CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 12015/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore genale [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiestodichiarare il ricorso inammissibile.Lette altresì le due memorie, l’una, nell’interesse diXXXXXXXXXXXX, con cui si chiedel’inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto; l’altra, nell’interesse diAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con cui la difesa, associandosi alle conclusioni del SostitutoProcuratore generale, chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 26 giugno 2025, il Tribunale di Brescia, in esito a giudizioabbreviato, ha ritenutoXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXresponsabili deldelitto di rapina impropria in concorso (artt. 110, 628, secondo comma, cod. pen.),condannandoli alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generalepresso la Corte d’appello di Brescia, affidando le proprie censure al motivo di seguitoenunciato nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con un unico motivo, si duole di violazione di legge, per erronea qualificazione delfatto, avendo il Tribunale omesso di considerare la circostanza aggravante delle personeriunite, che emergeva in maniera inequivocabile dalla dinamica dei fatti. Dall’erroneaqualificazione della fattispecie ai sensi degli artt. 110, 628, secondo comma, anziché ex art.628, terzo comma, n.1) cod. pen., è derivata l’erronea applicazione dell’art. 69 cod. pen. Asostegno della propria tesi, il ricorrente valorizza la circostanza secondo cui il giudicemonocratico, che procedeva con giudizio direttissimo (convalidando l’arresto e adottandomisure cautelari), declinava la propria competenza in favore del tribunale, perché il fatto erada qualificare come rapina impropria aggravata. Soltanto tale contestazione giustificava lospostamento di sede. Pertanto, il Tribunale collegiale avrebbe dovuto chiedere che il p.m.procedesse a integrare l’imputazione con la contestazione della citata aggravante.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, ciò che impone l’annullamento dell’impugnata sentenza, conrinvio ad altra sezione del Tribunale di Brescia.2. Il motivo in esame impone di accertare se il Tribunale avrebbe dovuto ritenere, inquanto contestata in fatto, la circostanza aggravante delle “più persone riunite”. Nel capod’imputazione, è contestato il concorso, ex 110 cod. pen., nell’azione delittuosa, commessa,all’interno di un supermercato, dai due imputati, i quali, dopo essersi impossessati di svariateconfezioni di genere alimentare, oltrepassavano la cassa, per poi aggredire due dipendentidell’esercizio commerciale che tentavano di bloccarne l’allontanamento. Che i due imputatiabbiano agito all’unisono, è confermato anche dalla sintesi offerta in sentenza. Orbene, in coerenza con le indicazioni fornite da Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019,Sorge, Rv. 275436 – 01, deve ritenersi che tanto il riferimento all’art. 110 cod. pen. quanto lemodalità della condotta, per come descritte in rubrica, siano sufficienti a ritenereinequivocamente contestata in fatto l’aggravante delle più persone riunite e, di conseguenza,a ritenere garantita la puntuale comprensione del contenuto dell'accusa da parte degliimputati. Alcun impegno valutativo è stato infatti richiesto al Tribunale, che, non a caso, nelladescrizione della dinamica dell’evento, dà per pacifica la sussistenza, nel caso di specie,della circostanza aggravante di cui all’art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen.Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza citata (Sorge, Rv. 275436 – 01, inmotivazione), hanno stabilito, infatti, che «l'ammissibilità della contestazione in fatto dellecircostanze aggravanti deve essere verificata rispetto alle caratteristiche delle singolefattispecie circostanziali e, in particolare, alla natura degli elementi costitutivi delle stesse.Questo aspetto, infatti, determina inevitabilmente il livello di precisione e determinatezza cherende l'indicazione di tali elementi, nell'imputazione contestata, sufficiente a garantire lapuntuale comprensione del contenuto dell'accusa da parte dell'imputato»; contestazione infatto che «non dà luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanzeaggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono incomportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinatinelle loro caratteristiche oggettive. In questi casi, invero, l'indicazione di tali fatti materiali èidonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementicostitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato» (inprecedenza, v. anche Sez. 1, n. 51260 del 08/02/2017, Archinito, Rv. 271261 – 01; Sez. 5,n. 23609 del 04/04/2018, Musso, Rv. 273473 – 01: «ai fini della contestazione di unaaggravante non è necessaria la specifica indicazione della norma che la prevede, essendosufficiente la precisa enunciazione "in fatto" della stessa, così che l'imputato possa averecognizione degli elementi che la integrano»). Sulla scia di tale autorevole indicazione, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto inrelazione, ad esempio, a una fattispecie in tema di lesioni personali volontarie che «deveritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza l'aggravante delle "piùpersone riunite" nel caso in cui il capo d'imputazione, pur non menzionando l'art. 585,comma 1, cod. pen., rappresenti la simultanea presenza di almeno due soggetti nel luogo eal momento di realizzazione della condotta violenta» (Sez. 5, n. 22120 del 28/04/2022, Lo,Rv. 283218 - 01). Così, anche nel caso in esame, traspare immediata (dal capo di imputazione e dallasentenza stessa) la simultanea presenza dei due imputati nel luogo e al momento direalizzazione della condotta violenta a danno dei dipendenti dell’esercizio commerciale. Dall’erronea qualificazione della fattispecie in esame ai sensi degli artt. 110, 628,secondo comma, anziché alla luce dell’art. 628, terzo comma, n.1) cod. pen., è derivataanche, come correttamente dedotto dal ricorrente, l’erronea applicazione dei criteri dettatidall’art. 69 cod. pen. per il bilanciamento tra circostanze di opposto segno e, diconseguenza, l’errore nella determinazione finale della pena. 3. Per le ragioni illustrate, il Collegio annulla la sentenza impugnata, con rinvio, ex art.623, lett c), cod. proc. pen., ad altra sezione del Tribunale di Brescia. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Brescia.Così è deciso, 28/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.