CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 gennaio 2023
Cassazione n. 34120/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7535/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante pro-tempore, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 67, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la sentenza n. 175/2023 della Corte d'Appello di Milano, depositata il 20/01/2023 e notificata in data 26/01/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] LTD (d’ora in avanti FXCM), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in euro 100.000,00, al netto di accessori. A tal fine adduceva: i) di avere stipulato in data 12/01/09, in Novara, con la Plus-Finanz AG un negozio denominato “[OSCURATO:PERSONA] and Indemnity –Individual POA”, con delega ad operare sul conto corrente di trading e successivamente, il 15/01/2009, un contratto avente ad oggetto un conto corrente di trading con ODL [OSCURATO:PERSONA] (divenuta FXCM a seguito di un’operazione di fusione), su cui, tramite bonifico, aveva trasferito in data 04/02/2009, la somma di euro 100.000,00; ii) di avere ricevuto, tra il 2009 ed il 2017, da Plus-Finanz AG diversi resoconti che rappresentavano un andamento più che positivo del proprio trading account; iii) di avere, invece, in seguito accertato che: a) dette comunicazioni erano false e che pendevano a carico della società elvetica indagini “per diversi reati presupposti tra cui truffa e abusivismo finanziario”; b) erano stati fatti numerosi investimenti rivelatisi pregiudizievoli. Chiedeva, pertanto, premesso di essere consumatore, che il giudice accertasse il collegamento tra il contratto di conto corrente e quello di POA (sottoscritto su carta intestata di FXCM) e la responsabilità della società convenuta per aver svolto un ruolo attivo nell'attività di gestione esercitata da [OSCURATO:PERSONA] AG, avendo reso detta gestione possibile mettendo a disposizione il trading account citato e addirittura predisponendo il mandato di gestione su propria carta intestata . Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 347/2021, dichiarava la propria carenza di giurisdizione, ritenendo che la cognizione della controversia appartenesse all’autorità giudiziaria inglese, in quanto, stipulando il contratto di conto corrente di trading ed optando per un investimento all'estero, [OSCURATO:PERSONA] aveva espressamente accettato la giurisdizione straniera, acconsentendo a che le controversie con la società convenuta fossero decise dal giudice inglese e con applicazione della legge inglese, e osservando che l’eventuale qualifica di “consumatore” dell’attore era irrilevante, avendo egli deciso di investire parte dei suoi risparmi con una società con sede estera, non operante con offerta al mercato nazionale e priva, alla data di stipula del contratto, di una succursale in Italia. Non operava quindi la giurisdizione del luogo di residenza del consumatore valendo la stessa solo nei contratti specialmente previsti dalle disposizioni normative in materia fra i quali reputava non ricompreso l'investimento operato dal Gambino . All’esito del giudizio di appello promosso da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 175/2023, depositata il 20/01/2023 e notificata in data 26/01/, ha riformato la decisione del tribunale, dichiarando la giurisdizione del giudice italiano. Per quanto ancora rileva in questa sede: a) ha riconosciuto che l’appellante aveva sottoscritto la clausola, espressa dall’art. 16.3 delle condizioni generali regolanti il rapporto di conto corrente di trading, che prevedeva la giurisdizione a favore delle Autorità inglesi per qualsiasi controversia derivante o connessa al contratto od essere comunque allo stesso connessa o correlata, ma ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] era da considerare consumatore, non rilevando che il contenuto altamente speculativo del contratto di apertura di un conto di trading non rientrasse tra le sue esigenze di vita quotidiana, perché, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 6546/2020), allineata alla giurisprudenza comunitaria (sentenza 3/10/19 in C- 208/18), una persona fisica che in forza di un contratto di investimento concluso con una società di intermediazione finanziaria effettua operazioni sul mercato internazionale dei cambi FOREX ([OSCURATO:PERSONA]) tramite tale società riveste la qualifica di consumatore per il sol fatto che la conclusione di tale contratto non rientra nell'ambito della sua attività professionale, non essendo d’ostacolo fattori quali il valore delle operazioni effettuate in forza di contratti quali i contratti differenziali, l'entità dei rischi di perdite finanziarie associati alla conclusione di tali contratti, le eventuali conoscenze o competenze di detta persona nel settore degli strumenti finanziari o il suo comportamento attivo nel contesto di tali operazioni ; pertanto, se il consumatore evoca in giudizio un professionista che ha la propria sede legale in altro Stato membro dell’Unione Europea può scegliere, se il contratto oggetto della controversia rientri in una delle categorie di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), dell’articolo 17 regolamento UE 1215/12 (ovvero dell’art. 15 regolamento 44/01, di identico tenore) e a meno che non sia stato diversamente convenuto dopo il sorgere della controversia, se citarlo davanti al giudice dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il convenuto oppure presso il giudice del luogo in cui è domiciliato il consumatore stesso; è richiesto cioè che il professionista svolga la sua attività nello Stato in cui è domiciliato il consumatore oppure che tale attività sia diretta, con qualsiasi mezzo, verso di esso, vale a dire che sia offerta alla potenziale clientela di quello Stat; detto requisito sussiste (Cass. n. 6280/19) tutte le volte in cui il professionista convenuto abbia svolto o svolga o abbia diretto o diriga in Italia, anche per il tramite di altri soggetti prospettati come mandatari o sostenendole con l'attività di società strettamente collegate, attività professionali cui si riconducano i contratti per cui è causa ; nel caso in esame, ha ravvisato la presenza di elementi sufficienti per affermare che, già al momento della conclusione del contratto, l’attività della (attuale) FCMX fosse orientata, ancorché in via indiretta, verso lo Stato Italiano: il contratto intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] AG e [OSCURATO:PERSONA], perfezionatosi e conclusosi in Italia, con il quale veniva conferita delega alla società ad operare sul conto corrente che l’investitore avrebbe aperto presso ODL Securities, era stato sottoscritto su carta intestata della ODL Securities, e ciò indicava la volontà dell’appellata di esercitare la sua attività anche in Italia, consentendo a [OSCURATO:PERSONA] AG di proporre a soggetti ivi residenti la stipula di contratti collegati con la società avente sede legale in Londra; FCMX aveva aperto una sede secondaria in Italia, in Legnano, conferendo al nominato institore la facoltà di adempiere a tutte le obbligazioni relative all'avvio della operatività e alla gestione quotidiana della sede secondaria e ciò in connessione con i servizi di FCMX che saranno svolti in Italia , al fine, quindi, di rendere più agevoli quelle attività di proposizione dei propri prodotti, precedentemente svolte attraverso terzi; b) ha escluso che la richiesta rivolta da [OSCURATO:PERSONA] all’Ombudsman, allo scopo di ottenere gli estratti conto che l’appellata si era rifiuta di consegnargli, rappresentasse una accettazione della clausola di deroga alla giurisdizione in forza del principio del ne venire contra factum proprium, perché l’organismo citato non è una autorità giudiziaria e le istanze ad esso rivolte non possono pertanto essere considerate quale implicita adesione alla giurisdizione inglese, e perché, in aggiunta, mancava una pattuizione post litem che precludesse al consumatore di citare la controparte presso il giudice del luogo in cui era domiciliato; c) ha individuato, quale ulteriore argomento a favore del convincimento che la giurisdizione appartenesse al giudice italiano, la previsione di cui all’art. 5 cod.proc.civ. che afferma che la giurisdizione si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e, in tale momento (luglio 2020), FCMX era certamente attiva in Italia attraverso la sede di Legnano e con la dichiarata finalità di proporre in Italia i suoi servizi. [OSCURATO:PERSONA] LTD (FXCM) ricorre ora per la cassazione di detta sentenza, formulando tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo è denunziata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15 del [OSCURATO:PERSONA] I, 17 del [OSCURATO:PERSONA] I Bis e 6 del [OSCURATO:PERSONA] I, in relazione ai motivi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1) e 3) c.p.c. , nella parte in cui la corte d’appello, ai fini della determinazione della giurisdizione del giudice italiano, ha riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] la qualifica di consumatore. Nella specie, infatti, da un lato, vi sarebbe violazione dei criteri attinenti alla giurisdizione, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 1) cod.proc.civ., poiché, ove la corte d’appello avesse accertato che l’appellato non era qualificabile alla stregua di un consumatore, avrebbe dichiarato la giurisdizione delle Corti inglesi, applicando la clausola di proroga della giurisdizione ai sensi dell’art. 16 del contratto; dall’altro lato, vi sarebbe stata violazione e falsa applicazione degli artt. 15 del [OSCURATO:PERSONA] I, 17 del [OSCURATO:PERSONA] I Bis e 6 del [OSCURATO:PERSONA] I, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., poiché la corte d’appello, ove avesse interpretato correttamente e coerentemente le tre norme, avrebbe dovuto escludere l’applicabilità della disciplina consumeristica ai contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari come quello di specie. In particolare, la ricorrente osserva che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, gli artt. 15, par. 1, del [OSCURATO:PERSONA] I e 17, par. 1, del [OSCURATO:PERSONA] I Bis sono applicabili nell’ipotesi in cui ricorrano cumulativamente tre presupposti: i) che una parte contrattuale abbia la qualifica di consumatore e agisca in un contesto che può essere estraneo alla sua attività professionale; ii) che il contratto sia stato effettivamente concluso; iii) che il contratto rientri in una delle categorie di cui ai par. 1, lett. da a) a c) delle due norme menzionate. Nel caso di specie, mancherebbe il primo presupposto, perché la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, diversamente da quanto affermato dal giudice a quo, ritiene che la nozione di consumatore debba essere interpretata restrittivamente, facendo riferimento alla posizione di tale persona in un determinato contratto, in relazione alla natura ed alla finalità di quest’ultimo, e non invece alla situazione soggettiva di quella stessa persona e ciò perché la disciplina di favore prevista dalle norme comunitarie ha come unico scopo quello di tutelare la parte economicamente più debole e, per questa ragione, è necessario indagare se, nel caso concreto e valutata la natura e la finalità del contratto concluso, il soggetto che ha stipulato l’accordo sia effettivamente la parte economica più debole. In aggiunta, la formulazione degli artt. 15 del [OSCURATO:PERSONA] I e 17 del [OSCURATO:PERSONA] I Bisè del tutto identica a quella dell’art. 6 del [OSCURATO:PERSONA] I, il quale, al par. 4, stabilisce espressamente che le norme del Regolamento dedicate ai contratti con i consumatori non si applicano ai diritti e obblighi che costituiscono uno strumento finanziario e tali sono, secondo il considerando 30, quelli di cui all’art. 4 della Direttiva 2004/39/CE, ora Direttiva 2014/65/UE, che per l’elenco degli strumenti finanziari rinvia alla sezione C dell’allegato I della direttiva 2004/39, la quale, al punto 9, menziona i contratti stipulati per eseguire operazioni nel mercato Forex. 2) Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 cod.proc.civ., 15 del [OSCURATO:PERSONA] I e 17 del [OSCURATO:PERSONA] I Bis, in relazione all’art. 360, 1° comma, nn. 1) e 3), ovvero per violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., nella parte in cui la sentenza d’appello ha ritenuto che la giurisdizione del giudice italiano debba essere affermata comunque in base allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda giudiziale, pur in presenza di una valida clausola di proroga della giurisdizione in favore del giudice straniero. L’esponente ritiene infatti che l’applicazione dell’art. 5 cod.proc.civ. da parte della corte d’appello sia censurabile almeno sotto tre profili: a) il primo, assorbente, per il contrasto con gli artt. 15, par. 1, lett. c) del [OSCURATO:PERSONA] I e 17, par. 1, lett. c) del [OSCURATO:PERSONA] I Bis , che sono norme di rango superiore, con conseguente obbligo di disapplicazione della disposizione di diritto interno confliggente; b) lo “stato di fatto” rilevante ai sensi dell’art. 5 cod.proc.civ. è quello affermato dall’attore nel proprio atto introduttivo e, nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto espressamente che [OSCURATO:PERSONA] AG promuoveva in Italia la propria attività e non quella di ODL Securities e/o di FXCM; c) il contrasto con la ratio dell’art. 5 cod.proc.civ. che è quella di impedire che atteggiamenti dilatori provochino il venir meno della giurisdizione del giudice italiano nel corso del processo, e non già quella di attrarre in Italia la giurisdizione che appartiene pacificamente ad un giudice straniero. 3) Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione dei motivi attinenti la giurisdizione dettati dagli artt. 15, par. 1, lett. c) del [OSCURATO:PERSONA] I e 17, par. 1, lett. c) del [OSCURATO:PERSONA] I Bis , in relazione all’art. 360, 1° comma n. 1 cod.proc.civ., nonché della nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 345 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ., nella parte in cui il giudice a quo ha ritenuto che FXCM, all’epoca della conclusione del contratto, dirigeva la propria attività in Italia, accedendo anche all’inammissibile nuova prospettazione dei fatti operata da [OSCURATO:PERSONA] negli atti conclusivi del procedimento di appello. Il giudice a quo avrebbe completamente ignorato che la nuova tesi dell’appellato, secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] AG agiva quale intermediario di ODL Securities era diametralmente opposta alla ricostruzione dei fatti dallo stesso proposta sino a quel momento, ed era stata esposta – per la prima volta – nella comparsa conclusionale depositata in appello. 4) Il primo motivo è infondato. Innanzitutto, deve essere precisato che il ricorso può essere deciso da questa sezione semplice. Occorre, infatti, richiamare il principio di diritto secondo cui i ricorsi che pongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici allorché sulla regola finale di riparto della giurisdizione si siano già pronunciate le Sezioni Unite ovvero sussistano ragioni di inammissibilità inerenti alla modalità di formulazione del motivo (ad esempio, per inosservanza dei requisiti di cui all'art. 366 cod.proc.civ., difetto di specificità, di interesse etc.) ed all'esistenza di un giudicato sulla giurisdizione (esterno o interno, esplicito o implicito), costituendo questione di giurisdizione anche la verifica in ordine alla formazione del giudicato (così Cass., Sez. Un. 19/01/2022, n.1599). Nella specie, sussiste il primo dei presupposti suddetti, essendosi le Sezioni unite pronunciate sulla questione di giurisdizione su cui verte il presente ricorso con l’ordinanza n. 25954 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, in precedenza, con la n. 6456 del 6/03/2020. In particolare, le Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 25954/2024, si sono espresse sulla questione di giurisdizione in una controversia con cui veniva chiesta la condanna di una società, avente sede a Nicosia (Cipro), alla restituzione di una somma, asseritamente sottratta all’attore, costituente il profitto di una operazione di trading su CFD (" contract for difference "). L’attore anche in quella ipotesi aveva sottoscritto una clausola di devoluzione della giurisdizione al giudice cipriota ed anche in quell’occasione era stato denunciato, al fine di escludere la giurisdizione italiana, il fatto che con le capacità tecniche e l’attitudine al rischio che l’investitore aveva dimostrato di avere non poteva essere qualificato consumatore. Le Sezioni Unite hanno confermato la giurisdizione del giudice italiano, ritenendo che: a) la questione dovesse essere risolta proprioin base agli articoli 15, 16 e 17 del Regolamento CE del Consiglio n. 44/2001, del 22 dicembre 2000 ([OSCURATO:PERSONA] I) rispettivamente poi sostituiti e riprodotti dagli articoli 17, 18 e 19 del Regolamento U.E. del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio n. 1215/2012, del 12 dicembre 2012 ([OSCURATO:PERSONA] I Bis); b) l'articolo 15, par. 1, lett. c) del Regolamento CE n. 44/2001 quando precisa che viene disciplinata, salve le disposizioni dell'articolo 4 e dell'articolo 5, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale, afferma che detta competenza opera in tutti i casi in cui il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività; c) l'articolo 16, par. 1, del Regolamento CE n. 44/2001 dispone quindi che l'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata tale parte o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore; d) l'art. 17 del Regolamento CE n. 44/2001 prescrive la derogabilità delle disposizioni in tema di competenza per i contratti conclusi da consumatori, alla condizione che la convenzione derogatoria sia posteriore al sorgere della controversia; e) come più volte chiarito dalla Corte di Giustizia UE, le norme sulla competenza di cui alla sezione 4 del capo II del Regolamento CE n. 44/2001 e delRegolamento CE n. 1215/2012 costituiscono una deroga tanto alla regola generale di competenza fissata, rispettivamente, all'articolo 2 ed all'articolo 4, paragrafo 1, di tali regolamenti, che attribuisce la competenza ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il convenuto è domiciliato, quanto alla regola di competenza speciale in materia di contratti, secondo cui il giudice competente è quello del luogo in cui è stata o deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio (CGUE, sentenza del 25 gennaio 2018, Schrems, C.-498/16, punto 43 e giurisprudenza citata). Di conseguenza, la nozione di "consumatore", ai sensi di tali disposizioni, deve essere interpretata facendo riferimento alla posizione di tale persona in un contratto determinato, in relazione alla natura e alla finalità di quest'ultimo, e non alla situazione soggettiva di tale persona. Sono, quindi, i contratti conclusi al di fuori e indipendentemente da qualsiasi attività o finalità di natura professionale, con l'unico scopo di soddisfare le proprie necessità di consumo privato da parte di un individuo, e dunque per un uso non professionale del bene o del servizio di cui trattasi, quelli che rientrano nel particolare regime previsto dai citati regolamenti in materia di protezione del consumatore in quanto parte ritenuta debole, protezione che non è invece giustificata in caso di contratto avente come finalità un'attività professionale (CGUE, sentenza del 9 marzo 2023, État belge e Promo 54, C-239/22; sentenza del 20 ottobre 2022, ROI [OSCURATO:PERSONA], C 604/20, punti 54 e 55; sentenza del 14 febbraio 2019, Milivojevic, C-630/17, punto 87 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del 3 ottobre 2019, Petruchová, C-208/18, punto 44 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del 14 febbraio 2019, Milivojevic, C-630/17, punti 88 e 89, e giurisprudenza ivi citata) ; f) lo stato soggettivo di"consumatore", agli effetti delle regole di competenza dettate in materia di contratti conclusi dai consumatori, dipende pur sempre dalla natura e dalla finalità del contratto da verificare al momento della sua conclusione, restando poi ai giudici nazionali di valutare se lo stesso soggetto nel corso dell'esecuzione del rapporto abbia fatto in concreto un uso essenzialmente professionale del servizio; g) la Corte di Giustizia, sentenza del 3 ottobre 2019, Petruchová, C-208/18, ha precisato che l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamenton. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che una persona fisica che in forza di un contratto quale un CFD concluso con una società di intermediazione finanziaria effettua operazioni sul mercato FOREX tramite tale società, deve essere qualificata come 'consumatore', ai sensi di detta disposizione, se la conclusione di tale contratto non rientra nell'ambito dell'attività professionale di tale persona, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Ai fini di tale qualificazione, da un lato, fattori quali il valore delle operazioni effettuate in forza di contratti quali i CFD, l'entità dei rischi di perdite finanziarie associati alla conclusione di tali contratti, le eventuali conoscenze o competenze di detta persona nel settore degli strumenti finanziari o il suo comportamento attivo nel contesto di tali operazioni, sono, in quanto tali, in linea di principio, privi di pertinenza; dall'altro, il fatto che gli strumenti finanziari non rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 del regolamento Roma I, o che tale persona sia un'cliente al dettaglio' ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 12, della direttiva 2004/39 è di per sé, in linea di principio, ininfluente ; h) anche Cass., Sez. Un., 06/03/2020, n. 6456 (pronuncia, peraltro, richiamata da Cass., Sez. Un., n. 25954/2024), occupandosi di una questione di giurisdizione relativa ad contratto di conto trading-online stipulato con una società danese per lo svolgimento di attività di investimento finanziario (segnatamente) in prodotti "Forex", dopo aver ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione dei criteri di collegamento di cui alla Sezione Quarta del Regolamento n. 1215/2012, artt. 17-19, concernente la competenza in materia di contratti conclusi da consumatori , ha confermato la giurisdizione italiana negando rilievo alle censure volte a negare la qualità di consumatore in capo allo stipulante italiano che aveva evocato dinanzi al giudice italiano la società danese (pur in presenza di una clausola di proroga della giurisdizione danese), in ragione delle specifiche competenze professionali da esso maturate proprio nel campo degli investimenti finanziari come direttore generale di una banca di credito cooperativo, escludendone l’assimilabilità a un comune investitore/consumatore in relazione ad un'attività sofisticata qual è quella del trading in derivati su valute, facendo applicazione dei principi enunciati dalla già evocata pronuncia della Corte di Giustizia in C-208/18 e negando che vi fosse evidenza del fatto che il contratto di trading on line fosse stato stipulato nella veste di direttore di banca. 5) I motivi secondo e terzo sono inammissibili perché confutano statuizioni rese ad abundantiamdalla corte d'appello. Trova, infatti, applicazione il principio secondo cui È inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam, e pertanto non costituente una ratio decidendi della medesima. Infatti, un'affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (Cass. 08/06/2022, n. 18429 ; Cass. 10/04/2018, n.8755). 6) All’infondatezza del primo motivo e all’inammissibilità del secondo e del terzo motivo consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q