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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2022

Cassazione n. 13460/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo proposto non è consentito in sede di legittimità, in quanto inerisce al trattamento sanzionatorio e non individua profili di arbitrarietà della valutazione, non comparabile con quella riguardante un coimputato che aveva concordato la pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] «te [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C g'El3..ERIA - 8 A R 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo proposto non è consentito in sede di legittimità, in quanto inerisce al trattamento sanzionatorio e non individua profili di arbitrarietà della valutazione, non comparabile con quella riguardante un coimputato che aveva concordato la pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] «te [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C g'El3..ERIA - 8 A R 2
Sentenza Cassazione n. 13460/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris