CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021
Cassazione n. 45505/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; p- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanisetta che ha confermato la sua condanna alla pena ulteriore di mesi 4 di reclusione e euro 500,00 di multa, in continuazione con i reati già definitivamente giudicati con la sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 13 del 2019, per i reati di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 e n. 7 cod.pen. (furti, con violenza sulle cose, all'interno di un edificio pubblico e più precisamente di una scuola, in data 30 ottobre 2016 e 8 dicembre 2016). In particolare, il ricorrente ha lamentato la violazione di legge ed il vizio di motivazione, essendosi la Corte territoriale limitata a confermare la correttezza del ragionamento del primo giudice, il quale, con un mero rinvio ai parametri di cui all'art. 133 cod.pen., ha applicato una pena superiore a quella delle precedenti decisioni (in cui l'aumento ex art. 81 cod.pen., per gli ulteriori episodi in continuazione, è stato quantificato in mesi 1, giorni 15 di reclusione ed euro 150,00 di multa). 2. Il ricorso è manifestamente infondato. 3. Occorre, in primo luogo, evidenziare che la censura, letta nel suo complessivo contenuto, al di là della generica ed imprecisa rubrica, che sembra riferita anche all'affermazione della responsabilità penale, è limitata al trattamento sanzionatorio, non potendosi, peraltro, formulare motivi nuovi rispetto a quelli proposti nell'appello, con cui si è contestato il solo trattamento sanzionatorio. Invero, contrariamente a quanto asserito nel ricorrente, dall'art. 81 cod.pen. non deriva per il giudice l'obbligo di quantificare gli aumenti per gli episodi in quantificazione in misura uguale, dovendosi piuttosto, anche nell'ambito di tale disciplina, adeguare la pena concretamente applicata alla gravità dei singoli fatti, alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod.pen., come avvenuto nel caso di specie, in cui i furti, tra cui è stato riconosciuto il vincolo di continuazione, presentano oggetti diversi, che ne graduano diversamente la gravità, giustificando la diversa quantificazione dell'aumento ex art. 81 cod.pen. A ciò si aggiunga che lo stesso ricorrente non ha indicato le ragioni che rendono eccessivo l'aumento ex art. 81 cod.pen., alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod.pen., per gli episodi in esame. 3.Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spesé processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t TATA [OSCURATO:PERSONA] IN [OSCURATO:PERSONA]