CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 26679/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.7699/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. COOP . R . L . , elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 1191/2020depositata il 15/09/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione della sentenza n. 1191-2020 della Corte d’Appello di L’Aquila, pubblicata in data 15 settembre 2020, articolando due motivi; resiste con controricorso la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Castiglione M. Raimondo e Pianella, soc. coop. a.r.l.; i ricorrenti espongono di aver proposto opposizione al decreto n. 1493/2011 con cui veniva loro ingiunto, in quanto cofideiussori di ogni esposizione anche futura della [OSCURATO:SOCIETA]. per l’importo di euro 1.050.000,00, il pagamento della somma di euro 617.194,32 in favore della Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Castiglione M. Raimondo e Pianella; l’opposizione si fondava sul fatto che la banca aveva concesso nel 2010, senza la preventiva autorizzazione dei garanti, alla società [OSCURATO:SOCIETA] un nuovo finanziamento di euro 600.000,00 quando le sue condizioni patrimoniali, come comprovato dalla comparazioni dei bilanci del 2005 – data in cu i era stata prestata garanzia – e del 2009, erano divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione del finanziamento; la B anca, costituitasi in giudizio, deduceva che la società [OSCURATO:SOCIETA] era pesantemente indebitata già all’epoca in cui erastata prestata la prima garanzia, che nel 2010 la situazione economica era tanto grave da costringere l’amministratore a chiedere un ulteriore prestito per fare fronte alle difficoltà, che era onere dei garanti assumere informazioni sulle condizioni economiche della società garantita, che la debitrice principale era l’azienda di famiglia, come dimostrato dal fatto che gli opponenti erano i genitori dell’amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA]; il Tribunale di L’aquila, con sentenza n. 1400/2015, rigettava l’opposizione, ritenendo: i) che non potesse farsi applicazione dell’art. 1956 cod.civ., come preteso dagli opponenti, ostandovi la clausola n. 5 della fideiussione, a mente della quale era previsto che i fideiussori si tenessero al corrente delle condizioni patrimoniali della società [OSCURATO:SOCIETA] ed in particolare dei suoi rapporti con la banca garantita; ii) che non fosse stato dimostrato il peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale quando fu concesso il nuovo finanziamento, iii) che non potesse reputarsi irrilevante che la garantita fosse l’azienda di famiglia; la Corte d'Appello di L’Aquila, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, investita del gravame da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] che denunciavano l’erroneità della pronuncia di prime cure per non avere ritenuto nulla la clausola n. 5 del contratto di fideiussione, ai sensi dell’art. 1956, secondo comma, cod.civ., ha rigettato l’appello, ritenendo che il fatto che a chiedere il finanziamento nel 2010 era stato il figlio dei garanti, amministratore della società garantita, unito alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] era stato socio della [OSCURATO:SOCIETA], nonché suo amministratore nel 2005, facessero presumere che i garanti conoscessero le difficoltà economiche della società debitrice e non permettessero di considerarli terzi; in aggiunta, ha reputato non dimostrato il peggioramento della situazione economica della [OSCURATO:SOCIETA] nel 2010 rispetto al momento in cui era stata prestata fideiussione e ha osservato che il nuovo prestito era assistito da garanzie ipotecarie, rilasciate da altre società collegatealla famiglia Cilli, che alleggerivano la posizione dei garanti; escludeva di poter ridurre l’importo ingiunto, in ragione dei pagamenti medio tempore ottenuti dalla Banca, perché la fondatezza dell’opposizione in caso di eventuali pagamenti successivi andava valutata all’atto della emissione del decreto ingiuntivo; il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Considerato che: 1) con il primo motivo i ricorrenti deducono «Violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ , in riferimento all’art. 1956 cod.civ., e ai principi giurisprudenziali espressi in materia, ex art. 2697 cod.civ., ed ex art. 360, 1 comma, n. 5 cod.proc.civ. come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2013 conv., con modif., dalla l. n. 134 del 212, per omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento alla dichiarata sussistenza, o comunque all’omessa prova, del requisito oggettivo per l’applicabilità dell’art. 1956 cod.civ.»; oggetto di censura è la statuizione di rigetto del motivo di appello con cui era stata dedotta la nullità della clausola n. 5 del contratto di fideiussione, basata sulla mancanza del requisito della terzietà dei garanti rispetto alla debitrice principale; la tesi dei ricorrenti è che la sentenza impugnata si sia posta in contrasto con l’indirizzo di legittimità ed in particolare con la decisione n. 54/2021, la quale, secondo la prospettazione di parte ricorrente, avrebbe confermato che il deterioramento delle condizioni economiche della società garantita avrebbe dovuto essere rilevato dalla B anca, soggetto allo scopo qualificato, attraverso un attento esame dei bilanci, delle dichiarazioni dei redditi della società e delle risultanze dei pubblici registri; per la sentenza impugnata il requisito oggettivo – il peggioramento delle condizioni economiche della società [OSCURATO:SOCIETA] – non era stato dimostrato, perché già nel 2004 dal bilancio si evinceva la sussistenza di un debito di euro 431.000,00 e nel 2015 la situazione era peggiorata; anziché fare riferimento al momento in cui era stato concesso il nuovo finanziamento, la Corte d'Appello avrebbe erroneamente individuato il requisito per cui è causa, prendendo in considerazione il momento in cui era stata concessa la fideiussione; non solo: non avrebbe letto correttamente il corredo probatorio raccolto, incorrendo nella violazione anche dell’art. 2697 cod.civ., e non avrebbe tenuto conto del fatto che la concessione di un finanziamento così consistente era passata attraverso un attento vaglio dei bilanci e della situazione economica e patrimoniale della società, da cui emergeva che quando fu erogato il finanziamento di euro 600.000,00 l’attivo patrimoniale aveva una differenza in negativo di oltre due milioni di euro rispetto all’anno precedente, che le perdite ammontavano ad euro 1.222.933,00, che il patrimonio netto era negativo di euro 1.095.154,00, che i debiti correnti ammontavano ad euro 5.125.480,00, che invece, nel 2005, nonostante uno scoperto di euro 400.000,00, il patrimonio netto era positivo di euro 729.000,00, che la società produceva utili per euro 464.834,00, che il fatturato era in aumento, che l’attivo circolante pareggiava i debiti correnti; 2) con il secondo motivo parte ricorrente addebita alla sentenza impugnata la «Violazione e falsa applicazione ex Art. 360, 1 comma, n. 3 in riferimento all’art. art. 54 del d.l. n. 83 del 2013 conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, per omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento alla dichiarata sussistenza, o comunque all’omessa prova, del requisito soggettivo per l’applicabilità dell’art. 1956 cod.civ.», per non avere la sentenza impugnata, incorrendo nella violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., esaminato il motivo di appello con cui era stato rilevato che, pur essendo gli appellanti genitori dell’amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] s..a., non erano con lui conviventi e che rivestivano la qualità di consumatori quando nel 2010 era stato concesso il nuovo finanziamento alla società debitrice principale; deducono, inoltre, che il fatto che finanziamento del 2010 fosse stato garantito da ipoteca avrebbe dovuto considerarsi prova della conoscenza da parte della B anca del peggioramento delle condizioni economiche della debitrice e non essere inteso come un alleggerimento dell’esposizione debitoria dei garanti; 3) il Collegio ritiene necessario il rinvi o del la trattazione del ricorso alla pubblica udienza, in considerazione del rilievo assunto dalla questione evocata dal secondo motivo di ricorso, a seguito della decisione della Corte giustizia UE, G rande S ezione, 17/05/2022, n.693, a mente della quale «L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo». PQM La Corte rinviala trattazio