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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2021

Cassazione n. 40157/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 6 di arresto ed € 10.000,00 di ammenda relativamente alle contravvenzioni in materia di edilizia contestatigli.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con unico motivo di ricorso: illogicità della motivazione e violazione di legge in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte di appello non ha adeguatamente valutato la collaborazione piena del ricorrente che ha commesso solo deit piccoli abusi edilizi.

3. Il ricorso risulta inammissibile, perché il motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico e, peraltro, reiterativo dei motivi di appello.

Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, richiede il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte di appello ha adeguatamente motivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando la gravità oggettiva e soggettiva dei reati contestati ed i precedenti penali dell'imputato e in conseguenza la congruità della pena irrogata, vicino al minimo edittale che "non è suscettibile di ulteriore diminuizione".

La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. (Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 - dep. 14/06/1983, ROSAMILIA, Rv. 159536; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 - dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv. 249731).

Ai nj,L,..___ Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17/09/2021 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 6 di arresto ed € 10.000,00 di ammenda relativamente alle contravvenzioni in materia di edilizia contestatigli. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con unico motivo di ricorso: illogicità della motivazione e violazione di legge in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte di appello non ha adeguatamente valutato la collaborazione piena del ricorrente che ha commesso solo deit piccoli abusi edilizi. 3. Il ricorso risulta inammissibile, perché il motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico e, peraltro, reiterativo dei motivi di appello. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, richiede il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello ha adeguatamente motivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando la gravità oggettiva e soggettiva dei reati contestati ed i precedenti penali dell'imputato e in conseguenza la congruità della pena irrogata, vicino al minimo edittale che "non è suscettibile di ulteriore diminuizione". La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. (Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 - dep. 14/06/1983, ROSAMILIA, Rv. 159536; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 - dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv. 249731). Ai nj,L,..___ Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/09/2021 Il Consigliere estenso
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