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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 febbraio 2025

Cassazione n. 25440/2025

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2492/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 85, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA

V. [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 81/2018 depositata il 06/06/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso la delibera numero 19933 del 30 marzo 2017 con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha irrogato, con contestuale ingiunzione di pagamento, sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di una pluralità di esponenti aziendali o dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] particolare nei c confronti di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di Consigliere di amministrazione, è stata applicata, ex art. 191 del TUF, una sanzione complessiva di € 10.000 per la violazione dell’art. 94, comma 2, tu incorsa nella pubblicazione di due prospetti informativi di base relativamente ad emissione obbligazionarie, rispettivamente pubblicati il 7 febbraio 2014 ed il 5 febbraio 2015 (sanzione così determinata in applicazione del cumulo giuridico art. 8, comma 1, della legge n. 689 del 1981, ritenuta la violazione più grave quella pubblicata l’8 maggio 2015.

Avverso tale delibera la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione alla Corte d’Appello di Venezia con atto notificato alla [OSCURATO:PERSONA] il 31 maggio 2017; all’esito della discussione orale, la Corte di merito, definitivamente pronunciando, ha respinto l’opposizione, con la sentenza n. 81 del 6 giugno 2018.

In data 4 gennaio 2019, [OSCURATO:PERSONA] ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] un ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, chiedendone l’annullamento sulla base di sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. La difesa del ricorrente con la memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. ha allegato il certificato di morte in data 16 maggio 2021 del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e ha chiesto pronunciarsi la cessazione della materia del contendere per morte dell'incolpato.

2. Come in più occasioni chiarito da questa Corte, la morte dell'autore della violazione amministrativa comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall'[OSCURATO:PERSONA], la quale non si trasmette agli eredi, con conseguente cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione, la cui declaratoria può essere effettuata anche in sede di legittimità ove il decesso sia documentato ex art. 372 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 2, n. 6737, 7/4/2016, Rv. 639489; conf., Cass. nn. 22199/2010 e 27650/2018).

Deve pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, facendosi applicazione del sopra indicato principio di diritto e trattandosi di obbligazione di pagamento non trasmissibile agli eredi deve dichiararsi il non luogo a provvedere anche in ordine alle spese di lite e al contributo unificato.

P.Q.M La Corte dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta estinzione della violazione amministrativa.

Così deciso in Roma, nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2492/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 85, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA V. [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 81/2018 depositata il 06/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso la delibera numero 19933 del 30 marzo 2017 con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha irrogato, con contestuale ingiunzione di pagamento, sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di una pluralità di esponenti aziendali o dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] particolare nei c confronti di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di Consigliere di amministrazione, è stata applicata, ex art. 191 del TUF, una sanzione complessiva di € 10.000 per la violazione dell’art. 94, comma 2, tu incorsa nella pubblicazione di due prospetti informativi di base relativamente ad emissione obbligazionarie, rispettivamente pubblicati il 7 febbraio 2014 ed il 5 febbraio 2015 (sanzione così determinata in applicazione del cumulo giuridico art. 8, comma 1, della legge n. 689 del 1981, ritenuta la violazione più grave quella pubblicata l’8 maggio 2015. Avverso tale delibera la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione alla Corte d’Appello di Venezia con atto notificato alla [OSCURATO:PERSONA] il 31 maggio 2017; all’esito della discussione orale, la Corte di merito, definitivamente pronunciando, ha respinto l’opposizione, con la sentenza n. 81 del 6 giugno 2018. In data 4 gennaio 2019, [OSCURATO:PERSONA] ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] un ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, chiedendone l’annullamento sulla base di sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. La difesa del ricorrente con la memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. ha allegato il certificato di morte in data 16 maggio 2021 del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e ha chiesto pronunciarsi la cessazione della materia del contendere per morte dell'incolpato. 2. Come in più occasioni chiarito da questa Corte, la morte dell'autore della violazione amministrativa comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall'[OSCURATO:PERSONA], la quale non si trasmette agli eredi, con conseguente cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione, la cui declaratoria può essere effettuata anche in sede di legittimità ove il decesso sia documentato ex art. 372 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 2, n. 6737, 7/4/2016, Rv. 639489; conf., Cass. nn. 22199/2010 e 27650/2018). Deve pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, facendosi applicazione del sopra indicato principio di diritto e trattandosi di obbligazione di pagamento non trasmissibile agli eredi deve dichiararsi il non luogo a provvedere anche in ordine alle spese di lite e al contributo unificato. P.Q.M La Corte dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta estinzione della violazione amministrativa. Così deciso in Roma, nella