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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 37621/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di DELL'[OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TARANTO, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, il quale riportandosi ai motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in data 7 ottobre 2020 ha parzialmente riformato nel solo trattamento sanzionatorio la sentenza, per il resto confermata, con la quale il Tribunale tarantino, il 6 novembre 2018, aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia e alle connesse statuizioni civili [OSCURATO:PERSONA]Aquila per il reato p. e p. dall'art. 589-bis cod.pen., per avere causato la morte di [OSCURATO:PERSONA] in un incidente stradale, perdendo il controllo della propria autovettura e invadendo l'opposta corsia di marcia da dove, in senso di marcia opposto, proveniva l'auto condotta dal Manzoli.

L'incidente si verificava il 25 aprile 2016.

La Corte di merito, a fronte del fatto che la dinamica dell'incidente é risultata pacifica, ha disatteso le censure proposte nell'interesse dell'imputato, attraverso le quali la difesa intendeva ottenere il riconoscimento del concorso di colpa della vittima (con conseguente applicazione dell'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 589-bis cod.pen.) per non avere il Manzoli allacciato la cintura di sicurezza e non avere tenuto strettamente la destra della propria corsia di marcia: circostanze, queste ultime, che la Corte non ha ritenuto comprovate e ha reputato comunque ininfluenti sul corso degli eventi.

2. Avverso la prefata sentenza insorge il Dell'Aquila, con ricorso articolato in due motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'attenuante dì cui all'art. 589-b/s, comma 7, cod.pen..

Osserva il ricorrente che sarebbe stato necessario accertare l'eventuale concorso di colpa della vittima, che al momento dell'urto con la vettura dell'imputato probabilmente non teneva allacciata la cintura di sicurezza, come affermato nella consulenza tecnica dell'ing.

Scudella.

Il ricorrente enuncia poi gli elementi deponenti per il mancato uso della cintura di sicurezza in relazione alla posizione del corpo, nonché ai rilievi fotografici eseguiti dai Carabinieri della Stazione di Ginosa; e deduce che, ove il Manzoli avesse indossato la cintura, ciò avrebbe impedito che lo sterzo premesse contro l'addome e il torace della vittima, evitandone la morte.

La decisione dei giudici di merito viene censurata in quanto basata su un percorso argomentativo del tutto carente, a fronte del fatto che il Manzoli non indossava la cintura e che l'introflessione delle lamiere conseguente all'urto non era andata a comprimere la parte superiore del corpo (tronco e addome), non costituendo perciò causa della morte.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge in relazione all'erronea applicazione dell'art. 222 Cod.

Strada conseguente al mancato riconoscimento della ridetta attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod.pen., alla quale conseguirebbe una riduzione proporzionale della pena e, con essa, la sostituzione della sanzione accessoria della revoca della patente (non più automatica, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019) con quella della sospensione della patente stessa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é inammissibile.

E' di tutta evidenza che, poiché I ricorrente intende accreditare la tesi secondo la quale la persona offesa non avrebbe indossato la cintura di sicurezza al momento dell'incidente - tesi che la Corte di merito non ha ritenuto comprovata - , si sottopone al vaglio della Corte di legittimità una prospettazione alternativa del materiale probatorio, che in questa sede non é consentita.

Lo stesso é a dirsi per quanto concerne la valutazione dell'inevitabilità del decesso anche qualora il Manzoli avesse indossato la cintura, che il Tribunale dapprima, la Corte di merito poi sviluppano sulla base del fatto che lo stesso Manzoli, in esito all'incidente, si presentava completamente incastrato nelle lamiere contorte del veicolo, ciò che ha indotto i giudici di merito a ritenere che, quand'anche fosse stato provato che la vittima indossasse la cintura, nulla sarebbe cambiato nell'esito mortale dell'incidente.

In definitiva il motivo in esame si fonda su elementi che il ricorrente assume probabili, ma rispetto ai quali non é stata raggiunta alcuna certezza processuale ed anzi vi sono elementi logici che depongono in senso contrario alla prospettazione dell'impugnante: é noto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

Una volta esclusa la configurabilità dell'attenuante di cui al settimo comma dell'art. 589-bis cod.pen., risulta a fortiori manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso.

E' noto che, con la sentenza n. 88 del 19 febbraio 2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.».

In particolare, i giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe, ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l'automatismo riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente.

Non vertendosi, nella specie, in ipotesi di reato aggravata dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe, competeva perciò al giudicante valutare se ricorressero o meno le condizioni per concedere la sospensione, ovvero per disporre la revoca della patente di guida.

Orbene, nell'ipotesi di omicidio stradale commesso dal Dell'Aquila, caratterizzata secondo la Corte di merito da particolare gravità in relazione alla sua condotta alla guida (egli perdeva il controllo della sua vettura guidando a una velocità stimata in almeno 120 kmh, ben oltre il limite di 90 kmh ivi vigente e in orario notturno), é stata correttamente ritenuta applicabile la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in difetto delle condizioni indicate a contrario dalla citata sentenza n. 88/2019 della Corte Costituzionale.

2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di DELL'[OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TARANTO, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, il quale riportandosi ai motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in data 7 ottobre 2020 ha parzialmente riformato nel solo trattamento sanzionatorio la sentenza, per il resto confermata, con la quale il Tribunale tarantino, il 6 novembre 2018, aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia e alle connesse statuizioni civili [OSCURATO:PERSONA]Aquila per il reato p. e p. dall'art. 589-bis cod.pen., per avere causato la morte di [OSCURATO:PERSONA] in un incidente stradale, perdendo il controllo della propria autovettura e invadendo l'opposta corsia di marcia da dove, in senso di marcia opposto, proveniva l'auto condotta dal Manzoli. L'incidente si verificava il 25 aprile 2016. La Corte di merito, a fronte del fatto che la dinamica dell'incidente é risultata pacifica, ha disatteso le censure proposte nell'interesse dell'imputato, attraverso le quali la difesa intendeva ottenere il riconoscimento del concorso di colpa della vittima (con conseguente applicazione dell'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 589-bis cod.pen.) per non avere il Manzoli allacciato la cintura di sicurezza e non avere tenuto strettamente la destra della propria corsia di marcia: circostanze, queste ultime, che la Corte non ha ritenuto comprovate e ha reputato comunque ininfluenti sul corso degli eventi. 2. Avverso la prefata sentenza insorge il Dell'Aquila, con ricorso articolato in due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'attenuante dì cui all'art. 589-b/s, comma 7, cod.pen.. Osserva il ricorrente che sarebbe stato necessario accertare l'eventuale concorso di colpa della vittima, che al momento dell'urto con la vettura dell'imputato probabilmente non teneva allacciata la cintura di sicurezza, come affermato nella consulenza tecnica dell'ing. Scudella. Il ricorrente enuncia poi gli elementi deponenti per il mancato uso della cintura di sicurezza in relazione alla posizione del corpo, nonché ai rilievi fotografici eseguiti dai Carabinieri della Stazione di Ginosa; e deduce che, ove il Manzoli avesse indossato la cintura, ciò avrebbe impedito che lo sterzo premesse contro l'addome e il torace della vittima, evitandone la morte. La decisione dei giudici di merito viene censurata in quanto basata su un percorso argomentativo del tutto carente, a fronte del fatto che il Manzoli non indossava la cintura e che l'introflessione delle lamiere conseguente all'urto non era andata a comprimere la parte superiore del corpo (tronco e addome), non costituendo perciò causa della morte. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge in relazione all'erronea applicazione dell'art. 222 Cod. Strada conseguente al mancato riconoscimento della ridetta attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod.pen., alla quale conseguirebbe una riduzione proporzionale della pena e, con essa, la sostituzione della sanzione accessoria della revoca della patente (non più automatica, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019) con quella della sospensione della patente stessa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é inammissibile. E' di tutta evidenza che, poiché I ricorrente intende accreditare la tesi secondo la quale la persona offesa non avrebbe indossato la cintura di sicurezza al momento dell'incidente - tesi che la Corte di merito non ha ritenuto comprovata - , si sottopone al vaglio della Corte di legittimità una prospettazione alternativa del materiale probatorio, che in questa sede non é consentita. Lo stesso é a dirsi per quanto concerne la valutazione dell'inevitabilità del decesso anche qualora il Manzoli avesse indossato la cintura, che il Tribunale dapprima, la Corte di merito poi sviluppano sulla base del fatto che lo stesso Manzoli, in esito all'incidente, si presentava completamente incastrato nelle lamiere contorte del veicolo, ciò che ha indotto i giudici di merito a ritenere che, quand'anche fosse stato provato che la vittima indossasse la cintura, nulla sarebbe cambiato nell'esito mortale dell'incidente. In definitiva il motivo in esame si fonda su elementi che il ricorrente assume probabili, ma rispetto ai quali non é stata raggiunta alcuna certezza processuale ed anzi vi sono elementi logici che depongono in senso contrario alla prospettazione dell'impugnante: é noto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Una volta esclusa la configurabilità dell'attenuante di cui al settimo comma dell'art. 589-bis cod.pen., risulta a fortiori manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso. E' noto che, con la sentenza n. 88 del 19 febbraio 2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.». In particolare, i giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe, ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l'automatismo riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente. Non vertendosi, nella specie, in ipotesi di reato aggravata dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe, competeva perciò al giudicante valutare se ricorressero o meno le condizioni per concedere la sospensione, ovvero per disporre la revoca della patente di guida. Orbene, nell'ipotesi di omicidio stradale commesso dal Dell'Aquila, caratterizzata secondo la Corte di merito da particolare gravità in relazione alla sua condotta alla guida (egli perdeva il controllo della sua vettura guidando a una velocità stimata in almeno 120 kmh, ben oltre il limite di 90 kmh ivi vigente e in orario notturno), é stata correttamente ritenuta applicabile la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in difetto delle condizioni indicate a contrario dalla citata sentenza n. 88/2019 della Corte Costituzionale. 2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così
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