CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15943/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Mc) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/5/2023 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia emessa il 7/6/2021 dal Tribunale di Macerata, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata giudicata colpevole del delitto di cui all'art. 10-ter, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannata alla pena di sei mesi di reclusione. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi: - contraddittorietà e illogicità della motivazione. La Corte di appello avrebbe confermato la condanna senza confrontarsi con gli elementi di fatto indicati dalla difesa, dimostrativi dell'impossibilità di adempiere al debito IVA; dal complesso delle prove fornite, infatti, emergerebbero l'inconsistenza patrimoniale e reddituale della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", l'imprevedibilità ed inevitabilità della crisi di liquidità sofferta dallo stesso ente per cause non imputabili alla gestione della ricorrente (tra cui un inadempimento contrattuale da parte della Repubblica del Gambia), insieme alle numerose iniziative che la stessa Cimini avrebbe intrapreso - su propri beni, con il ceto bancario, quindi in sede concorsuale - per salvare la società. La sentenza, dunque, risulterebbe viziata con riguardo a questi elementi, prima richiamati dalla Corte, ma poi - in modo contraddittorio - del tutto sottratti ad ogni valutazione; - si contesta, poi, l'erronea applicazione dell'ad- 62-bis cod. pen., insieme alla carenza di motivazione sul diniego delle stesse circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, assorbente l'ulteriore censura. 4. La Corte di appello, dopo aver elencato i numerosi e specifici argomenti spesi nel gravame per sostenere l'impossibilità di adempiere e l'imprevedibilità della crisi di liquidità, per causa non imputabile alla ricorrente, si è limitata a riportare considerazioni di carattere generale in punto di responsabilità penale e di dolo della fattispecie, senza, tuttavia, esaminare le questioni medesime, evidentemente volte a contestare l'imputabilità dell'omissione. Già nella sentenza di primo grado, peraltro, era mancata una qualunque motivazione in ordine ai medesimi argomenti poi ribaditi nell'atto di appello, con particolare riguardo al denunciato ritardo negli incassi che la società sosteneva di dover ricevere per lavori di ristrutturazione eseguiti, nonché al denunciato mancato pagamento di uno stato di avanzamento lavori per circa 1,5 milioni di euro da parte della Repubblica del Gambia (di cui a due fatture emesse nel 2014), che si diceva dovuto alla grave crisi politica che aveva colpito questo Paese, con un colpo di stato; nessuna motivazione, già nella sentenza di primo grado, neppure quanto alle iniziative che la società amministrata dalla ricorrente riferiva di aver intrapreso per tentare il recupero delle somme, come la richiesta - e l'emissione - di un decreto ingiuntivo (n. 1872/2014) per 2,2 milioni di euro o il ricorso al ceto bancario. 5. Ebbene, la totale assenza di valutazione di tutti questi argomenti si riscontra anche nella sentenza qui impugnata (che - si ribadisce - pur li menziona, elencando i motivi di gravame), della quale, dunque, si impone l'annullamento con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Perugia. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Pe