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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38976/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 23 novembre 2021, in parziale riforma della decisione del primo giudice, ha condannato alla pena ritenuta di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per concorso in ricettazione, così riqualificato il fatto originariamente contestato quale furto aggravato.

Considerato che il primo motivo, con il quale è stata dedotta la violazione del principio del contraddittorio in ordine alla nuova definizione giuridica del fatto, è privo di ogni fondamento, in quanto la stessa è stata sollecitata, in via di subordine, nell'atto di appello proposto dagli imputati (la giurisprudenza di legittimità è nella costante nell'escludere detta violazione quando la diversa qualificazione giuridica non avvenga "a sorpresa", bensì risulti come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, sì che l'imputato abbia avuto la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, in assenza di una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono: cfr., ad es., Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438; Sez. 2, n. 23410 del 01/07/2020, Ndiaye, Rv. 279772; Sez. 1, n. 49671 del 24/09/2019, Makskutoski, Rv. 277859; Sez. 5, n. 11235 del 27/02/2019, G., Rv. 276125; Sez. 2, n. 39961 del 19/07/2018, Tuccillo, Rv. 273922). osservato che il secondo motivo, con il quale si è denunciato cumulativamente - e quindi inammissibilmente (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; da ultimo v.

Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione) - il vizio motivazionale, risulta generico e manifestamente infondato: con logiche argomentazioni, obliterate dalla difesa, la Corte ha escluso la credibilità della giustificazione fornita dagli imputati circa il possesso dei beni ricettati e ha così fatto corretta applicazione del principio secondo il quale la prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto può desumersi da qualsiasi elemento e quindi anche dalla omessa o inattendibile (come nel caso di specie) indicazione della provenienza della cosa ricevuta, che è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez.

U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914; Sez. 2, n. 25429 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 23 novembre 2021, in parziale riforma della decisione del primo giudice, ha condannato alla pena ritenuta di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per concorso in ricettazione, così riqualificato il fatto originariamente contestato quale furto aggravato. Considerato che il primo motivo, con il quale è stata dedotta la violazione del principio del contraddittorio in ordine alla nuova definizione giuridica del fatto, è privo di ogni fondamento, in quanto la stessa è stata sollecitata, in via di subordine, nell'atto di appello proposto dagli imputati (la giurisprudenza di legittimità è nella costante nell'escludere detta violazione quando la diversa qualificazione giuridica non avvenga "a sorpresa", bensì risulti come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, sì che l'imputato abbia avuto la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, in assenza di una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono: cfr., ad es., Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438; Sez. 2, n. 23410 del 01/07/2020, Ndiaye, Rv. 279772; Sez. 1, n. 49671 del 24/09/2019, Makskutoski, Rv. 277859; Sez. 5, n. 11235 del 27/02/2019, G., Rv. 276125; Sez. 2, n. 39961 del 19/07/2018, Tuccillo, Rv. 273922). osservato che il secondo motivo, con il quale si è denunciato cumulativamente - e quindi inammissibilmente (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; da ultimo v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione) - il vizio motivazionale, risulta generico e manifestamente infondato: con logiche argomentazioni, obliterate dalla difesa, la Corte ha escluso la credibilità della giustificazione fornita dagli imputati circa il possesso dei beni ricettati e ha così fatto corretta applicazione del principio secondo il quale la prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto può desumersi da qualsiasi elemento e quindi anche dalla omessa o inattendibile (come nel caso di specie) indicazione della provenienza della cosa ricevuta, che è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914; Sez. 2, n. 25429 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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