CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19450/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 e 7 cod. pen. Rilevato che il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto dal ricorrente. Ritenuto che i rilievi riguardanti la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche (si veda, in particolare, quanto argomentato dalla Corte territoriale nel passaggio motivazionale in cui evidenzia come l'energia elettrica sottratta fosse stata utilizzata per alimentare diversi elettrodomestici, escludendo, con argomentare logico, che il valore della res sottratta potesse essere considerato di entità irrisoria, come richiesto dalla costante giurisprudenza di legittimità in materia). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle