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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 dicembre 2021

Cassazione n. 01030/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5515/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio quale soggetto solidalmente responsabile per la società [OSCURATO:SOCIETA]., nonché in qualità di liquidatore della predetta società (ora estinta), con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nel domicilio eletto presso il suo studio in Roma, alla via Gregorio VII, n. 474 (studio legale avv. [OSCURATO:PERSONA]); - ricorrente - — Contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] per lqa Puglia, n. 37/13/12, pronunciata in data 23 aprile 2012 e depositata in data 12 luglio 2012, non notificata.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 07 dicembre 2021 dal Co: Marcello M. Fracanzani; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:SOCIETA] ed i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano attinti da avvisi di accertamento con ripresa a tassazione per l'anno di imposta 2004, rispettivamente a fini [OSCURATO:PERSONA] e Irpef secondo il sistema degli studi di settore ex art. 39, primo comma, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973.

Esperito il ricorso, le ragioni erano apprezzate dal giudice di prossimità che annullava gli atti impositivi, mentre sull'appello dell'Ufficio, la CTR riformava la prima sentenza, confermando la ripresa a tassazione.

Donde ricorre per cassazione il sig. [OSCURATO:PERSONA], in proprio, quale socio responsabile e liquidatore della predetta società, affondandosi a tre motivi di ricorso, cui resisteva l'Avvocatura dello Stato con tempestivo controricorso.

All'udienza del 14 marzo 2019 il Collegio rilevava non essere stata evocata in giudizio l'altra socia, litisconsorte necessaria nel processo tributario relativo ad una società di persone e, di conseguenza, adottava ordinanza interlocutoria con invito ad integrare il contraddittorio, disponendo il rinvio a nuovo ruolo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Occorre rilevare che non è stato integrato il contraddittorio.

Dall'esame degli atti e da una verifica del sistema informatico di questa Corte (SIC) non risulta costituita la socia [OSCURATO:PERSONA]. 19 - 5515-2013 - [OSCURATO:DATA_NASCITA] MMF Pertanto, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.

Le spese possono essere compensate, in ragione del (disatteso) dovere di integrazione del contraddittorio che grava su entrambe le parti.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

PQM La Corte dichiara il ricorso improcedibile mancata integrazione del contraddittorio.

Compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5515/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio quale soggetto solidalmente responsabile per la società [OSCURATO:SOCIETA]., nonché in qualità di liquidatore della predetta società (ora estinta), con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nel domicilio eletto presso il suo studio in Roma, alla via Gregorio VII, n. 474 (studio legale avv. [OSCURATO:PERSONA]); - ricorrente - — Contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] per lqa Puglia, n. 37/13/12, pronunciata in data 23 aprile 2012 e depositata in data 12 luglio 2012, non notificata. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 07 dicembre 2021 dal Co: Marcello M. Fracanzani; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA] ed i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano attinti da avvisi di accertamento con ripresa a tassazione per l'anno di imposta 2004, rispettivamente a fini [OSCURATO:PERSONA] e Irpef secondo il sistema degli studi di settore ex art. 39, primo comma, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973. Esperito il ricorso, le ragioni erano apprezzate dal giudice di prossimità che annullava gli atti impositivi, mentre sull'appello dell'Ufficio, la CTR riformava la prima sentenza, confermando la ripresa a tassazione. Donde ricorre per cassazione il sig. [OSCURATO:PERSONA], in proprio, quale socio responsabile e liquidatore della predetta società, affondandosi a tre motivi di ricorso, cui resisteva l'Avvocatura dello Stato con tempestivo controricorso. All'udienza del 14 marzo 2019 il Collegio rilevava non essere stata evocata in giudizio l'altra socia, litisconsorte necessaria nel processo tributario relativo ad una società di persone e, di conseguenza, adottava ordinanza interlocutoria con invito ad integrare il contraddittorio, disponendo il rinvio a nuovo ruolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre rilevare che non è stato integrato il contraddittorio. Dall'esame degli atti e da una verifica del sistema informatico di questa Corte (SIC) non risulta costituita la socia [OSCURATO:PERSONA]. 19 - 5515-2013 - [OSCURATO:DATA_NASCITA] MMF Pertanto, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese possono essere compensate, in ragione del (disatteso) dovere di integrazione del contraddittorio che grava su entrambe le parti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. PQM La Corte dichiara il ricorso improcedibile mancata integrazione del contraddittorio. Compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così d
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