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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2020

ECLI:EU:T:2020:431
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018TJ0408_INF

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 23 settembre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / EACEA (causa T‑408/18) «Clausola compromissoria – Convenzione di sovvenzione conclusa nel contesto del programma di azione n. 3 [OSCURATO:PERSONA] relativo alla promozione dell’insegnamento superiore – Convenzione di sovvenzione conclusa nel contesto del programma per l’educazione e la formazione continue – Costi ammissibili – Note di debito – Rimborso di una parte degli importi anticipati – Responsabilità contrattuale»

1. Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Clausola compromissoria – Nozione (Art. 272 TFUE) (v. punti 34-36, 38, 39, 44-47, 49)

2. Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Dimostrazione della veridicità delle spese dichiarate – Assenza – Spese inammissibili (Art. 317 TFUE) (v. punti 78, 79) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 272 TFUE e intesa, da una parte, a far dichiarare che i crediti di cui alle note di debito n. 3241804682 e n. 3241804913 del 9 e del 16 aprile 2018 emesse dall’EACEA nei confronti della ricorrente corrispondono a costi ammissibili per un importo pari a, rispettivamente EUR 28976,83 e EUR 77169,78 e, dall’altra, a condannare l’EACEA a rimborsare alla ricorrente dette somme, oltre interessi.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0408_INF Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 23 settembre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / EACEA (causa T‑408/18) «Clausola compromissoria – Convenzione di sovvenzione conclusa nel contesto del programma di azione n. 3 [OSCURATO:PERSONA] relativo alla promozione dell’insegnamento superiore – Convenzione di sovvenzione conclusa nel contesto del programma per l’educazione e la formazione continue – Costi ammissibili – Note di debito – Rimborso di una parte degli importi anticipati – Responsabilità contrattuale» 1. Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Clausola compromissoria – Nozione (Art. 272 TFUE) (v. punti 34-36, 38, 39, 44-47, 49) 2. Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Dimostrazione della veridicità delle spese dichiarate – Assenza – Spese inammissibili (Art. 317 TFUE) (v. punti 78, 79) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 272 TFUE e intesa, da una parte, a far dichiarare che i crediti di cui alle note di debito n. 3241804682 e n. 3241804913 del 9 e del 16 aprile 2018 emesse dall’EACEA nei confronti della ricorrente corrispondono a costi ammissibili per un importo pari a, rispettivamente EUR 28976,83 e EUR 77169,78 e, dall’altra, a condannare l’EACEA a rimborsare alla ricorrente dette somme, oltre interessi. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
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