CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 28436/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2020 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice di appello, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace della stessa città che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di lesioni colpose in danno di [OSCURATO:PERSONA], per avere consentito ai cani di loro proprietà - un pastore tedesco ed un pitbull lasciati liberi - di aggredire la persona offesa ed i suoi due cani di piccola taglia, cagionandole lesioni personali (fatto del 14.5.2017). 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del proprio difensore, lamentando quanto segue. I) Violazione di legge, per difetto di prova della colpevolezza degli imputati in relazione all'ipotesi di reato loro contestata, stante assenza di contestazione immediata ed accertamento dei fatti esclusivamente per effetto della denuncia- querela sporta dalla Failla in data 3.8.2017. Non risulta provato che il cane di razza pitbull appartenesse ai ricorrenti, mentre il cane di razza pastore tedesco non risulta avere aggredito nessuno. II) Vizio di motivazione, non essendo emersi indizi certi in ordine alla colpevolezza degli imputati, con specifico riferimento all'appartenenza agli imputati del cane di razza pitbull, mentre il cane di razza pastore tedesco non ha aggradito la querelante né il cane di quest'ultima. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. 4. I motivi dedotti dagli imputati devono essere dichiarati inammissibili, in quanto svolgono esclusivamente censure di merito, come tali indeducibili in sede di legittimità. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della Suprema Corte, il principio secondo il quale il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di valutazione dei fatti (Sez. 3, n. 37006 del 27/09/2006, Piras, Rv. 23550801; Sez. 6, n. 23528 del 06/06/2006, Bonifazi, Rv. 23415501). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma deve limitarsi a verificare se quest'ultima sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle risultanze processuali ma soltanto l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr, ex plurimis, Sez. 5, n. 32688 del 5/07/2004, Scarcella, non massimata). Le doglianze dei ricorrenti in tema di responsabilità pretendono, invece, di ottenere dalla Suprema Corte un nuovo esame del compendio probatorio, al fine di accreditare una diversa ricostruzione dei fatti (non appartenenza del pitbull e non riconducibilità delle lesioni agli imputati) rispetto a quanto accertato dai giudici di merito, operazione chiaramente inammissibile nella presente sede di legittimità. Ciò a fronte di una sentenza di merito che con dovizia di argomentazioni, prive di incongruenze o di discrasie logiche, dopo un approfondito esame delle emergenze istruttorie ha ritenuto provato, in maniera plausibile e non manifestamente illogica, che le lesioni personali subite dalla persona offesa erano state causate da due cani di grossa taglia (un pastore tedesco ed un pitbull) fuoriusciti dalla villa dei ricorrenti, il cui cancello nell'occorso era rimasto aperto, quindi ad essi riconducibili. 5. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 magg