Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1995
ECLI:EU:C:1995:316
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61994J0236 - IT
Avis juridique important
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61994J0236
SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 12 OTTOBRE 1995. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - DIRETTIVA 91/339/CEE - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-236/94.
raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-03025
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] chiave
++++
Stati membri ° Obblighi ° [OSCURATO:PERSONA] delle direttive ° [OSCURATO:PERSONA] non contestato
(Trattato CE, art. 169)
[OSCURATO:PERSONA] causa C-236/94,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor Hendrik van Lier, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], direttore amministrativo presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del [OSCURATO:PERSONA], 4, rue des Girondins,
convenuto,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, astenendosi dall' adottare e, in subordine, dal comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 giugno 1991, 91/339/CEE, recante undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell' immissione sul mercato e dell' uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU L 186, pag. 64), il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza del Trattato CE,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, G. Hirsch (relatore), G.F. Mancini, F.A. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 13 luglio 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 18 agosto 1994, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto a questa Corte, a norma dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, astenendosi dall' adottare e, in subordine, dal comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 giugno 1991, 91/339/CEE, recante undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell' immissione sul mercato e dell' uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU L 186, pag. 64; in prosieguo: la "direttiva"), il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza del Trattato CE.
2 In applicazione dell' art. 2, n. 1, della direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi a quest' ultima entro il 18 giugno 1992 e informarne immediatamente la [OSCURATO:PERSONA].
3 [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] non nega l' inadempimento contestato, ma rende nota la prossima emanazione di un regio decreto destinato a porvi rimedio.
4 Di conseguenza, poiché l' attuazione della direttiva non è stata operata entro il termine prescritto da quest' ultima, si deve constatare l' inadempimento fatto valere al riguardo dalla [OSCURATO:PERSONA].
5 Occorre quindi dichiarare che, non adottando entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 giugno 1991, 91/339/CEE, recante undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell' immissione sul mercato e dell' uso di talune sostanze e preparati pericolosi, il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza del Trattato CE.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
6 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Essendo risultato soccombente, il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] va condannato alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non adottando entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 giugno 1991, 91/339/CEE, recante undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell' immissione sul mercato e dell' uso di talune sostanze e preparati pericolosi, il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza del Trattato CE.
2) [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.