CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 15405/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5575/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2626/2020 depositata il 14/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 5575/2021 Numero sezionale 4550/2022Numero di raccolta generale 15405/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Napoli che, pur accogliendo – in riforma della decisione del Tribunale di Napoli – la sua domanda di tutela possessoria contro [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA], aveva però compensato le spese di lite in ragione dei 2/3, ponendo il residuo a carico di controparte; Considerato: che il ricorso è affidato ad un unico motivo; che il [OSCURATO:PERSONA] assume la violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c., in riferimento all’art. 96 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., giacché, essendo stata accolta la sua domanda di reintegrazione nel possesso e respinta solo quella accessoria di risarcimento del danno, la compensazione non sarebbe stata giustificabile; che le controparti sono rimaste intimate; che il predetto motivo è inammissibile; che non è possibile sindacare in sede di legittimità la decisione del giudice di merito di compensare in parte le spese del doppio grado di giudizio, atteso che la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente. (Sez. 2, n. 30592 del 20 dicembre 2017; Sez. 6-3, n. 14459 del 26 maggio 2021); che, nella specie, la Corte territoriale ha mostrato di aver tenuto presente l’esito complessivo del giudizio, anche a prescindere F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 5575/2021 Numero sezionale 4550/2022Numero di raccolta generale 15405/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 dall’esistenza di uno specifico motivo di impugnazione (Sez. 3, n. 9064 del 12 aprile 2018); che, per il resto, non appaiono concludenti i richiami ai precedenti di questa Corte relativi al rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., poiché, nel caso specifico, la reiezione ha avuto ad oggetto una delle due distinte ed autonome domande, proposte dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di merito; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dei controricorrenti, non avendo questi ultimi svolto attività difensiva; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 29 aprile 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e