CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2023
Cassazione n. 16558/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 19 giugno 2023, che ha confermato la decisione del Tribunale di Avellino del 14 ottobre 2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 2.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 19 luglio 2018. Rilevato che i due motivi di ricorso; con i quali, in termini sovrapponibili, si censura, sotto il duplice profilo dell'inosservanza dell'art. 671 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, la mancata applicazione della continuazione in sede esecutiva, sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare differenti valutazioni di merito, non consentite in questa sede, a fronte delle razionali considerazioni della sentenza impugnata (pag. 6-7), nella quale è stato evidenziato che "se è vero che i reati in esame (già giudicati e giudicandi) consistono nella violazione della medesima norma incriminatrice (art. 73 TU Stupefacenti), rimane tuttavia insuperabile il dato che essi sono stati commessi a distanza di ben tre mesi .gli uni dagli altri, in località diverse (Torino e [OSCURATO:PERSONA]) e hanno ad oggetto nell'un caso droga pesante e nell'altro droga leggera", per cui, in maniera non illogica e in coerenza con gli approdi interpretativi della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094), è stata esclusa l'identità del disegno criminoso tra le condotte contestate. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023