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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13718/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura l'operazione di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, asseritamente eccessiva, è manifestamente infondato in ragione dell'adeguata motivazione in ordine alle ragioni (svolgimento di attività lavorativa) che hanno fatto ritenere adeguata la misura di euro dieci al giorno invece di euro 5, importo minimo edittale; che nessuna richiesta di rateizzazione era stata richiesta nei motivi di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21/03/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura l'operazione di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, asseritamente eccessiva, è manifestamente infondato in ragione dell'adeguata motivazione in ordine alle ragioni (svolgimento di attività lavorativa) che hanno fatto ritenere adeguata la misura di euro dieci al giorno invece di euro 5, importo minimo edittale; che nessuna richiesta di rateizzazione era stata richiesta nei motivi di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/03/20
Sentenza Cassazione n. 13718/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris