generale presso questa Corte ed il difensore dell'imputato, concludendo entrambi per l'inammissibilità del ricorso, in ragione della manifesta infondatezza e della genericità delle doglianze.

4. L'impugnazione è inammissibile, poiché essenzialmente volta ad una rivalutazione del merito dei fatti, preclusa al giudice di legittimità.

4.1. Erra la Procura ricorrente, anzitutto, là dove ritiene un fuor d'opera la valorizzazione della condizione di fragilità psichica dell'imputato.

Come ricorda lo stesso atto d'impugnazione, ai fini dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, l'art. 131-bis, cod. pen., richiede una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comnna, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

È indiscutibile, quindi, che la condizione psicologica dell'agente, quand'anche non tale da incidere sulla sua imputabilità, possa rilevare ai fini, quanto meno, dell'intensità del dolo e dei motivi a delinquere, parametri entrambi espressamente indicati dal predetto art. 133 ed incidenti sul grado di colpevolezza.

4.2. Egualmente inconferente, di per sé, è la presenza di precedenti penali, pur numerosi ma non specifici, riconoscendo la legge valenza ostativa — per quanto di rilevanza nel caso di specie — soltanto a quelli "della stessa indole" (art. 131-bis, cit., quarto comma), mentre tali non sono quelli da cui risulta gravato l'imputato.

4.3. Rimane da verificare, allora, se il difetto — effettivamente tale — di una specifica valutazione sulla consistenza materiale della condotta possa compromettere la tenuta logica complessiva della motivazione.

La risposta dev'essere negativa.

Vero è che l'imputato si è allontanato dall'ospedale, è rimasto irrintracciabile per tutta la notte ed è stato arrestato in un comune differente: tuttavia, non risulta che, durante questo periodo, egli abbia cercato di sottrarsi definitivamente alla misura detentiva, né che abbia tenuto condotte offensive od anche soltanto pericolose verso terze persone, o comunque altrimenti deplorevoli, quantunque non di rilevo penale.

Ne discende che la prevalenza accordata dai giudici d'appello, nella valutazione del grado di offensività della sua complessiva condotta, alla precaria condizione psicologica in cui egli versava non si presenta manifestamente illogica, sottraendosi perciò a censura in questa sede.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del 2/Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1, Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona impugna la sentenza di tale Corte dello scorso 8 aprile, che, riformando quella di condanna del Tribunale della stessa città, ha mandato assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di evasione dal luogo di detenzione domiciliare, riconoscendone la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, cod. pen.). I giudici d'appello hanno giustificato la loro decisione per l'assenza di precedenti specifici a carico dell'imputato; per aver egli agito in un momento di particolare fragilità emotiva, in preda ad intenti suicidiari; per non aver dimostrato un intento criminoso allarmante, avendo egli stesso allertato il servizio "118" in proprio soccorso; per l'assoluta occasionalità della sua condotta. 2. Il Procuratore ricorrente ritiene che tale decisione abbia fatto erronea applicazione dell'art. 131-bis, cit., e che sia affetta da vizi della motivazione, osservando: che la condizione di fragilità psichica non è elemento considerato da quella disposizione di legge ai fini dell'esclusione della punibilità; che, sotto il profilo oggettivo, la valutazione di particolare tenuità è priva di ogni motivazione e contrasta con il dato materiale per cui l'imputato è rimasto fuori dall'abitazione per tutta la notte ed è stato rintracciato ed arrestato nel territorio di un diverso comune; che, infine, benché non gli sia stata formalmente contestata la recidiva, egli risulta gravato da numerose condanne per un'ampia varietà di reati. 3. Hanno depositato conclusioni scritte il Procuratore generale presso questa Corte ed il difensore dell'imputato, concludendo entrambi per l'inammissibilità del ricorso, in ragione della manifesta infondatezza e della genericità delle doglianze. 4. L'impugnazione è inammissibile, poiché essenzialmente volta ad una rivalutazione del merito dei fatti, preclusa al giudice di legittimità. 4.1. Erra la Procura ricorrente, anzitutto, là dove ritiene un fuor d'opera la valorizzazione della condizione di fragilità psichica dell'imputato. Come ricorda lo stesso atto d'impugnazione, ai fini dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, l'art. 131-bis, cod. pen., richiede una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comnna, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). È indiscutibile, quindi, che la condizione psicologica dell'agente, quand'anche non tale da incidere sulla sua imputabilità, possa rilevare ai fini, quanto meno, dell'intensità del dolo e dei motivi a delinquere, parametri entrambi espressamente indicati dal predetto art. 133 ed incidenti sul grado di colpevolezza. 4.2. Egualmente inconferente, di per sé, è la presenza di precedenti penali, pur numerosi ma non specifici, riconoscendo la legge valenza ostativa — per quanto di rilevanza nel caso di specie — soltanto a quelli "della stessa indole" (art. 131-bis, cit., quarto comma), mentre tali non sono quelli da cui risulta gravato l'imputato. 4.3. Rimane da verificare, allora, se il difetto — effettivamente tale — di una specifica valutazione sulla consistenza materiale della condotta possa compromettere la tenuta logica complessiva della motivazione. La risposta dev'essere negativa. Vero è che l'imputato si è allontanato dall'ospedale, è rimasto irrintracciabile per tutta la notte ed è stato arrestato in un comune differente: tuttavia, non risulta che, durante questo periodo, egli abbia cercato di sottrarsi definitivamente alla misura detentiva, né che abbia tenuto condotte offensive od anche soltanto pericolose verso terze persone, o comunque altrimenti deplorevoli, quantunque non di rilevo penale. Ne discende che la prevalenza accordata dai giudici d'appello, nella valutazione del grado di offensività della sua complessiva condotta, alla precaria condizione psicologica in cui egli versava non si presenta manifestamente illogica, sottraendosi perciò a censura in questa sede. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Cos
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