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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 22 febbraio 2022

Cassazione n. 05803/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3025-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 3025/2020 Numero sezionale 1613/2022 Numero di raccolta generale 5803/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Il Tribunale di Siracusa con ordinanza del 9 dicembre 2019, decidendo sull’opposizione proposta dal Comune di Francofonte avverso il decreto ingiuntivo emesso dal medesimo Tribunale in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], e relativo ai compensi dallo stesso maturati per l’attività professionale svolta nell’interesse del Comune per la difesa in alcune controversie di lavoro, revocava il decreto e rideterminava il credito nella somma di € 10.131,00, ritenendo che gli incarichi professionali risultavano da tre delibere dell’ente locale, nelle quali risultava anche l’attestazione della copertura di spesa.

Per la cassazione di tale ordinanza propone ricorso il Comune di Francofonte sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.

Il motivo di ricorso denuncia la violazione o mancata applicazione degli artt. 191 co. 1 e 4 e 194 co. 1 lett. e) del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto la decisione gravata avrebbe ritenuto valide le delibere conferenti l’incarico all’opposto, senza avvedersi che nelle stesse non risultava validamente registrato il correlativo impegno contabile, mancando una adeguata copertura di spesa.

Ric. 2020 n. 3025 sez.

M2 - ud. 11-02-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 3025/2020 Numero sezionale 1613/2022 Numero di raccolta generale 5803/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 Tale carenza determina quindi la nullità delle delibere, e non legittima il professionista a pretendere il pagamento del compenso dall’ente locale.

Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 c.p.c..

I principi richiamati dal ricorrente attengono infatti ad incarichi di natura diversa, quali quelli di progettazione di opere pubbliche, che consentono a priori l’individuazione del potenziale esborso al quale l’ente potrà esser esposto, ma non possono estendersi alla diversa ipotesi in esame, e ciò perché, in caso di partecipazione a controversie giudiziarie, risulta incerta l’incidenza del relativo onere economico (che è condizionato alla soccombenza) e perché nel bilancio dell’ente locale è consueto presentare una voce generale nella quale far confluire le prevedibili spese di lite, come appunto avvenuto anche nella fattispecie.

Avuto riguardo alle varie norme succedutesi nel tempo - di cui l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 è comunque confermativo di una regola già imposta dalla legislazione previgente, e sicuramente invocabile nel caso in esame - la soluzione offerta dal Comune, che ritiene necessaria, a pena di nullità del contratto di prestazione d’opera professionale intercorso tra il Comune ed il ricorrente, una previa impegnativa di spesa, con la precisa indicazione del suo importo e la sua imputazione contabile, non tiene conto della specificità della prestazione richiesta al Villanacci, consistente appunto nella difesa tecnica del Comune in una controversia giudiziaria.

Ed, invero, il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 12195/2005, poi ribadito anche in seguito (ex multis, Ric. 2020 n. 3025 sez.

M2 - ud. 11-02-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 3025/2020 Numero sezionale 1613/2022 Numero di raccolta generale 5803/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 Cass. n. 17469/2013; Cass. n. 22481/2018) è chiaramente riferibile al contratto relativo all’incarico di progettazione ovvero di direzione di lavori per opere pubbliche.

Nel diverso caso in cui invece il mandato attenga allo svolgimento di attività difensiva per conto dell’ente in controversie giudiziarie, le Sezioni Unite hanno invece affermato che (Cass. n. 11098/2002) la nullità di diritto prevista dall'art. 55, comma quinto, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127), per gli impegni di spesa assunti senza attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario, non afferisce alle deliberazioni aventi ad oggetto la partecipazione degli enti territoriali a controversie giudiziarie, tenuto conto che le spese giudiziarie non sono concettualmente determinabili all'atto della relativa assunzione e che le stesse sono da imputare al capitolo di bilancio "spese processuali", concernente in genere gli oneri per le liti attive e passive, trovando in tale voce sufficiente copertura.

Tale affermazione è stata poi ribadita anche dalla successiva giurisprudenza, avendo questa Sezione di recente sostenuto che (Cass. n. 21007/2019; Cass. n. 22652/2020) la delibera dell'ente territoriale che autorizza il proprio rappresentante a stare in giudizio non necessita dell'indicazione della spesa prevista e dei mezzi per farvi fronte, in quanto la nullità disposta dalla legge per la mancata previsione di tali elementi non riguarda i provvedimenti relativi alla partecipazione a controversie giudiziarie, sia per l'incerta incidenza del relativo onere Ric. 2020 n. 3025 sez.

M2 - ud. 11-02-2022 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 3025/2020 Numero sezionale 1613/2022 Numero di raccolta generale 5803/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 economico, condizionato alla soccombenza, sia per il preventivo inserimento nel bilancio dell'ente di una voce generale inerente alle spese di lite (conf.

Cass. n. 8646/1993; Cass. n. 13963/2006; Cass. n. 11859/1999).

A tale orientamento la Corte ritiene dover dare continuità, conseguendone il rigetto del ricorso, stante l’irrilevanza dell’indicazione della copertura di spesa, ai fini della validità dell’incarico conferito all’opposto, dovendosi osservare che le norme invocate dal ricorrente nella memoria (D.

Lgs. n. 118/2011) risultano inapplicabili alla fattispecie ratione temporis, essendo le delibere di incarico risalenti a data anteriore (2008 e 2009).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese del presente Ric. 2020 n. 3025 sez.

M2 - ud. 11-02-2022 -5- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 3025/2020 Numero sezionale 1613/2022 Numero di raccolta generale 5803/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 giudizio che liquida in complessivi € 2.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 3025 sez.

M2 - ud. 11-02-2022 -6- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3025-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 3025/2020 Numero sezionale 1613/2022 Numero di raccolta generale 5803/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Il Tribunale di Siracusa con ordinanza del 9 dicembre 2019, decidendo sull’opposizione proposta dal Comune di Francofonte avverso il decreto ingiuntivo emesso dal medesimo Tribunale in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], e relativo ai compensi dallo stesso maturati per l’attività professionale svolta nell’interesse del Comune per la difesa in alcune controversie di lavoro, revocava il decreto e rideterminava il credito nella somma di € 10.131,00, ritenendo che gli incarichi professionali risultavano da tre delibere dell’ente locale, nelle quali risultava anche l’attestazione della copertura di spesa. Per la cassazione di tale ordinanza propone ricorso il Comune di Francofonte sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza. Il motivo di ricorso denuncia la violazione o mancata applicazione degli artt. 191 co. 1 e 4 e 194 co. 1 lett. e) del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto la decisione gravata avrebbe ritenuto valide le delibere conferenti l’incarico all’opposto, senza avvedersi che nelle stesse non risultava validamente registrato il correlativo impegno contabile, mancando una adeguata copertura di spesa. Ric. 2020 n. 3025 sez. M2 - ud. 11-02-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 3025/2020 Numero sezionale 1613/2022 Numero di raccolta generale 5803/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 Tale carenza determina quindi la nullità delle delibere, e non legittima il professionista a pretendere il pagamento del compenso dall’ente locale. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 c.p.c.. I principi richiamati dal ricorrente attengono infatti ad incarichi di natura diversa, quali quelli di progettazione di opere pubbliche, che consentono a priori l’individuazione del potenziale esborso al quale l’ente potrà esser esposto, ma non possono estendersi alla diversa ipotesi in esame, e ciò perché, in caso di partecipazione a controversie giudiziarie, risulta incerta l’incidenza del relativo onere economico (che è condizionato alla soccombenza) e perché nel bilancio dell’ente locale è consueto presentare una voce generale nella quale far confluire le prevedibili spese di lite, come appunto avvenuto anche nella fattispecie. Avuto riguardo alle varie norme succedutesi nel tempo - di cui l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 è comunque confermativo di una regola già imposta dalla legislazione previgente, e sicuramente invocabile nel caso in esame - la soluzione offerta dal Comune, che ritiene necessaria, a pena di nullità del contratto di prestazione d’opera professionale intercorso tra il Comune ed il ricorrente, una previa impegnativa di spesa, con la precisa indicazione del suo importo e la sua imputazione contabile, non tiene conto della specificità della prestazione richiesta al Villanacci, consistente appunto nella difesa tecnica del Comune in una controversia giudiziaria. Ed, invero, il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 12195/2005, poi ribadito anche in seguito (ex multis, Ric. 2020 n. 3025 sez. M2 - ud. 11-02-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 3025/2020 Numero sezionale 1613/2022 Numero di raccolta generale 5803/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 Cass. n. 17469/2013; Cass. n. 22481/2018) è chiaramente riferibile al contratto relativo all’incarico di progettazione ovvero di direzione di lavori per opere pubbliche. Nel diverso caso in cui invece il mandato attenga allo svolgimento di attività difensiva per conto dell’ente in controversie giudiziarie, le Sezioni Unite hanno invece affermato che (Cass. n. 11098/2002) la nullità di diritto prevista dall'art. 55, comma quinto, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127), per gli impegni di spesa assunti senza attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario, non afferisce alle deliberazioni aventi ad oggetto la partecipazione degli enti territoriali a controversie giudiziarie, tenuto conto che le spese giudiziarie non sono concettualmente determinabili all'atto della relativa assunzione e che le stesse sono da imputare al capitolo di bilancio "spese processuali", concernente in genere gli oneri per le liti attive e passive, trovando in tale voce sufficiente copertura. Tale affermazione è stata poi ribadita anche dalla successiva giurisprudenza, avendo questa Sezione di recente sostenuto che (Cass. n. 21007/2019; Cass. n. 22652/2020) la delibera dell'ente territoriale che autorizza il proprio rappresentante a stare in giudizio non necessita dell'indicazione della spesa prevista e dei mezzi per farvi fronte, in quanto la nullità disposta dalla legge per la mancata previsione di tali elementi non riguarda i provvedimenti relativi alla partecipazione a controversie giudiziarie, sia per l'incerta incidenza del relativo onere Ric. 2020 n. 3025 sez. M2 - ud. 11-02-2022 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 3025/2020 Numero sezionale 1613/2022 Numero di raccolta generale 5803/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 economico, condizionato alla soccombenza, sia per il preventivo inserimento nel bilancio dell'ente di una voce generale inerente alle spese di lite (conf. Cass. n. 8646/1993; Cass. n. 13963/2006; Cass. n. 11859/1999). A tale orientamento la Corte ritiene dover dare continuità, conseguendone il rigetto del ricorso, stante l’irrilevanza dell’indicazione della copertura di spesa, ai fini della validità dell’incarico conferito all’opposto, dovendosi osservare che le norme invocate dal ricorrente nella memoria (D. Lgs. n. 118/2011) risultano inapplicabili alla fattispecie ratione temporis, essendo le delibere di incarico risalenti a data anteriore (2008 e 2009). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PQM Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese del presente Ric. 2020 n. 3025 sez. M2 - ud. 11-02-2022 -5- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 3025/2020 Numero sezionale 1613/2022 Numero di raccolta generale 5803/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 giudizio che liquida in complessivi € 2.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 3025 sez. M2 - ud. 11-02-2022 -6- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m