CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20332/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 12355 / 20 1 9 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o , per procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 - resistente - avverso la sentenza n. 1077/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositatal’11 ottobre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31 maggio 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Padova il silenzio - rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria alla sua richiesta di rimborso dell’importo di € 228.585,64. Detto importo corrispondeva alla ritenuta alla fonte operata da Enel, datore di lavoro del contribuente, sulla s o mma corrispostagli nell’anno 2004a titolo di capitale in luogo della pensione integrativa, in conformità dall’accordo aziendale che prevedeva l’iscrizione del personale ad apposito Fondo pensione, denominato fondo “PIA”. La misura della ritenuta, pari al 33,5%, corrispondeva a quella applicata in sede di liquidazione del TFR; il Dragagna sosteneva invece che l’importo erogato andasse assoggettato all’aliquota del 12,5%, nei termini e con i limiti previsti dall’art. 42, quarto comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) nel testo applicabile ratione temporis, e dell’art. 6 della l. 26 settembre 1985, n. 482. La C.T.P. accolse il ricorso; il successivo appello, proposto dall’Amministrazione, fu respinto dalla Commissione tributaria regionale del Veneto. 2. La sentenza d’appello venne impugnata dall’Ufficio con ricorso innanzi a questa Corte, la quale, con sentenza n. 16470/2014 che ─ ribadendo quanto già ritenuto dalle Sezioni Unite con la pronunzia n. 13642/2011 ─ annullò la sentenza d’appello affermando il seguente principio: «In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, solo per quanto riguarda la "sorte capitale", corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall'art. 6 della l. 26 settembre 1985, n. 482; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma1, lett. a) e 17 del d.P.R. n. 917 cit.». A tale statuizione fece seguito la cassazione della sentenza d’appello, con rinvio al giudice a quo affinché accertasse «il rendimento derivante dall'impiego sul mercato del capitale, costituito dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati al Fondo dal datore di lavoro e dal lavoratore». 3. All’esito del giudizio di rinvio, svolti alcuni approfondimenti istruttori, la C.T.R. del Lazio accolse l’appello dell’Amministrazione. I giudici regionali,richiamato il principio affermato in sede di rinvio e confermato da numerose altre statuizioni di questa Corte, ritennero che le somme erogate al contribuente dovessero essere assoggettate a tassazione separata solo per la parte proveniente dalla liquidazione del cd. rendimento, inteso come l’insieme delle somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato attraverso l’adozione di riserve matematiche e sistemi tecnico - attuariali di capitalizzazione. Ciò posto, osservarono che,nella specie, il contribuente non aveva offerto prove convincenti circa la sussistenza dei presupposti per procedere al rimborso, tali non essendo, in particolare, né la consulenza tecnica resa in controversia asseritamente analoga, né la perizia asseverata prodotta, né la certificazione proveniente dallo stesso ente datoriale. 4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuentesulla base di tre motivi , illustrati da successiva memoria . L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 384, 393 e 394 cod. proc. civ., assumendo che la C.T.R. avrebbe disatteso il principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento con rinvio. Osserva, infatti, che la precedente decisione di questa Corte aveva demandato al giudice del rinvio il solo accertamento di quanto il capitale avesse reso sul mercato – non già sul mercato finanziario, come invece erroneamente ritenuto nella sentenza impugnata –e quali fossero, quindi, le somme corrispondenti al rendimento di polizza. In tal senso, ribadisce la piena idoneità delle prove offerte a supportare l’assunto in base al quale il patrimonio di Enel aveva sempre generato un rendimento deducibile dai bilanci contabilidalla società e idoneo all’applicazione dell’aliquota agevolata. 2. Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 16, 17 e 42 TUIR, in combinato disposto con l’art. 1, comma 5, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 e dell’art. 6 della l. 26 settembre 1985, n. 482. Il ricorrente sostiene che la C.T.R. avrebbe errato nel ritenere le somme da lui percette assoggettate a tassazione ordinaria, attribuendo alle stesse una natura retributiva corrispondente a quella del TFR, ancorché le stesse rinvenissero da un rendimento realizzato dalla società sua datrice. 