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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19128/2026

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eso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia,sez.dist. di Lecce, n. 2657/2018 depositata il 04/09/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato l'avviso di pagamento notificato dalconcessionario per la riscossione dei tributi per il Comune di Brindisi, aventead oggetto la Tarsu dovuta per l'anno 2010.

Ha sostenuto che parte dellearee tassate erano esenti ai sensi dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. 507/1993e che non era stata applicata la riduzione del 30% prevista dal regolamentoNumero registro generale 9451/2019Numero sezionale 4842/2026Numero di raccolta generale 19128/2026Data pubblicazione 11/06/2026comunale per le imprese che provvedevano allo smaltimento in proprio deirifiuti.2.

La CTP di Brindisi ha accolto parzialmente il ricorso con sentenzan. 226/2013.3.

Con sentenza n. 2657/2018, emessa, in data 11/12/2017, la CTRdi Lecce ha accolto l’appello proposto dalla contribuente, rilevando in primoluogo che in presenza di due distinti ricorsi relativi alla stessa tassa e allostesso periodo d’imposta (avviso di pagamento e atto di accertamento), latassa è dovuta una sola volta, essendo vietata ogni duplicazionedell’imposizione e che ai fini della determinazione delle superfici tassabili,sulla base della consulenza tecnica d’ufficio e di parte e in conformità alregolamento comunale, andavano escluse dalla tassazione le superfici nellequali venivano prodotti rifiuti speciali non assimilati agli urbani, il cuismaltimento è a carico del produttore.

Con specifico riferimento all’immobilesito in via Corbino n. 10, ha indi escluso dalla tassa ampie superfici copertee scoperte, precisando che il calcolo deve avvenire sulle superfici nette edha altresì indicato i singoli locali effettivamente tassabili con le relativemetrature.

Inoltre la Commissione ha ritenuto legittima la deliberacomunale n. 112/1998 sull’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosiagli urbani, non ravvisando i presupposti per la sua disapplicazione econseguentemente ha riconosciuto una riduzione del 30% della tassa,avendo la contribuente dimostrato di provvedere a proprie spese allosmaltimento dei rifiuti tramite ditta autorizzata, con idonea documentazione(fatture, formulari e MUD).

A causa della omessa denuncia da parte dellasocietà, alle somme dovute a seguito della rideterminazione delle superficiha ritenuto doversi applicare le addizionali.4.

Avverso la suddetta sentenza di gravame, Abaco ha propostoricorso per cassazione affidato a un solo motivo, cui ha resistito concontroricorso la società contribuente.Numero registro generale 9451/2019Numero sezionale 4842/2026Numero di raccolta generale 19128/2026Data pubblicazione 11/06/20265.

Successivamente ambedue le parti hanno depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via preliminare va analizzata l’eccezione della società SALVERS.p.A. in merito all’inammissibilità dell’intero ricorso per cassazione, inragione del fatto che [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto un unico motivoformalmente rubricato come violazione di legge, nel quale, tuttavia,risultano cumulativamente e promiscuamente sovrapposte plurime censureeterogenee, riconducibili sia al vizio di violazione o falsa applicazione dinorme di diritto, sia al vizio di motivazione, in contrasto con il dispostodell’art. 360 c.p.c.

È stata altresì dedotta la violazione del principio diautosufficienza, per non avere la ricorrente né trascritto, né riassunto, ilcontenuto degli atti e dei documenti asseritamente mal valutati dal giudicedi merito, nonché l’inammissibilità delle doglianze in quanto dirette, inrealtà, a sollecitare una nuova valutazione del merito, estranea al giudiziodi legittimità.1.1.

L’eccezione non merita accoglimento.La formulazione del motivo consente chiaramente di comprendere ilcontenuto del ricorso e i riferimenti ai relativi atti sottostanti, nel pienorispetto dell’art. 360 c. 1 e 366 c.p.c.2.

Con il motivo di ricorso, si deduce laillogicità della sentenza n. 2657/2018 per violazione e falsa applicazione deld.lgs. n. 507 del 1993, artt. 62 e 70, in combinato disposto con ilRegolamento comunale vigente in materia di TARSU, nonché degli artt. 115e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.

I n. 3 c.p.c..2.1.

La società concessionaria ricorrente censura la sentenza dellaCommissione Tributaria Regionale della Puglia nella parte in cui ha ritenutolegittima l’esclusione dalla tassazione di ampie superfici dello stabilimentoindustriale della contribuente, sul presupposto che in tali aree siproducessero rifiuti speciali, tossici e nocivi, smaltiti a cura e spese dellaNumero registro generale 9451/2019Numero sezionale 4842/2026Numero di raccolta generale 19128/2026Data pubblicazione 11/06/2026stessa contribuente.

Secondo ABACO, tale conclusione sarebbe frutto di unanon corretta applicazione dell’art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993 e delledisposizioni regolamentari comunali, nonché di una valutazione dellerisultanze istruttorie non conforme ai criteri legali di apprezzamento dellaprova.La ricorrente lamenta, inoltre, che il giudice regionale abbia fondato ilproprio convincimento su una consulenza tecnica d’ufficio redatta dall’ing.[OSCURATO:PERSONA] in un diverso procedimento, relativo a un differente periodod’imposta, senza spiegare adeguatamente le ragioni per cui tale elaboratotecnico sarebbe stato utilizzabile anche nel presente giudizio.

Da ciòderiverebbe, ad avviso della ricorrente, una motivazione non chiara ecomunque insufficiente, tale da non consentire di comprendere il percorsologico-giuridico seguito dalla CTR nella individuazione delle superficieffettivamente assoggettabili a tassa.2.2.

Sempre nell’ambito del medesimo motivo, ABACO censura lasentenza impugnata anche nella parte in cui ha riconosciuto allacontribuente la riduzione tariffaria del 30% prevista dall’art. 12 delRegolamento comunale, ritenendo che la documentazione prodotta nonfosse idonea a dimostrare, per l’anno d’imposta oggetto di causa, il concretosmaltimento a proprie spese dei rifiuti urbani e assimilati, con conseguenteerronea applicazione della disciplina agevolativa.

Secondo ABACO nel casodi rifiuti speciali assimilati a quelli urbani vi è l'obbligo del pagamento dellaTarsu, anche se essi sono smaltiti in proprio dall'imprenditore.2.3.

Viene infine contestata la mancata presentazione della denuncia.2.4.

Con il controricorso, la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha diffusamentereplicato.

Oltre alle eccezioni di inammissibilità, la censura relativaall’utilizzo della consulenza tecnica d’ufficio integra, secondo la resistente,una critica alla valutazione delle prove, riservata al giudice di merito e nonsindacabile in sede di legittimità.

Nel merito, [OSCURATO:SOCIETA] ha sostenuto la pienacorrettezza della decisione della CTR, rilevando che l’utilizzo della relazioneNumero registro generale 9451/2019Numero sezionale 4842/2026Numero di raccolta generale 19128/2026Data pubblicazione 11/06/2026tecnica dell’ing.

Cotrino era giustificato dalla identità strutturale dellostabilimento e dalla sovrapponibilità delle superfici considerate, nonostanteil diverso periodo d’imposta, e che tale elaborato era stato corroboratoanche da ulteriori elementi istruttori.

Quanto alla riduzione tariffaria del30%, la resistente ha sottolineato di avere puntualmente assolto all’onereprobatorio, producendo ordini di smaltimento, fatture, formulari edichiarazioni ambientali, correttamente valutati dal giudice di appello,sicché la censura della ricorrente si risolve in una richiesta di riesame delmerito, inammissibile in cassazione.2.4.

Con successiva memoria [OSCURATO:SOCIETA] ha inoltre rilevatol’illegittimità costituzionale dell’art. 62 e dell’art. 70 del d.lgs. n. 507 laddovefosse interpretato nel senso di precludere l’esclusione delle aree dove siproducono rifiuti speciali e tossici ai fini della determinazione della TARSUper il mero fatto che il contribuente non abbia presentato la denuncia di cuiall’art. 70 del predetto d.lgs. per contrarietà agli artt. 3 e 53 dellaCostituzione, nonché profili di violazione del diritto unionale e del principio“chi inquina paga”.3.

Il motivo va accolto per quanto di ragione.3.1.

Quanto alla prima parte, la censura sostanzialmente sicaratterizza per la riproposizione - in maniera generica e aspecifica - diargomenti e deduzioni, anche probatori, e, sotto il velo della censura diviolazione di legge, sottopone inammissibilmente alla Corte di legittimitàl’esame degli accertamenti in fatto.3.2.

Merita invece accoglimento sotto diverso profilo.Va difatti rammentato che il presupposto impositivo è costituito dalladisponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, la tassa è dovutaunicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte aqualsiasi uso adibiti, con una presunzione iuris tantum di produttività chepuò essere superata solo dalla prova contraria del detentore dell'area(Cass., 9 marzo 2020, n. 6551; Cass., 23 maggio 2019, 14037; Cass., 14Numero registro generale 9451/2019Numero sezionale 4842/2026Numero di raccolta generale 19128/2026Data pubblicazione 11/06/2026settembre 2016, n. 18054; Cass., 23 settembre 2004, n. 19173; Cass., 18dicembre 2003, n. 19459).Lo stabilire se determinati locali di uno stesso edificio, benché destinatiad uffici, depositi, mostre ecc. e non propriamente all'attività produttiva,siano parimenti idonei, o meno, a produrre rifiuti speciali, costituisceapprezzamento di fatto riservato al giudice di merito (Cass., 22 dicembre2016, n. 26725; Cass., 11 agosto 2004, n. 15517; Cass., 17 febbraio 1996,n. 1242).3.3.

L’esenzione dal tributo è correlata alla superficie «ove perspecifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola,rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti aprovvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti»(v.

Cass., 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., 24 luglio 2014, n. 16858;Cass., 4 aprile 2012, n. 5377), e integra, pur sempre, l’oggetto diun’allegazione il cui onere della prova grava sul contribuente che intendeottenere l’esenzione, in quanto, se è vero che l’onere della prova dei fatticostituenti fonte dell’obbligazione tributaria grava sull’amministrazione, ildiritto all’esenzione va provato dal contribuente, costituendo le esenzioni,anche parziali, eccezione alla regola generale di pagamento del tributo daparte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone delterritorio comunale (Cass., 16 aprile 2019, 10634; Cass., 5 settembre 2016,n. 17622; Cass., 24 luglio 2014, n. 16858; Cass., 6 luglio 2012, n. 11351;Cass., 9 marzo 2012, n. 3756; Cass., 14 gennaio 2011, n. 775).Tanto le deroghe alla tassazione quanto le riduzioni delle superfici etariffarie non operano dunque in via automatica, in base alla merasussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativipresupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o inquella di variazione (Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui adde Cass., 12dicembre 2019, n. 32741; Cass., 17 settembre 2019, n. 23059; Cass., 3marzo 2010, n. 5036; Cass., 15 aprile 2005, n. 7915; v., altresì, Cass., 23Numero registro generale 9451/2019Numero sezionale 4842/2026Numero di raccolta generale 19128/2026Data pubblicazione 11/06/2026febbraio 2018, n. 4602; Cass., 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., 31luglio 2015, n. 16235).3.4.

La mancanza della denuncia preclude dunque la fruizione delbeneficio dell’esenzione.

È quindi necessario che venga verificato nel meritoil concreto contenuto delle dichiarazioni.3.5.

Né a tal fine può contestarsi che il regolamento del comune diBrindisi non lo prevederebbe, come si legge nella memoria delcontroricorrente: ancora prima di verificare l’esattezza dell’affermazione,rileva il fatto che si tratterebbe in ogni caso di norma secondaria, destinataad essere disapplicata laddove in contrasto con norma primaria.3.6.

Non sussiste, sul punto, neanche alcun profilo di illegittimitàcostituzionale dell’art. 62 e dell’art. 70 del D.Lgs. n. 507 del 1993, oveinterpretati nel senso di subordinare l’esclusione dalla superficie tassabile aifini TARSU alla presentazione della denuncia prevista dall’art. 70, comenuovamente dedotto con memoria del controricorrente.La disciplina risponde infatti a criteri di ragionevolezza, certezza delrapporto tributario e corretta applicazione del principio di capacitàcontributiva.3.7.

In primo luogo, non risulta violato l’art. 3 della Costituzione sotto ilprofilo del principio di uguaglianza e ragionevolezza.

La previsionedell’obbligo dichiarativo costituisce infatti un onere formaleragionevolmente imposto al contribuente al fine di consentireall’amministrazione comunale di verificare l’effettiva sussistenza dellecondizioni per beneficiare dell’esclusione delle superfici in cui si produconorifiuti speciali o tossici.

L’esclusione dalla tassazione non operaautomaticamente, ma presuppone l’accertamento di circostanze tecnichespecifiche — quali la natura dei rifiuti prodotti, la destinazione delle aree eil relativo smaltimento a cura del produttore — che il Comune non è in gradodi conoscere autonomamente.Numero registro generale 9451/2019Numero sezionale 4842/2026Numero di raccolta generale 19128/2026Data pubblicazione 11/06/2026La disciplina, pertanto, non introduce un’irragionevole disparità ditrattamento, ma distingue legittimamente tra il contribuente che adempieall’onere informativo imposto dalla legge e quello che omette taleadempimento, impedendo all’ente impositore le necessarie verificheistruttorie: gli obblighi dichiarativi e formali in materia tributaria noncontrastano con l’art. 3 Cost., purché siano funzionali alle esigenze diaccertamento e controllo del tributo e non risultino arbitrari osproporzionati.3.8.

Parimenti infondata è la dedotta violazione dell’art. 53 dellaCostituzione.

Il principio di capacità contributiva non comporta che ognisituazione esonerativa o agevolativa debba operare automaticamente,indipendentemente dagli adempimenti previsti dalla legge.

Al contrario, illegislatore gode di ampia discrezionalità nel disciplinare le modalitàper beneficiare di esclusioni o riduzioni d’imposta.Nel caso di specie, la TARSU è correlata all’occupazione o detenzione disuperfici suscettibili di produrre rifiuti urbani, mentre l’esclusione delle areeproduttive di rifiuti speciali costituisce una deroga al regime ordinario ditassazione.

Ne consegue che grava sul contribuente l’onere di allegare edimostrare i relativi presupposti mediante la denuncia prevista dall’art. 70del decreto legislativo citato.

L’eventuale assoggettamento a tassazionederivante dall’omessa denuncia non discende da una fictio irragionevole dicapacità contributiva, bensì dalla mancata collaborazione del contribuentenell’accertamento dei fatti rilevanti ai fini tributari.3.9.

Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha costantementeaffermato che le superfici ove si producono rifiuti speciali sono escluse dallaTARSU solo ove il contribuente abbia fornito adeguata prova della relativadestinazione e dello smaltimento a proprie spese, non essendo sufficientela mera allegazione dell’attività esercitata.

L’onere dichiarativo previstodall’art. 70 si inserisce dunque in un sistema coerente con i principiNumero registro generale 9451/2019Numero sezionale 4842/2026Numero di raccolta generale 19128/2026Data pubblicazione 11/06/2026costituzionali di buon andamento dell’amministrazione e di collaborazionetra contribuente ed ente impositore.Ne deriva che l’interpretazione secondo cui la mancata presentazionedella denuncia preclude il riconoscimento dell’esclusione delle superficiproduttive di rifiuti speciali non appare né arbitraria né sproporzionata, macostituisce espressione di una scelta legislativa ragionevole e conforme agliartt. 3 e 53 della Costituzione.3.10.

Parimenti non sussiste alcuna violazione del principio unionale “chiinquina paga” da parte della disciplina di cui agli artt. 62 e 70 del D.Lgs. n.507 del 1993, anche ove essa venga interpretata nel senso di subordinarel’esclusione dalla TARSU delle aree produttive di rifiuti speciali e tossici allapresentazione della denuncia prevista dall’art. 70.3.11.

Il principio “chi inquina paga”, elaborato nell’ambito del dirittodell’Unione Europea e oggi codificato dall’art. 191 del Trattato sulsmaltimento dei rifiuti gravino sul soggetto che li produce.

Tuttavia, taleprincipio non impone agli Stati membri di riconoscere automaticamenteesenzioni o riduzioni tributarie indipendentemente dal rispetto degli obblighiformali e dichiarativi stabiliti dalla normativa nazionale.Nel caso della TARSU, la previsione dell’obbligo di denuncia di cui all’art.70 costituisce uno strumento necessario affinché il Comune possa verificarel’effettiva sussistenza dei presupposti per l’esclusione delle superficiproduttive di rifiuti speciali dal calcolo della tassa.

L’onere dichiarativo,pertanto, non contrasta con il principio unionale, ma rappresenta unamodalità procedimentale ragionevole e proporzionata per consentireall’amministrazione tributaria di individuare correttamente le superfici nonassoggettabili al tributo.Né può sostenersi che l’applicazione della TARSU in conseguenzadell’omessa denuncia determini un’indebita imposizione a carico di chi giàsostiene i costi di smaltimento dei rifiuti speciali.

Infatti, il mancatoNumero registro generale 9451/2019Numero sezionale 4842/2026Numero di raccolta generale 19128/2026Data pubblicazione 11/06/2026riconoscimento dell’esclusione non deriva dalla negazione del principio “chiinquina paga”, bensì dall’inadempimento del contribuente agli obblighicollaborativi previsti dalla legge nazionale ai fini dell’accertamentotributario.3.12.

Il diritto dell’Unione Europea, del resto, riconosce agli Statimembri un ampio margine di discrezionalità nella disciplina delle modalitàapplicative dei tributi ambientali e degli strumenti di finanziamento delservizio di raccolta dei rifiuti urbani, purché non venga alterata la finalitàdel principio ambientale.

Nel caso di specie, la normativa nazionale nontrasferisce i costi dei rifiuti speciali sulla collettività, ma si limita asubordinare il beneficio dell’esclusione ad un adempimento formalenecessario per la verifica dei relativi presupposti.Va inoltre considerato che la TARSU ha natura di prelievo correlato alservizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e si fonda supresunzioni legali di produttività dei rifiuti in relazione all’occupazione disuperfici.

L’esclusione delle aree produttive di rifiuti speciali costituiscepertanto una deroga al regime ordinario, il cui riconoscimento richiedenecessariamente la tempestiva allegazione e dimostrazione delle relativecondizioni da parte del contribuente.Ne consegue che l’interpretazione degli artt. 62 e 70 del D.lgs. n. 507del 1993 nel senso di subordinare l’esclusione dalla TARSU allapresentazione della denuncia non si pone in contrasto con il principiounionale “chi inquina paga”, poiché tale disciplina attiene esclusivamentealle modalità procedimentali di accertamento del beneficio fiscale e nonaltera il criterio sostanziale di imputazione dei costi ambientali al produttoredei rifiuti.4.

Sulla intera questione, infine, non può poi non sottolinearsi ancheuna intrinseca contraddittorietà della decisione impugnata, nella parte in cuiritiene applicabili le sanzioni per omessa denuncia, ma poi riconosce i diritti(detassazione e riduzione tariffaria) che quella denuncia presupponevano.Numero registro generale 9451/2019Numero sezionale 4842/2026Numero di raccolta generale 19128/2026Data pubblicazione 11/06/20265.

Ne consegue l’accoglimento del motivo di ricorso, per quanto diragione.6.

In conclusione, il ricorso va accolto per quanto di ragione e lasentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, cheprovvederà anche in ordine alle spese di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenzaimpugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Puglia in diversa composizione, che provvederà anche in ordinealle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/06/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia,sez.dist. di Lecce, n. 2657/2018 depositata il 04/09/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato l'avviso di pagamento notificato dalconcessionario per la riscossione dei tributi per il Comune di Brindisi, aventead oggetto la Tarsu dovuta per l'anno 2010. Ha sostenuto che parte dellearee tassate erano esenti ai sensi dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. 507/1993e che non era stata applicata la riduzione del 30% prevista dal regolamentoNumero registro generale 9451/2019Numero sezionale 4842/2026Numero di raccolta generale 19128/2026Data pubblicazione 11/06/2026comunale per le imprese che provvedevano allo smaltimento in proprio deirifiuti.2. La CTP di Brindisi ha accolto parzialmente il ricorso con sentenzan. 226/2013.3. Con sentenza n. 2657/2018, emessa, in data 11/12/2017, la CTRdi Lecce ha accolto l’appello proposto dalla contribuente, rilevando in primoluogo che in presenza di due distinti ricorsi relativi alla stessa tassa e allostesso periodo d’imposta (avviso di pagamento e atto di accertamento), latassa è dovuta una sola volta, essendo vietata ogni duplicazionedell’imposizione e che ai fini della determinazione delle superfici tassabili,sulla base della consulenza tecnica d’ufficio e di parte e in conformità alregolamento comunale, andavano escluse dalla tassazione le superfici nellequali venivano prodotti rifiuti speciali non assimilati agli urbani, il cuismaltimento è a carico del produttore. Con specifico riferimento all’immobilesito in via Corbino n. 10, ha indi escluso dalla tassa ampie superfici copertee scoperte, precisando che il calcolo deve avvenire sulle superfici nette edha altresì indicato i singoli locali effettivamente tassabili con le relativemetrature. Inoltre la Commissione ha ritenuto legittima la deliberacomunale n. 112/1998 sull’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosiagli urbani, non ravvisando i presupposti per la sua disapplicazione econseguentemente ha riconosciuto una riduzione del 30% della tassa,avendo la contribuente dimostrato di provvedere a proprie spese allosmaltimento dei rifiuti tramite ditta autorizzata, con idonea documentazione(fatture, formulari e MUD). A causa della omessa denuncia da parte dellasocietà, alle somme dovute a seguito della rideterminazione delle superficiha ritenuto doversi applicare le addizionali.4. Avverso la suddetta sentenza di gravame, Abaco ha propostoricorso per cassazione affidato a un solo motivo, cui ha resistito concontroricorso la società contribuente.Numero registro generale 9451/2019Numero sezionale 4842/2026Numero di raccolta generale 19128/2026Data pubblicazione 11/06/20265. Successivamente ambedue le parti hanno depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare va analizzata l’eccezione della società SALVERS.p.A. in merito all’inammissibilità dell’intero ricorso per cassazione, inragione del fatto che [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto un unico motivoformalmente rubricato come violazione di legge, nel quale, tuttavia,risultano cumulativamente e promiscuamente sovrapposte plurime censureeterogenee, riconducibili sia al vizio di violazione o falsa applicazione dinorme di diritto, sia al vizio di motivazione, in contrasto con il dispostodell’art. 360 c.p.c. È stata altresì dedotta la violazione del principio diautosufficienza, per non avere la ricorrente né trascritto, né riassunto, ilcontenuto degli atti e dei documenti asseritamente mal valutati dal giudicedi merito, nonché l’inammissibilità delle doglianze in quanto dirette, inrealtà, a sollecitare una nuova valutazione del merito, estranea al giudiziodi legittimità.1.1. L’eccezione non merita accoglimento.La formulazione del motivo consente chiaramente di comprendere ilcontenuto del ricorso e i riferimenti ai relativi atti sottostanti, nel pienorispetto dell’art. 360 c. 1 e 366 c.p.c.2. Con il motivo di ricorso, si deduce laillogicità della sentenza n. 2657/2018 per violazione e falsa applicazione deld.lgs. n. 507 del 1993, artt. 62 e 70, in combinato disposto con ilRegolamento comunale vigente in materia di TARSU, nonché degli artt. 115e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c. I n. 3 c.p.c..2.1. La società concessionaria ricorrente censura la sentenza dellaCommissione Tributaria Regionale della Puglia nella parte in cui ha ritenutolegittima l’esclusione dalla tassazione di ampie superfici dello stabilimentoindustriale della contribuente, sul presupposto che in tali aree siproducessero rifiuti speciali, tossici e nocivi, smaltiti a cura e spese dellaNumero registro generale 9451/2019Numero sezionale 4842/2026Numero di raccolta generale 19128/2026Data pubblicazione 11/06/2026stessa contribuente. Secondo ABACO, tale conclusione sarebbe frutto di unanon corretta applicazione dell’art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993 e delledisposizioni regolamentari comunali, nonché di una valutazione dellerisultanze istruttorie non conforme ai criteri legali di apprezzamento dellaprova.La ricorrente lamenta, inoltre, che il giudice regionale abbia fondato ilproprio convincimento su una consulenza tecnica d’ufficio redatta dall’ing.[OSCURATO:PERSONA] in un diverso procedimento, relativo a un differente periodod’imposta, senza spiegare adeguatamente le ragioni per cui tale elaboratotecnico sarebbe stato utilizzabile anche nel presente giudizio. Da ciòderiverebbe, ad avviso della ricorrente, una motivazione non chiara ecomunque insufficiente, tale da non consentire di comprendere il percorsologico-giuridico seguito dalla CTR nella individuazione delle superficieffettivamente assoggettabili a tassa.2.2. Sempre nell’ambito del medesimo motivo, ABACO censura lasentenza impugnata anche nella parte in cui ha riconosciuto allacontribuente la riduzione tariffaria del 30% prevista dall’art. 12 delRegolamento comunale, ritenendo che la documentazione prodotta nonfosse idonea a dimostrare, per l’anno d’imposta oggetto di causa, il concretosmaltimento a proprie spese dei rifiuti urbani e assimilati, con conseguenteerronea applicazione della disciplina agevolativa. Secondo ABACO nel casodi rifiuti speciali assimilati a quelli urbani vi è l'obbligo del pagamento dellaTarsu, anche se essi sono smaltiti in proprio dall'imprenditore.2.3. Viene infine contestata la mancata presentazione della denuncia.2.4. Con il controricorso, la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha diffusamentereplicato. Oltre alle eccezioni di inammissibilità, la censura relativaall’utilizzo della consulenza tecnica d’ufficio integra, secondo la resistente,una critica alla valutazione delle prove, riservata al giudice di merito e nonsindacabile in sede di legittimità. Nel merito, [OSCURATO:SOCIETA] ha sostenuto la pienacorrettezza della decisione della CTR, rilevando che l’utilizzo della relazioneNumero registro generale 9451/2019Numero sezionale 4842/2026Numero di raccolta generale 19128/2026Data pubblicazione 11/06/2026tecnica dell’ing. Cotrino era giustificato dalla identità strutturale dellostabilimento e dalla sovrapponibilità delle superfici considerate, nonostanteil diverso periodo d’imposta, e che tale elaborato era stato corroboratoanche da ulteriori elementi istruttori. Quanto alla riduzione tariffaria del30%, la resistente ha sottolineato di avere puntualmente assolto all’onereprobatorio, producendo ordini di smaltimento, fatture, formulari edichiarazioni ambientali, correttamente valutati dal giudice di appello,sicché la censura della ricorrente si risolve in una richiesta di riesame delmerito, inammissibile in cassazione.2.4. Con successiva memoria [OSCURATO:SOCIETA] ha inoltre rilevatol’illegittimità costituzionale dell’art. 62 e dell’art. 70 del d.lgs. n. 507 laddovefosse interpretato nel senso di precludere l’esclusione delle aree dove siproducono rifiuti speciali e tossici ai fini della determinazione della TARSUper il mero fatto che il contribuente non abbia presentato la denuncia di cuiall’art. 70 del predetto d.lgs. per contrarietà agli artt. 3 e 53 dellaCostituzione, nonché profili di violazione del diritto unionale e del principio“chi inquina paga”.3. Il motivo va accolto per quanto di ragione.3.1. Quanto alla prima parte, la censura sostanzialmente sicaratterizza per la riproposizione - in maniera generica e aspecifica - diargomenti e deduzioni, anche probatori, e, sotto il velo della censura diviolazione di legge, sottopone inammissibilmente alla Corte di legittimitàl’esame degli accertamenti in fatto.3.2. Merita invece accoglimento sotto diverso profilo.Va difatti rammentato che il presupposto impositivo è costituito dalladisponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, la tassa è dovutaunicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte aqualsiasi uso adibiti, con una presunzione iuris tantum di produttività chepuò essere superata solo dalla prova contraria del detentore dell'area(Cass., 9 marzo 2020, n. 6551; Cass., 23 maggio 2019, 14037; Cass., 14Numero registro generale 9451/2019Numero sezionale 4842/2026Numero di raccolta generale 19128/2026Data pubblicazione 11/06/2026settembre 2016, n. 18054; Cass., 23 settembre 2004, n. 19173; Cass., 18dicembre 2003, n. 19459).Lo stabilire se determinati locali di uno stesso edificio, benché destinatiad uffici, depositi, mostre ecc. e non propriamente all'attività produttiva,siano parimenti idonei, o meno, a produrre rifiuti speciali, costituisceapprezzamento di fatto riservato al giudice di merito (Cass., 22 dicembre2016, n. 26725; Cass., 11 agosto 2004, n. 15517; Cass., 17 febbraio 1996,n. 1242).3.3. L’esenzione dal tributo è correlata alla superficie «ove perspecifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola,rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti aprovvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti»(v. Cass., 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., 24 luglio 2014, n. 16858;Cass., 4 aprile 2012, n. 5377), e integra, pur sempre, l’oggetto diun’allegazione il cui onere della prova grava sul contribuente che intendeottenere l’esenzione, in quanto, se è vero che l’onere della prova dei fatticostituenti fonte dell’obbligazione tributaria grava sull’amministrazione, ildiritto all’esenzione va provato dal contribuente, costituendo le esenzioni,anche parziali, eccezione alla regola generale di pagamento del tributo daparte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone delterritorio comunale (Cass., 16 aprile 2019, 10634; Cass., 5 settembre 2016,n. 17622; Cass., 24 luglio 2014, n. 16858; Cass., 6 luglio 2012, n. 11351;Cass., 9 marzo 2012, n. 3756; Cass., 14 gennaio 2011, n. 775).Tanto le deroghe alla tassazione quanto le riduzioni delle superfici etariffarie non operano dunque in via automatica, in base alla merasussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativipresupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o inquella di variazione (Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui adde Cass., 12dicembre 2019, n. 32741; Cass., 17 settembre 2019, n. 23059; Cass., 3marzo 2010, n. 5036; Cass., 15 aprile 2005, n. 7915; v., altresì, Cass., 23Numero registro generale 9451/2019Numero sezionale 4842/2026Numero di raccolta generale 19128/2026Data pubblicazione 11/06/2026febbraio 2018, n. 4602; Cass., 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., 31luglio 2015, n. 16235).3.4. La mancanza della denuncia preclude dunque la fruizione delbeneficio dell’esenzione. È quindi necessario che venga verificato nel meritoil concreto contenuto delle dichiarazioni.3.5. Né a tal fine può contestarsi che il regolamento del comune diBrindisi non lo prevederebbe, come si legge nella memoria delcontroricorrente: ancora prima di verificare l’esattezza dell’affermazione,rileva il fatto che si tratterebbe in ogni caso di norma secondaria, destinataad essere disapplicata laddove in contrasto con norma primaria.3.6. Non sussiste, sul punto, neanche alcun profilo di illegittimitàcostituzionale dell’art. 62 e dell’art. 70 del D.Lgs. n. 507 del 1993, oveinterpretati nel senso di subordinare l’esclusione dalla superficie tassabile aifini TARSU alla presentazione della denuncia prevista dall’art. 70, comenuovamente dedotto con memoria del controricorrente.La disciplina risponde infatti a criteri di ragionevolezza, certezza delrapporto tributario e corretta applicazione del principio di capacitàcontributiva.3.7. In primo luogo, non risulta violato l’art. 3 della Costituzione sotto ilprofilo del principio di uguaglianza e ragionevolezza. La previsionedell’obbligo dichiarativo costituisce infatti un onere formaleragionevolmente imposto al contribuente al fine di consentireall’amministrazione comunale di verificare l’effettiva sussistenza dellecondizioni per beneficiare dell’esclusione delle superfici in cui si produconorifiuti speciali o tossici. L’esclusione dalla tassazione non operaautomaticamente, ma presuppone l’accertamento di circostanze tecnichespecifiche — quali la natura dei rifiuti prodotti, la destinazione delle aree eil relativo smaltimento a cura del produttore — che il Comune non è in gradodi conoscere autonomamente.Numero registro generale 9451/2019Numero sezionale 4842/2026Numero di raccolta generale 19128/2026Data pubblicazione 11/06/2026La disciplina, pertanto, non introduce un’irragionevole disparità ditrattamento, ma distingue legittimamente tra il contribuente che adempieall’onere informativo imposto dalla legge e quello che omette taleadempimento, impedendo all’ente impositore le necessarie verificheistruttorie: gli obblighi dichiarativi e formali in materia tributaria noncontrastano con l’art. 3 Cost., purché siano funzionali alle esigenze diaccertamento e controllo del tributo e non risultino arbitrari osproporzionati.3.8. Parimenti infondata è la dedotta violazione dell’art. 53 dellaCostituzione. Il principio di capacità contributiva non comporta che ognisituazione esonerativa o agevolativa debba operare automaticamente,indipendentemente dagli adempimenti previsti dalla legge. Al contrario, illegislatore gode di ampia discrezionalità nel disciplinare le modalitàper beneficiare di esclusioni o riduzioni d’imposta.Nel caso di specie, la TARSU è correlata all’occupazione o detenzione disuperfici suscettibili di produrre rifiuti urbani, mentre l’esclusione delle areeproduttive di rifiuti speciali costituisce una deroga al regime ordinario ditassazione. Ne consegue che grava sul contribuente l’onere di allegare edimostrare i relativi presupposti mediante la denuncia prevista dall’art. 70del decreto legislativo citato. L’eventuale assoggettamento a tassazionederivante dall’omessa denuncia non discende da una fictio irragionevole dicapacità contributiva, bensì dalla mancata collaborazione del contribuentenell’accertamento dei fatti rilevanti ai fini tributari.3.9. Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha costantementeaffermato che le superfici ove si producono rifiuti speciali sono escluse dallaTARSU solo ove il contribuente abbia fornito adeguata prova della relativadestinazione e dello smaltimento a proprie spese, non essendo sufficientela mera allegazione dell’attività esercitata. L’onere dichiarativo previstodall’art. 70 si inserisce dunque in un sistema coerente con i principiNumero registro generale 9451/2019Numero sezionale 4842/2026Numero di raccolta generale 19128/2026Data pubblicazione 11/06/2026costituzionali di buon andamento dell’amministrazione e di collaborazionetra contribuente ed ente impositore.Ne deriva che l’interpretazione secondo cui la mancata presentazionedella denuncia preclude il riconoscimento dell’esclusione delle superficiproduttive di rifiuti speciali non appare né arbitraria né sproporzionata, macostituisce espressione di una scelta legislativa ragionevole e conforme agliartt. 3 e 53 della Costituzione.3.10. Parimenti non sussiste alcuna violazione del principio unionale “chiinquina paga” da parte della disciplina di cui agli artt. 62 e 70 del D.Lgs. n.507 del 1993, anche ove essa venga interpretata nel senso di subordinarel’esclusione dalla TARSU delle aree produttive di rifiuti speciali e tossici allapresentazione della denuncia prevista dall’art. 70.3.11. Il principio “chi inquina paga”, elaborato nell’ambito del dirittodell’Unione Europea e oggi codificato dall’art. 191 del Trattato sulsmaltimento dei rifiuti gravino sul soggetto che li produce. Tuttavia, taleprincipio non impone agli Stati membri di riconoscere automaticamenteesenzioni o riduzioni tributarie indipendentemente dal rispetto degli obblighiformali e dichiarativi stabiliti dalla normativa nazionale.Nel caso della TARSU, la previsione dell’obbligo di denuncia di cui all’art.70 costituisce uno strumento necessario affinché il Comune possa verificarel’effettiva sussistenza dei presupposti per l’esclusione delle superficiproduttive di rifiuti speciali dal calcolo della tassa. L’onere dichiarativo,pertanto, non contrasta con il principio unionale, ma rappresenta unamodalità procedimentale ragionevole e proporzionata per consentireall’amministrazione tributaria di individuare correttamente le superfici nonassoggettabili al tributo.Né può sostenersi che l’applicazione della TARSU in conseguenzadell’omessa denuncia determini un’indebita imposizione a carico di chi giàsostiene i costi di smaltimento dei rifiuti speciali. Infatti, il mancatoNumero registro generale 9451/2019Numero sezionale 4842/2026Numero di raccolta generale 19128/2026Data pubblicazione 11/06/2026riconoscimento dell’esclusione non deriva dalla negazione del principio “chiinquina paga”, bensì dall’inadempimento del contribuente agli obblighicollaborativi previsti dalla legge nazionale ai fini dell’accertamentotributario.3.12. Il diritto dell’Unione Europea, del resto, riconosce agli Statimembri un ampio margine di discrezionalità nella disciplina delle modalitàapplicative dei tributi ambientali e degli strumenti di finanziamento delservizio di raccolta dei rifiuti urbani, purché non venga alterata la finalitàdel principio ambientale. Nel caso di specie, la normativa nazionale nontrasferisce i costi dei rifiuti speciali sulla collettività, ma si limita asubordinare il beneficio dell’esclusione ad un adempimento formalenecessario per la verifica dei relativi presupposti.Va inoltre considerato che la TARSU ha natura di prelievo correlato alservizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e si fonda supresunzioni legali di produttività dei rifiuti in relazione all’occupazione disuperfici. L’esclusione delle aree produttive di rifiuti speciali costituiscepertanto una deroga al regime ordinario, il cui riconoscimento richiedenecessariamente la tempestiva allegazione e dimostrazione delle relativecondizioni da parte del contribuente.Ne consegue che l’interpretazione degli artt. 62 e 70 del D.lgs. n. 507del 1993 nel senso di subordinare l’esclusione dalla TARSU allapresentazione della denuncia non si pone in contrasto con il principiounionale “chi inquina paga”, poiché tale disciplina attiene esclusivamentealle modalità procedimentali di accertamento del beneficio fiscale e nonaltera il criterio sostanziale di imputazione dei costi ambientali al produttoredei rifiuti.4. Sulla intera questione, infine, non può poi non sottolinearsi ancheuna intrinseca contraddittorietà della decisione impugnata, nella parte in cuiritiene applicabili le sanzioni per omessa denuncia, ma poi riconosce i diritti(detassazione e riduzione tariffaria) che quella denuncia presupponevano.Numero registro generale 9451/2019Numero sezionale 4842/2026Numero di raccolta generale 19128/2026Data pubblicazione 11/06/20265. Ne consegue l’accoglimento del motivo di ricorso, per quanto diragione.6. In conclusione, il ricorso va accolto per quanto di ragione e lasentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, cheprovvederà anche in ordine alle spese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenzaimpugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Puglia in diversa composizione, che provvederà anche in ordinealle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/06/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto
Sentenza Cassazione n. 19128/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris