CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 ottobre 2023
Cassazione n. 28759/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17427/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 11 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 6365/2020 depositata il 15/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dal Presidentedr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Tribunale di Civitavecchia, per quel che ancora interessa in questa sede, la declaratoria di illegittimità dell’ampliamento di una servitù di passaggio sul fondo ad ella appartenente ed evocava in giudizio, a tale scopo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Narrava all’uopo di aver partecipato alla convenzione con la quale era stata spostata la servitù di transito pedonale e carrabile, senza che poi i relativi accordi fossero rispettati. I convenuti si costituivano, sollecitando il rigetto delle domande avversarie. Attesosi all’istruttoria del caso, con sentenza n. 905/2016 il giudice adito accolse unicamente la domanda volta ad ottenere il risarcimento per la ridotta utilizzazione del terreno gravato da servitù. A seguito di rituale impugnazione della Pannacci, con sentenza n. 6365/2020, la Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame, condannò la parte appellata al ripristino dello stato dei luoghi ed a realizzare a proprie spese la servitù di transito sulla proprietà di parte appellante, conformemente alle obbligazioni dell’atto notarile del 5 luglio 2005. Il giudice di secondo grado ritenne che, alla stregua delle pattuizioni intervenute e di quanto accertato, gli appellati avessero modificato il tracciato oggetto delle previsioni negoziali, senza alcun consenso od atto scritto. Contro la predetta decisione ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di due motivi. Si è ritualmente costituita con controricorso [OSCURATO:PERSONA], depositando altresì memoria ex art. 378 c.p.c. in prossimità della camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 1063, 1362 e 1366 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché l’interpretazione data dalla Corte d’appello alla clausola negoziale considerata, “oltre a non contenere una puntuale ed inequivoca determinazione dell’esatta posizione del tracciato della servitù rispetto ai luoghi di riferimento del percorso stradale ivi indicati”, non sarebbe stata preceduta da una corretta attività ermeneutica. La sentenza impugnata si sarebbe limitata al solo criterio letterale, senza tener conto del comportamento antecedente e successivo delle parti e dello stato dei luoghi. Il motivo è inammissibile. 1.a) La Corte d’appello ha richiamato il rogito di vendita notaio Palmieri del 5.7.2005, nel quale era espressamente stabilito che la Pannacci, proprietaria del fondo servente, avrebbe acconsentito allo spostamento della servitù di transito “nel seguente modo: servitù di transito pedonale e carrabile della larghezza di metri lineari 4 (quattro) con tutti i mezzi consentiti sulla particella 637 di sua proprietà, a confine per giungere fino alla strada di accesso...”. Giova osservare che, in generale, nell'interpretazione del contratto, che è attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizio di motivazione, il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti (Sez. 6-1, n. 13595 del 2 luglio 2020; Sez. 3, n.20294 del 26 luglio 2019; Sez. 1, n. 16181 del 28 luglio 2017). Tale attività ermeneutica è senz’altro coerente con il dettato dell'art. 1362 c.c., secondo cui il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione dellavolontà delle parti, giacché il significato d elle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenoreletterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare, atteso che un'espressione "prima facie" chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delleparti; ne consegue che l'interpretazionedel contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delleparti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delleparti medesime (Sez. 6 - 3, n. 32786 dell’8 novembre 2022; Sez. 3, n. 34795 del 17 novembre 2021; Sez. 3, n. 17718 del 6 luglio 2018; Sez. 3, n. 9380 del 10 maggio 2016). 1.b) Tuttavia, ove il negozio sia di per sé chiaro e tale da escludere in radice la possibilità di equivoci, il criterio letterale esaurisce gli strumenti ermeneutici a disposizione dell’interprete. In effetti, a fronte della circostanza oggettiva che il tracciato alternativo a quello originario era differente dal percorso autorizzato dalla Pannacci, correttamente la Corte d’appello ha ritenuto che fosse irrilevante la somiglianza (invece che l’identità) con quello richiamato nel rogito. 2) Il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1063 e 1065 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto inapplicabile il criterio di cui all’art. 1065 c.c., perché non oggetto di apposita domanda, laddove tale criterio avrebbe potuto essere applicato autonomamente dal giudice. Il motivo è infondato. 2.a) La Corte d’appello ha ritenuto inapplicabile il disposto di cui all’art. 1065 c.c. “a fronte della chiara pattuizione delle parti che hanno indicato l’estensione e le modalità di transito”, aggiungendo, come mero obiter dictum – e dunque in via del tutto incidentale – la mancanza di una domanda subordinata. L’asserzione principale è del tutto coerente con il principio, affermato da questa Corte, secondo cui l'estensione e le modalità di esercizio della servitù devono essere dedotte anzitutto dal titolo, quale fonte regolatrice primaria del diritto, tenendo conto della comune intenzione dei contraenti, da ricavarsi, peraltro, non soltanto dal tenore letterale delle espressioni usate, ma anche dallo stato dei luoghi, dall'ubicazione reciproca dei fondi e dalla loro naturale destinazione, elementi tutti formativi e caratterizzanti l'"utilitas" legittimante la costituzione della servitù. Solo ove il titolo manifesti imprecisioni o lacune, non superabili mediante adeguaticriteri ermeneutici , è possibile ricorrere ai precetti sussidiari di cui agli artt. 1064 e 1065 c.c.(Sez. 2, n. 20696 del 9 agosto 2018; Sez. 2, n. 15046 del 14 giugno 2018; Sez. 2, n. 7564 del 23 marzo 2017). Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di lite della controricorrente, come liquidate in dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali a favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.500 (tremila/500) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto