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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03922/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 del TRIBUNALE di MARSALAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in ordine all'applicazione dell'art.131 bis cod. pen. lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], i quali insistono per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Marsala in composizione monocratica ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 loro rispettivamente contestato (per avere portato entrambi fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico rispettivamente il primo nella tasca portaoggetti dell'autovettura di cui aveva la disponibilità e la seconda nella tasca anteriore sinistra dei pantaloni dalla stessa indossati, in Mazara del Vallo in data 11 dicembre 2018) e, ritenuto il fatto di lieve entità ai sensi della seconda parte del secondo comma del suddetto articolo, li ha condannati alla pena di euro 1000,00 di ammenda.

2. Avverso detta sentenza propongono ricorsi per cassazione, tramite i rispettivi difensori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i cui motivi nella parte in cui risultano sovrapponibili (presentando il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] un motivo in più rispetto a quello di [OSCURATO:PERSONA]) possono essere trattati congiuntamente.

2.1. Con il primo motivo di entrambi i ricorsi si deducono violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. in relazione al sopra menzionato art. 4 e vizio di motivazione.

Ci si duole che la sentenza impugnata abbia ritenuto la penale responsabilità di entrambi i ricorrenti, debolmente motivando a sostegno dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato, pur avendo i suddetti giustificato in modo congruo e logico il porto delle armi fuori delle proprie abitazioni e il comportamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA], fuggito alla vista delle forze dell'ordine solo perché non era munito di patente di guida e di assicurazione.

I difensori aggiungono che anche il dubbio circa l'esistenza dei giustificati motivi dedotti avrebbe imposto l'assoluzione degli imputati.

2.2. Col secondo motivo di entrambi i ricorsi ci si duole della violazione di legge e dell'omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

I difensori si dolgono che il Giudicante abbia omesso ogni valutazione in ordine alla richiesta formulata dalle difese, in sede di conclusioni, di applicazione della causa di non punibilità di cui a detto articolo.

E ciò, nonostante il comportamento tenuto nell'immediatezza dalla [OSCURATO:PERSONA] e la sua incensuratezza e comunque la modesta offensività del fatto.2.3.

Con il terzo motivo di entrambi i ricorsi vengono denunciati vizio e/o assenza di motivazione e violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 62-bis cod. pen.

Ci si duole che il Tribunale inopinatamente abbia omesso di concedere ai ricorrenti le circostanze attenuanti generiche, nonostante la lieve gravità della condotta ascritta, la modestissima intensità del dolo, la non abitualità della condotta e il corretto e conforme a giustizia tenore di vita dei ricorrenti dopo il fatto, nonché quanto alla [OSCURATO:PERSONA] anche il corretto comportamento collaborativo tenuto durante la perquisizione e lo stato di incensuratezza.

2.4. Col quarto motivo dell'impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] si rilevano vizio e/o assenza di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio applicato alla ricorrente.

La difesa osserva che il Tribunale avrebbe dovuto applicare all'imputata una pena contenuta nel minimo edittale ovvero più mite o comunque spiegare concretamente la scelta di una pena diversa da quella minima.

I difensori, alla luce dei rispettivi motivi, insistono per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d.

I. n. 137 del 2020, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riferimento ad entrambi gli imputati quanto all'omessa motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e per la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi nel resto; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], conclude, ripercorrendo i motivi di ricorso alla luce della requisitoria del P.g., per l'accoglimento dell'impugnazione; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del proprio ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di entrambi i ricorsi è inammissibile.

Nel caso in esame, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, è risultato che: - la [OSCURATO:PERSONA] disponeva di un coltello a serramanico che portava all'interno della tasca dei propri pantaloni e di cui solo in sede di esame avrebbe dato una giustificazione, riferendo di averlo utilizzato il giorno del controllo per raccogliere verdura in una campagna vicina alla sua abitazione e di averlo lasciato per mera distrazione in tasca durante l'uscita in auto col [OSCURATO:PERSONA], il quale era fuggito alla vista dei carabinieri per il solo timore di essere scoperto sprovvisto di patente di guida e di polizza assicurativa del mezzo; - [OSCURATO:PERSONA] era posto alla guida del veicolo, che aveva cercato di sottrarsi con la fuga al controllo delle forze dell'ordine, nel cui vano portaoggetti aperto si trovava un altro coltello a serramanico ben visibile a chiunque, da ritenersi pertanto nella sua disponibilità.

Rileva, quindi, il Tribunale di Marsala che la sola spiegazione offerta dalla [OSCURATO:PERSONA], nel tentativo maldestro di scriminare la propria condotta, appare poco plausibile ed inverosimile e che l'assenza di giustificazioni unitamente all'atteggiamento assunto dagli imputati alla vista dei militari (che, peraltro, procedevano alla perquisizione non solo per la fuga posta in essere, ma anche in quanto insospettiti dall'atteggiamento insofferente dei passeggeri del veicolo tra cui gli imputati) rivelano il carattere illecito della detenzione dei predetti coltelli.

Aggiunge detto Tribunale che sussiste certamente anche l'elemento psicologico dei reati contestati, integrato dal mero dolo generico, quale coscienza e volontà di portare l'arma (impropria, trattandosi di strumento da punta e da taglio chiaramente idoneo all'offesa alla persona) in luogo pubblico o aperto al pubblico, ciò desumendosi dalle stesse modalità dell'azione oltre che dal comportamento posto in essere dai prevenuti sia nella fase antecedente che durante l'attività di controllo dei militari.

Dette argomentazioni sulla responsabilità di entrambi gli imputati non solo sono scevre da vizi logici e giuridici, ma sono, altresì, conformi al dato normativo che si assume violato e all'interpretazione che ne offre la giurisprudenza di legittimità.

Invero, secondo il costante orientamento di detta giurisprudenza "giustificato motivo", rilevante ai sensi della

I. n. 110 del 1975, art. 4, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso nell'immediatezza, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di un'immediata verifica da parte dei verbalizzanti, dovendo trovarsi il possesso dell'arma per essere scriminato in stretta connessione teleologica e temporale con l'attività lavorativa, per potere quest'ultima assurgere a elemento giustificativo del primo (diversamente si arriverebbe al paradosso di giustificare sempre e comunque il possesso di armi per il solo fatto di svolgere una determinata attività lavorativa: si vedano Sez. 1, n. 4696 del 14.01.1999, Zagaria, Rv. 213023, e Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Carrara, Rv. 256007).Di contro le doglianze di cui al primo motivo di entrambi i ricorsi, oltre ad essere in parte generiche, aspecifiche e manifestamente infondate, sollecitano nei termini sopra riportati una riconsiderazione di elementi fattuali non consentita in questa sede.

2. Egualmente inammissibili, in quanto generiche, aspecifiche e non consentite, oltre che manifestamente infondate (dovendosi, invero, tenere conto che l'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. è priva di qualsivoglia automatismo), sono le censure relative alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche (di cui al terzo motivo di entrambi i ricorsi) e al trattamento sanzionatorio (di cui al quarto motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA]), a fronte delle argomentazioni della sentenza impugnata che nell'individuare la pena, peraltro nel minimo edittale dell'ammenda prevista, fanno leva, ai sensi degli artt. 133 e 133- bis cod. pen., sulla rilevanza del fatto ritenuto di lieve entità e sulla personalità degli imputati.

Invero, la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato.

3. Fondato, invece, è il rilievo di cui al secondo motivo di entrambi i ricorsi quanto all'omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266590).

Orbene, nel caso in esame, a fronte di esplicita, subordinata, richiesta di tale causa di esclusione della punibilità da parte di entrambe le difese degli imputati, in sede di conclusioni, di cui si dà atto nell'epigrafe della sentenza, il provvedimento impugnato ha omesso qualsivoglia considerazione - anche implicita - in proposito.

L'assenza, quindi, di motivazione, sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. impone l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio sul punto.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio al Tribuna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 del TRIBUNALE di MARSALAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in ordine all'applicazione dell'art.131 bis cod. pen. lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], i quali insistono per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Marsala in composizione monocratica ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 loro rispettivamente contestato (per avere portato entrambi fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico rispettivamente il primo nella tasca portaoggetti dell'autovettura di cui aveva la disponibilità e la seconda nella tasca anteriore sinistra dei pantaloni dalla stessa indossati, in Mazara del Vallo in data 11 dicembre 2018) e, ritenuto il fatto di lieve entità ai sensi della seconda parte del secondo comma del suddetto articolo, li ha condannati alla pena di euro 1000,00 di ammenda. 2. Avverso detta sentenza propongono ricorsi per cassazione, tramite i rispettivi difensori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i cui motivi nella parte in cui risultano sovrapponibili (presentando il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] un motivo in più rispetto a quello di [OSCURATO:PERSONA]) possono essere trattati congiuntamente. 2.1. Con il primo motivo di entrambi i ricorsi si deducono violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. in relazione al sopra menzionato art. 4 e vizio di motivazione. Ci si duole che la sentenza impugnata abbia ritenuto la penale responsabilità di entrambi i ricorrenti, debolmente motivando a sostegno dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato, pur avendo i suddetti giustificato in modo congruo e logico il porto delle armi fuori delle proprie abitazioni e il comportamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA], fuggito alla vista delle forze dell'ordine solo perché non era munito di patente di guida e di assicurazione. I difensori aggiungono che anche il dubbio circa l'esistenza dei giustificati motivi dedotti avrebbe imposto l'assoluzione degli imputati. 2.2. Col secondo motivo di entrambi i ricorsi ci si duole della violazione di legge e dell'omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. I difensori si dolgono che il Giudicante abbia omesso ogni valutazione in ordine alla richiesta formulata dalle difese, in sede di conclusioni, di applicazione della causa di non punibilità di cui a detto articolo. E ciò, nonostante il comportamento tenuto nell'immediatezza dalla [OSCURATO:PERSONA] e la sua incensuratezza e comunque la modesta offensività del fatto.2.3. Con il terzo motivo di entrambi i ricorsi vengono denunciati vizio e/o assenza di motivazione e violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 62-bis cod. pen. Ci si duole che il Tribunale inopinatamente abbia omesso di concedere ai ricorrenti le circostanze attenuanti generiche, nonostante la lieve gravità della condotta ascritta, la modestissima intensità del dolo, la non abitualità della condotta e il corretto e conforme a giustizia tenore di vita dei ricorrenti dopo il fatto, nonché quanto alla [OSCURATO:PERSONA] anche il corretto comportamento collaborativo tenuto durante la perquisizione e lo stato di incensuratezza. 2.4. Col quarto motivo dell'impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] si rilevano vizio e/o assenza di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio applicato alla ricorrente. La difesa osserva che il Tribunale avrebbe dovuto applicare all'imputata una pena contenuta nel minimo edittale ovvero più mite o comunque spiegare concretamente la scelta di una pena diversa da quella minima. I difensori, alla luce dei rispettivi motivi, insistono per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riferimento ad entrambi gli imputati quanto all'omessa motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e per la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi nel resto; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], conclude, ripercorrendo i motivi di ricorso alla luce della requisitoria del P.g., per l'accoglimento dell'impugnazione; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del proprio ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di entrambi i ricorsi è inammissibile. Nel caso in esame, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, è risultato che: - la [OSCURATO:PERSONA] disponeva di un coltello a serramanico che portava all'interno della tasca dei propri pantaloni e di cui solo in sede di esame avrebbe dato una giustificazione, riferendo di averlo utilizzato il giorno del controllo per raccogliere verdura in una campagna vicina alla sua abitazione e di averlo lasciato per mera distrazione in tasca durante l'uscita in auto col [OSCURATO:PERSONA], il quale era fuggito alla vista dei carabinieri per il solo timore di essere scoperto sprovvisto di patente di guida e di polizza assicurativa del mezzo; - [OSCURATO:PERSONA] era posto alla guida del veicolo, che aveva cercato di sottrarsi con la fuga al controllo delle forze dell'ordine, nel cui vano portaoggetti aperto si trovava un altro coltello a serramanico ben visibile a chiunque, da ritenersi pertanto nella sua disponibilità. Rileva, quindi, il Tribunale di Marsala che la sola spiegazione offerta dalla [OSCURATO:PERSONA], nel tentativo maldestro di scriminare la propria condotta, appare poco plausibile ed inverosimile e che l'assenza di giustificazioni unitamente all'atteggiamento assunto dagli imputati alla vista dei militari (che, peraltro, procedevano alla perquisizione non solo per la fuga posta in essere, ma anche in quanto insospettiti dall'atteggiamento insofferente dei passeggeri del veicolo tra cui gli imputati) rivelano il carattere illecito della detenzione dei predetti coltelli. Aggiunge detto Tribunale che sussiste certamente anche l'elemento psicologico dei reati contestati, integrato dal mero dolo generico, quale coscienza e volontà di portare l'arma (impropria, trattandosi di strumento da punta e da taglio chiaramente idoneo all'offesa alla persona) in luogo pubblico o aperto al pubblico, ciò desumendosi dalle stesse modalità dell'azione oltre che dal comportamento posto in essere dai prevenuti sia nella fase antecedente che durante l'attività di controllo dei militari. Dette argomentazioni sulla responsabilità di entrambi gli imputati non solo sono scevre da vizi logici e giuridici, ma sono, altresì, conformi al dato normativo che si assume violato e all'interpretazione che ne offre la giurisprudenza di legittimità. Invero, secondo il costante orientamento di detta giurisprudenza "giustificato motivo", rilevante ai sensi della I. n. 110 del 1975, art. 4, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso nell'immediatezza, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di un'immediata verifica da parte dei verbalizzanti, dovendo trovarsi il possesso dell'arma per essere scriminato in stretta connessione teleologica e temporale con l'attività lavorativa, per potere quest'ultima assurgere a elemento giustificativo del primo (diversamente si arriverebbe al paradosso di giustificare sempre e comunque il possesso di armi per il solo fatto di svolgere una determinata attività lavorativa: si vedano Sez. 1, n. 4696 del 14.01.1999, Zagaria, Rv. 213023, e Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Carrara, Rv. 256007).Di contro le doglianze di cui al primo motivo di entrambi i ricorsi, oltre ad essere in parte generiche, aspecifiche e manifestamente infondate, sollecitano nei termini sopra riportati una riconsiderazione di elementi fattuali non consentita in questa sede. 2. Egualmente inammissibili, in quanto generiche, aspecifiche e non consentite, oltre che manifestamente infondate (dovendosi, invero, tenere conto che l'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. è priva di qualsivoglia automatismo), sono le censure relative alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche (di cui al terzo motivo di entrambi i ricorsi) e al trattamento sanzionatorio (di cui al quarto motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA]), a fronte delle argomentazioni della sentenza impugnata che nell'individuare la pena, peraltro nel minimo edittale dell'ammenda prevista, fanno leva, ai sensi degli artt. 133 e 133- bis cod. pen., sulla rilevanza del fatto ritenuto di lieve entità e sulla personalità degli imputati. Invero, la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato. 3. Fondato, invece, è il rilievo di cui al secondo motivo di entrambi i ricorsi quanto all'omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266590). Orbene, nel caso in esame, a fronte di esplicita, subordinata, richiesta di tale causa di esclusione della punibilità da parte di entrambe le difese degli imputati, in sede di conclusioni, di cui si dà atto nell'epigrafe della sentenza, il provvedimento impugnato ha omesso qualsivoglia considerazione - anche implicita - in proposito. L'assenza, quindi, di motivazione, sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. impone l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio sul punto. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio al Tribuna
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