3. Il terzo motivo, infine, denunzia violazione dell’art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, «letto alla luce degli artt. 23 e 111 Cost.».Il ricorrente osserva che nel corso del giudizio di rinvio, con ordinanza del 15 novembre 2016, la C.T.R. aveva invitato l’Ufficio a richiedere all’Enel un’attestazione comprovante il rendimento dell’impiego sul mercato capitale degli accantonamenti imputabili ai contributi versati sul fondo, e che, con nota a risposta del 13 marzo 2018, l’Ufficio aveva dato atto che Enel, seppur formalmente richiesta, non aveva provveduto a rispondere in tempi ragionevoli. Su tali premesse, assume che la C.T.R. avrebbe dovuto tener conto del fatto che egli aveva, «per quanto era nelle sue possibilità», dimostrato i fatti posti a fondamento della domanda di rimborso, e che il decisum avrebbe così dovuto essere «conforme all’obbligazione prevista per legge, e ciò per la pregnanza dell’art. 23 in materia tributaria», nonché in ossequio al principio di effettività della tutela giudiziaria. La C.T.R., invece, aveva, per un verso, rinunciato al potere di compiere officiosamente attività istruttoria attribuitole dall’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 e, per altro verso, delegato tale attività ad un soggetto privo del potere di imporre una risposta al destinatario. 4. I primi due motivi, meritevoli di scrutinio congiunto in quanto connessi, non sono fondati. 4.1. La sentenza impugnata si è infatti uniformata al principio di diritto affermato da questa Corte in sede rescindente –il quale, a sua volta, si fondava su un orientamento cristallizzatosi a seguito della pronunzia delle Sezioni Unite n. 13642/2011 – s econdo il quale la ritenuta in misura del 12,50%, prevista dall’art. 6 della l. n. 482/1985, sulle somme provenienti dalla liquidazione del rendimento, può applicarsi solo agli importi derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato finanziario (v., in tal senso, anche Cass. n. 29479/2021, Cass. n. 20617/2021; Cass. 6514/2019; Cass.n. 15853/2018; Cass. n. 720/2017; Cass. n. 1977/2015).In forza di tal indicazione, e in senso contrario a quanto affermato in ricorso, la stessa giur isprudenza ha ritenuto che costituiscono “rendimento netto” le «somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non anche quelle calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate» (così, fra le altre, Cass. n. 24525/2017; Cass. n. 10285/2017). 4.2. Le censure rivelano pertanto la loro fallacia nella parte in cui muovono dall’assunto in base al quale dovrebbe aversi riguardo al «rendimento di polizza», inteso in termini corrispondentialla redditività sul mercato dell’intero patrimonio dell’ente datore, poiché tale fattore costituisce il risultato di una mera operazione matematica e non effettivamente il frutto dell’investimento di quegli accantonamenti sul libero mercato (v., in tal senso, ancheCass. n. 9959/2022; Cass. n. 5436/2018; Cass. n. 4941/2018). 5. Su tali premesse, anche il restante mezzo di impugnazione rivela la propria infondatezza. 5.1. Con riferimento al perimetro dell’accertamento che compete al giudice di prossimità in base al ricordato dictum delle Sezioni Unite, questa Corte ha infatti precisato che è necessario procedere ad una «ricostruzione dell’impiego delle somme sul mercato finanziario», verificando se vi sia stato «l’impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato» e quale sia stato «il rendimento di gestione conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo rispetto a quest’ultimo rendimento l’affermata tassazione al 12,50%» (v. Cass.n. 16116/2018). A tale proposito, è stato chiarito che spetta al contribuente che impugna il rigetto di un’istanza di rimborso, quale attore in senso sostanziale, provare il fondamento della sua pretesa, dimostrando «quale sia la parte dell’indennità ricevuta ascrivibile a rendimenti frutto d’investimento sui mercati di riferimento, senza che detto onere probatorio possa ritenersi sufficientemente assolto tramite il mero rinvio al conteggio proveniente dall’Enel, prodotto dal contribuente», inidoneo a «chiarire se si tratta effettivamente di incremento della quota individuale del Fondo attribuita al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato» (così ancora Cass. n. 9959/2022; conf. Cass. n. 13281/2017; Cass. n. 720/2016). 5.2. A tali principi si è attenuta la sentenza impugnata, a prescindere dagli approfondimenti istruttori compiuti dal giudice del rinvio sulla base del materiale probatorio messo a sua disposizione. In particolare, va risolutivamente condivisa la valutazione di inidoneità della documentazione già in atti a supportare la domanda di rimborso, in quanto la perizia di parte non prendein esame i rendimenti nel mercato finanziario delle somme accantonate, mentre la certificazione Enelneppure prende in esame l’aspetto del rendimento, riguardando esclusivamente la differenza tra il totale del capitale lordo da liquidare e la somma di dotazione iniziale. 6. Il ricorso va dunque dichiarato complessivamente infondato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Sussistono i presupposti per la condanna del ricorrente al versamentodell'ulteriore importo a titolo di contrib uto unificato pari a quello previstoper il ricorso stesso , a norma del comma 1 - bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 5.600,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 de l 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ul