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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05909/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10301-2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del procuratore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Pomezia, n. 11, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del liquidatore p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE; Oggetto: Leasing–Novazione – Clausola penale - controricorrente - avverso la sentenza n.3015/2021 della Corte d'Appello di Bologna, resa pubblica in data 2 dicembre 2021.

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: il 2 novembre 2017, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emetteva ordinanza ex art. 702 ter cod . proc.civ. con cui dichiarava risolto il contratto di leasing stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. e [OSCURATO:PERSONA] leasing S.p.A. il [OSCURATO:DATA_NASCITA], per inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., e, tenuto conto dei pagamenti già avvenuti, condannava [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a pagare a [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. in liquidazione, € 932.592,70, oltre agli interessi legali dal 20/1/2014 al saldo; [OSCURATO:PERSONA] impugnava la suddetta ordinanza dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna, domandandone l’integrale revisione; [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. in Liquidazione, costituitasi, chiedeva il rigetto dell’appello principale e proponeva a sua volta appello incidentale; la Corte d'Appello d i Bologna, con sentenza n. 3015/2021, pubblicata in data 2/12/2021, in parziale riforma della ordinanza appellata, previo rigetto dell’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. in Liquidazione, ha accolto parzialmente l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., e, per l’effetto, ha rideterminato in euro 883.681,12 il credito accertato in primo grado in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. in Liquidazione; [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando due motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. in liquidazione; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Considerato che: 1) con il primo motivo è lamentata “illegittimità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1230 c.c. in materia di novazione contrattuale, per avere la Corte d'Appello applicato il tasso di indicizzazione previsto dal contratto originario e non quello novato con l’accordo integrativo quater, facendo indebitamente rivivere obbligazioni formalmente estinte; 2) con il secondo motivo è dedotta“illegittimità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1384 c.c. in materia di riduzione ad equità della penale contrattuale e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”; 3) in data odierna la ricorrente ha fatto pervenire rituale rinuncia al ricorso, cui è seguita l’accettazione della controricorrente; 4) ne consegue l’estinzione per rinuncia del giudizio di cassazione; 5) nulla deve essere liquidato per le spese.

PQM La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione.

Così deciso nella camera di Consiglio della T

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10301-2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del procuratore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Pomezia, n. 11, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del liquidatore p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE; Oggetto: Leasing–Novazione – Clausola penale - controricorrente - avverso la sentenza n.3015/2021 della Corte d'Appello di Bologna, resa pubblica in data 2 dicembre 2021. Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il 2 novembre 2017, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emetteva ordinanza ex art. 702 ter cod . proc.civ. con cui dichiarava risolto il contratto di leasing stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. e [OSCURATO:PERSONA] leasing S.p.A. il [OSCURATO:DATA_NASCITA], per inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., e, tenuto conto dei pagamenti già avvenuti, condannava [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a pagare a [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. in liquidazione, € 932.592,70, oltre agli interessi legali dal 20/1/2014 al saldo; [OSCURATO:PERSONA] impugnava la suddetta ordinanza dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna, domandandone l’integrale revisione; [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. in Liquidazione, costituitasi, chiedeva il rigetto dell’appello principale e proponeva a sua volta appello incidentale; la Corte d'Appello d i Bologna, con sentenza n. 3015/2021, pubblicata in data 2/12/2021, in parziale riforma della ordinanza appellata, previo rigetto dell’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. in Liquidazione, ha accolto parzialmente l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., e, per l’effetto, ha rideterminato in euro 883.681,12 il credito accertato in primo grado in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. in Liquidazione; [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando due motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. in liquidazione; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. Considerato che: 1) con il primo motivo è lamentata “illegittimità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1230 c.c. in materia di novazione contrattuale, per avere la Corte d'Appello applicato il tasso di indicizzazione previsto dal contratto originario e non quello novato con l’accordo integrativo quater, facendo indebitamente rivivere obbligazioni formalmente estinte; 2) con il secondo motivo è dedotta“illegittimità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1384 c.c. in materia di riduzione ad equità della penale contrattuale e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”; 3) in data odierna la ricorrente ha fatto pervenire rituale rinuncia al ricorso, cui è seguita l’accettazione della controricorrente; 4) ne consegue l’estinzione per rinuncia del giudizio di cassazione; 5) nulla deve essere liquidato per le spese. PQM La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Così deciso nella camera di Consiglio della T
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