CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 20014/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 /0 8 / 1967 avverso la ordinanza del 21 / 01 /20 2 5 del Tribunale della libertà di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleVincenzo Senatore che ha chiesto di dichiarare inammissibile ilricorso. sentito l'[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza imp ugnata , il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], rigetta ndo l’appello di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il provvedimento con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la richiesta di sostituzione con gli arresti domiciliari del la misura della custodia cautelare in carcere applicata originariamentein relazione ai reat i ex art t . 99, 416 - bis cod., pen. e 71 d.lgs 6 settembre 2011 n. 159(capo 1) ─ per il quale il ricorrente è stato assolto ─ e ex artt. 81, 629, commasecondo,e 416-bis.1 cod. pen. e 71 d.lgs n. 159/2011 (capo 7), per il quale è stato condannato alla pena di sette a n ni di reclusione e 6000 euro di multa. 2.Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l’annullamento della ordinanza. Con unico motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto dell’appello contro l’ordinanza con cui la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha negato la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. Si osservache l’argomentazione secondo cui, stante l’ aggravante ex art. 416 - bis. 1 cod. pen non sarebbero applicabili misure diverse dalla custodia in carcere per il disposto dell’articolo 275, c omma 3 , c od. pen., segue un indiri zzo della giurisprudenza anteriorealla novella introdotta con la legge 47/2015. Inoltre, assume che il riconoscimentodel pericolo di fuga e del l’attualità del le esigenze cautelari non sono giustificat i da concreti elementi di valutazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché reitera questioni già formulate con l’appello cautelare, alle quali il Tribunale ha risposto con argomentazione pertinenteal caso e esente da manifeste illogicità . Infatti, l’ ordinanza impegnata non si è limitata a considerare la presunzione legislativa posta dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma ha congruamente evidenziato la gravità del la estorsione e lo stretto collegamento operativo del ricorrente con i complici(con i qualiebbe l’accortezza di evitare comunicazioni telefoniche per concordare i loro incontri) e che egli ha plurimi contatti con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata che potrebbero aiutarlo a sottrarsi alla residua pena di (detratto il tempo durante il quale è stato sottoposto a misura cautelare) cinque an ni di reclusione,come anche nella reiterazione di condotte estorsive. Per altro verso, ha correttamente osservatoche il mero decorso del tempo dalle condotte delittuose e lacondotta ineccepibile durante i periodidi carcerazione sono dati di per sé neutrial fine di valutate le esigenze cautelari: va, al riguardo, ribadito che l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, in assenza di ulteriori elementi che denotino il mutamento della situazione rilevataall'inizio del trattamento cautelare ( Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, Rv. 265652; Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, dep. 2014, Rv. 258191) e ha anche valutato che [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di essere collocato agli arresti domiciliari nella stessa località nella quale sono state attuate le condotte ascrittegli. 2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 02/04/2025. Il Consigliere estensore IlPresidente [OSCURATO:PERSONA]